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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03431/2024 del 06/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta da numerosi medici che avevano frequentato scuole di specializzazione in anni accademici compresi tra il 1991/1992 e il 2005/2006. Essi chiedevano la condanna delle amministrazioni convenute al versamento dei contributi previdenziali e al risarcimento del danno, quantificato nella differenza tra quanto percepito e quanto corrisposto ai medici specializzandi a partire dall’anno accademico 2006/2007, sostenendo che anche per gli anni precedenti spettasse una remunerazione adeguata e che il rapporto dovesse essere assimilato a lavoro subordinato, con conseguente copertura previdenziale. Il Tribunale aveva rigettato la domanda. Alcuni attori avevano proposto appello, ma la Corte d’appello aveva dichiarato l’appello inammissibile ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. I ricorrenti hanno quindi impugnato in Cassazione sia l’ordinanza di inammissibilità dell’appello, deducendo violazione dell’art. 348-ter c.p.c. per asserita mancata audizione delle parti in senso effettivo, sia la sentenza di primo grado, articolando dieci motivi: diritto alla maggiore remunerazione alla luce della disciplina comunitaria e nazionale; diritto alla copertura previdenziale; contestazione del blocco dell’adeguamento della borsa di studio; diritto alla rideterminazione triennale; omesso rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; questioni di legittimità costituzionale dell’art. 46 d.lgs. 368/1999; domanda di arricchimento senza causa; e censura sulle spese di lite per sproporzione e difetto di motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo relativo all’ordinanza di inammissibilità dell’appello, affermando che il requisito dell’avere "sentito le parti" è soddisfatto quando il tema dell’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. sia entrato nel contraddittorio processuale, anche senza discussione orale o comparizione personale, come avvenuto nel caso in cui l’appellata avesse già chiesto la definizione del gravame con ordinanza di inammissibilità. Ha poi dichiarato inammissibili i motivi rivolti contro la sentenza del Tribunale ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c., perché le questioni erano già decise in modo conforme alla giurisprudenza consolidata e non erano emersi argomenti idonei a mutare orientamento. In particolare, la Corte ha ribadito che per gli anni anteriori al 2006/2007 continua ad applicarsi la disciplina del d.lgs. 257/1991; che la direttiva 93/16/CEE non introduceva nuovi obblighi sulla misura della remunerazione; che il rapporto degli specializzandi non è lavoro subordinato; che non spetta la copertura previdenziale per il regime previgente; che l’importo delle borse di studio non è soggetto né a indicizzazione né ad adeguamento triennale per effetto delle norme sopravvenute che avevano congelato il finanziamento; che non vi era ragione di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia né di rimessione alla Corte costituzionale; e che la domanda di arricchimento senza causa non poteva fondarsi sul presunto rapporto di lavoro subordinato. Sono state inoltre dichiarate inammissibili le censure sulle spese processuali per difetto di specificità. Il ricorso è stato quindi respinto quanto all’ordinanza di appello e dichiarato inammissibile quanto alla sentenza di primo grado, con condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e con attestazione dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 348-bis c.p.c.

    L’ordinanza di inammissibilità dell’appello resa ai sensi di questa norma è ricorribile in cassazione solo per vizi propri.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La decisione può essere adottata dopo aver sentito le parti; il requisito è soddisfatto se le parti hanno potuto interloquire nel contraddittorio, senza necessità di discussione orale o comparizione personale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato per i motivi di violazione di legge dedotti contro l’ordinanza e contro la sentenza di primo grado.

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    I motivi sono stati dichiarati inammissibili perché le questioni erano già decise in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità e non emergevano elementi per mutarla.

  • d.lgs. n. 257 del 1991, art. 6

    Per i periodi considerati non opera l’adeguamento triennale e l’importo delle borse di studio resta bloccato dalle norme sopravvenute che hanno congelato il finanziamento.

  • d.lgs. n. 368 del 1999, artt. 39 e 41

    Richiamati dai ricorrenti per sostenere il diritto alla maggiore remunerazione e alla disciplina del nuovo contratto di formazione.

