Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 364/2026 - Bari, Sezione 1

per l'esecuzione del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, n. 1748 del 26 settembre 2024, passata in giudicato come da attestazione del funzionario giudiziario del medesimo Tribunale in data 1° aprile 2025

Giustizia amministrativa202500573

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito all'obbligo di dare integrale esecuzione a una sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, n. 1748 del 26 settembre 2024, relativa al pagamento di somme in suo favore. Il Ministero si è costituito con atto di stile. Il giudice ha rilevato che dagli atti non risultava l'integrale adempimento delle obbligazioni derivanti dal titolo giudiziale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando il persistente inadempimento dell'Amministrazione rispetto al giudicato del giudice del lavoro. Ha ordinato al Ministero di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza, mediante il pagamento di tutte le somme ivi indicate, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o, se anteriore, dalla sua notificazione a cura della parte. La nomina del commissario ad acta è stata riservata all'eventualità di ulteriore inadempimento dopo la scadenza del termine. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori di legge, per le spese di lite, in favore della ricorrente e del difensore dichiaratosi antistatario. È stata inoltre disposta la trasmissione di copia della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei conti per le valutazioni di competenza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza, esercitata per ottenere l'attuazione del giudicato anche formatosi su una sentenza del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo, adito in sede di ottemperanza, deve ordinare all'amministrazione inadempiente l'integrale esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, quando dagli atti non risulti l'avvenuto completo adempimento delle obbligazioni derivanti dal titolo giudiziale.
  • La nomina di un commissario ad acta può essere riservata a un momento successivo, subordinandola all'eventuale protrarsi dell'inadempimento oltre il termine assegnato dall'ordine di esecuzione.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la persistente mancata esecuzione del giudicato giustifica la condanna dell'amministrazione soccombente alle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.