Sentenza n. 364/2026 - Bari, Sezione 1
per l'esecuzione del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, n. 1748 del 26 settembre 2024, passata in giudicato come da attestazione del funzionario giudiziario del medesimo Tribunale in data 1° aprile 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito all'obbligo di dare integrale esecuzione a una sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, n. 1748 del 26 settembre 2024, relativa al pagamento di somme in suo favore. Il Ministero si è costituito con atto di stile. Il giudice ha rilevato che dagli atti non risultava l'integrale adempimento delle obbligazioni derivanti dal titolo giudiziale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando il persistente inadempimento dell'Amministrazione rispetto al giudicato del giudice del lavoro. Ha ordinato al Ministero di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza, mediante il pagamento di tutte le somme ivi indicate, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o, se anteriore, dalla sua notificazione a cura della parte. La nomina del commissario ad acta è stata riservata all'eventualità di ulteriore inadempimento dopo la scadenza del termine. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori di legge, per le spese di lite, in favore della ricorrente e del difensore dichiaratosi antistatario. È stata inoltre disposta la trasmissione di copia della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei conti per le valutazioni di competenza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza, esercitata per ottenere l'attuazione del giudicato anche formatosi su una sentenza del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo, adito in sede di ottemperanza, deve ordinare all'amministrazione inadempiente l'integrale esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, quando dagli atti non risulti l'avvenuto completo adempimento delle obbligazioni derivanti dal titolo giudiziale.
- La nomina di un commissario ad acta può essere riservata a un momento successivo, subordinandola all'eventuale protrarsi dell'inadempimento oltre il termine assegnato dall'ordine di esecuzione.
- Nel giudizio di ottemperanza, la persistente mancata esecuzione del giudicato giustifica la condanna dell'amministrazione soccombente alle spese di lite.
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