  • d.lgs. n. 368 del 1999, art. 46

    Richiamato nei motivi di legittimità costituzionale in relazione alla copertura previdenziale, ma senza accoglimento delle censure.

  • direttiva 75/363/CEE

    È richiamata come una delle direttive comunitarie attuate dal d.lgs. 257/1991.

  • direttiva 82/76/CEE

    È richiamata come base comunitaria dell’obbligo di adeguata remunerazione, ma non come fonte di un regime previdenziale specifico.

  • direttiva 93/16/CEE

    È qualificata come testo compilativo e di coordinamento, privo di innovazioni sulla misura della remunerazione.

  • art. 267 TFUE

    Il rinvio pregiudiziale è stato ritenuto non necessario, perché la questione era già risolta dalla giurisprudenza interna e non sussistevano dubbi interpretativi rilevanti.

  • art. 2041 c.c.

    La domanda di arricchimento senza causa è stata respinta quanto al presupposto del rapporto di lavoro subordinato, non configurabile nel rapporto degli specializzandi.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Le censure sulle spese sono state dichiarate inammissibili per difetto di specificità; la compensazione resta valutazione rimessa al giudice di merito.

  • D.M. n. 55 del 2014

    La motivazione della liquidazione delle spese è necessaria solo se gli importi sono aumentati o diminuiti rispetto ai minimi o massimi tariffari.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato applicato l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. 115/2002, fondando l’ulteriore contributo unificato.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nei motivi di legittimità costituzionale, ma non è stato ravvisato un contrasto.

  • art. 38 Cost.

    Richiamato nei motivi di legittimità costituzionale sulla copertura previdenziale, respinti dalla Corte.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato nei motivi di legittimità costituzionale, senza esito favorevole per i ricorrenti.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato in relazione all’asserito contrasto con la CEDU, escluso dalla Corte.

  • art. 1 Protocollo addizionale CEDU

    Richiamato nei motivi di legittimità costituzionale, ma non ritenuto violato.

  • art. 14 CEDU

    Richiamato nei motivi di legittimità costituzionale, senza accoglimento.

Massime di principio

  • L’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348-bis c.p.c. è censurabile in cassazione solo per vizi propri; il requisito dell’aver "sentito le parti" è soddisfatto quando la questione sia stata effettivamente introdotta nel contraddittorio, anche tramite atti difensivi, senza necessità di udienza orale.
  • Per i medici specializzandi iscritti nei periodi considerati, la disciplina applicabile resta quella del d.lgs. 257/1991; la direttiva 93/16/CEE non ha introdotto un nuovo obbligo di aumentare la remunerazione rispetto al sistema previgente.
  • Il rapporto instaurato con le scuole di specializzazione medica non è qualificabile come lavoro subordinato né come lavoro autonomo, ma come rapporto formativo speciale, con remunerazione destinata a sostenere l’impegno a tempo pieno e non a corrispettivo di una prestazione lavorativa in senso stretto.
  • La normativa successiva ha congelato l’importo delle borse di studio e ha escluso l’applicazione dell’adeguamento triennale e dell’indicizzazione per i periodi considerati; pertanto non sorge un diritto al ricalcolo automatico degli importi sulla base dell’art. 6 d.lgs. 257/1991.
  • Il mancato riconoscimento della copertura previdenziale ai medici specializzandi del regime previgente non viola, di per sé, il principio di uguaglianza né impone un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia quando la questione sia già stata risolta in modo conforme dalla giurisprudenza consolidata.
  • La domanda di arricchimento senza causa non può essere accolta quando il presupposto fattuale posto a base della pretesa sia una qualificazione del rapporto incompatibile con la disciplina applicabile e con l’assenza di un corrispettivo sinallagmatico in favore dell’ente gestore.
  • Le censure sulle spese di lite devono essere specifiche, e la motivazione sulla liquidazione è necessaria solo in caso di scostamento dai minimi o massimi tariffari; la valutazione della compensazione resta riservata al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteLavoro a termineRetribuzione e TFRContributi previdenzialiInadempimento
RamiProcesso civileBancario e finanziarioLavoroPrevidenzaResponsabilità civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezzaRinvio pregiudiziale

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