Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 4319/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento, previa concessione della tutela cautelare dei seguenti provvedimenti di revoca di nulla osta al lavoro del Dirigente dello Sportello unico per l’immigrazione di Napoli: prot. n. 0197370 del 12 maggio 2026 (ricorso n. 3649 del 2026); prot. n. 0197297 del 12 maggio 2026 (ricorso n. 3678 del 2026); prot. n. 0197286 del 12 maggio 2026 (ricorso n. 3683 del 2026); prot. n. 0197602 del 12 maggio 2026 (ricorso n. 3812 del 2026); prot. n. 0197309 del 12 maggio 2026 (ricorso n. 3851 del 2026).

Giustizia amministrativa202603683

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: cinque provvedimenti di revoca dei nulla osta al lavoro rilasciati in precedenza dallo Sportello unico per l'immigrazione di Napoli

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (lavoratori stranieri)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, entrati in Italia in forza di nulla osta al lavoro rilasciati al datore di lavoro, erano stati assunti e successivamente licenziati nell'ambito di un licenziamento collettivo. Le revoche erano state adottate sul presupposto dell'inesistenza di un datore di lavoro titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, poiché il nominativo risultante dall'istanza e dai database ministeriali differiva da quello riportato nei documenti italiani del datore per la presenza di un trattino tra due elementi del cognome o del nome. I ricorrenti hanno dedotto la carenza del presupposto delle revoche, sostenendo che si trattava di una mera discrepanza anagrafica e che il soggetto indicato nell'istanza era il medesimo titolare del permesso di soggiorno di lungo periodo, nato nella stessa località e nella stessa data. La questione era stata rappresentata anche dal datore di lavoro mediante memoria partecipativa, ma le verifiche amministrative erano state documentate dall'amministrazione solo dopo la proposizione dei ricorsi.

La decisione

Il TAR ha riunito i cinque ricorsi per evidente connessione e li ha accolti, ritenendoli manifestamente fondati. La documentazione prodotta ha comprovato l'assunzione e il successivo licenziamento dei ricorrenti, nonché la titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo da parte del datore di lavoro. Il giudice ha ritenuto altamente plausibile che le revoche fossero fondate su un mero equivoco derivante dalla diversa grafia del nominativo, considerata la coincidenza della data e del luogo di nascita e la qualità del soggetto quale legale rappresentante della società datrice. Anche qualora fosse residuata incertezza, l'amministrazione avrebbe dovuto svolgere le necessarie verifiche già prima dell'adozione delle revoche, essendo stata informata della problematica; il fatto che tali verifiche siano state attivate solo dopo la proposizione dei ricorsi conferma l'illegittimità degli atti. I provvedimenti impugnati sono stati pertanto annullati. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della fattispecie. I ricorrenti sono stati ammessi al patrocinio a spese dello Stato e il compenso del difensore è stato liquidato in euro 2.200, oltre accessori, a carico dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio, sentite le parti.

  • art. 82 d.P.R. n. 115/2002

    Utilizzato per la liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

  • D.M. n. 147/2022

    Richiamato ai fini della liquidazione del compenso professionale, tenuto conto della natura, complessità e serialità delle controversie.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità dei ricorrenti a tutela dei loro diritti e della loro dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati insieme alla disciplina nazionale per giustificare l'oscuramento dei dati identificativi dei ricorrenti.

Massime di principio

  • La revoca di un nulla osta al lavoro non può fondarsi su una mera divergenza grafica o anagrafica del nominativo del datore di lavoro quando gli altri elementi identificativi, quali luogo e data di nascita e ruolo societario, consentono di ritenere che si tratti del medesimo soggetto titolare del presupposto richiesto.
  • Quando l'interessato rappresenta all'amministrazione che l'esito negativo di una verifica deriva da una possibile discrasia nei dati identificativi, l'amministrazione deve svolgere le necessarie verifiche sostanziali prima di adottare un provvedimento sfavorevole; l'omessa verifica del fatto decisivo determina l'illegittimità dell'atto.
  • L'identificazione del soggetto rilevante ai fini di un procedimento amministrativo deve essere compiuta mediante una valutazione complessiva degli elementi disponibili e non sulla base del solo confronto meccanico di una stringa anagrafica.
  • Le verifiche amministrative attivate soltanto dopo la proposizione del ricorso non possono sanare l'originaria carenza dell'accertamento posto a fondamento del provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaEccesso di poterePartecipazione procedimentale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.