Sentenza del 09/03/2015 n. 1380 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Notifica cartella di pagamento - Sottoscrizione notificatore - Mancanza - Illegittimità della notifica - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notifica della cartella di pagamento è stata ritenuta illegittima. In assenza della sottoscrizione dell'incaricato della distribuzione, le ricevute non sono idonee a comprovare validamente il perfezionamento della notifica, con conseguente invalidità degli atti notificati sulla base di tale procedimento.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
È stata contestata l'illegittimità della notificazione della cartella perché le relative ricevute erano prive della sottoscrizione dell'incaricato della distribuzione, ossia del soggetto incaricato di svolgere la funzione di pubblico ufficiale e di attestare la regolarità dell'intero procedimento notificatorio. La mancanza della firma impedisce di ritenere validamente documentata l'attività di notificazione.
Norme richiamate
Art. 26 del D.P.R. n. 602/1973
La disposizione disciplina la notificazione della cartella di pagamento. La notifica deve risultare da documentazione formalmente idonea, comprensiva della sottoscrizione del soggetto incaricato della distribuzione, al quale è attribuita la funzione di pubblico ufficiale e la relativa attestazione, contestabile solo mediante querela di falso.
Massime di principio
- La notifica di una cartella di pagamento deve essere verificata non solo quanto alla ricezione, ma anche quanto alla regolarità formale della documentazione che attesta il procedimento notificatorio.
- La mancanza della sottoscrizione dell'incaricato della distribuzione può determinare l'illegittimità della notifica quando la firma è necessaria per identificare il pubblico ufficiale responsabile dell'attestazione.
- In caso di contestazione, l'Amministrazione o l'Agente della riscossione deve poter produrre ricevute e relata complete degli elementi formali richiesti dalla legge.
- Prima di impugnare una cartella è opportuno esaminare la relata di notifica, le ricevute e l'identità e qualifica del soggetto che ha eseguito o attestato la notificazione.
- La decisione riguarda uno specifico vizio formale della notificazione e non implica automaticamente l'inesistenza del debito sottostante.
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