Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2044

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2044 della Commissione, del 29 luglio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per quanto riguarda le specifiche e le condizioni d’uso del nuovo alimento biomassa di lievito Yarrowia lipolytica

Normativa europea32024R2044

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regime autorizzatorio della biomassa di lievito Yarrowia lipolytica nell’ambito del quadro sui nuovi alimenti. Alla luce del parere scientifico EFSA, amplia le condizioni d’uso del prodotto a ulteriori categorie alimentari e introduce specifiche tecniche e limiti di contaminanti più puntuali. Vengono inoltre adeguati gli obblighi di etichettatura per gli integratori alimentari contenenti il nuovo alimento. La modifica incide sull’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

Modifica l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti per aggiornare specifiche, limiti di contaminanti, condizioni d’uso ed etichettatura della biomassa di lievito Yarrowia lipolytica.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore alimentare che immettono sul mercato nell’Unione la biomassa di lievito Yarrowia lipolytica come nuovo alimento, nonché ai prodotti alimentari che la contengono. Riguarda in particolare gli integratori alimentari (esclusi quelli destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia), i sostituti di un pasto per il controllo del peso destinati alla popolazione adulta, gli alimenti a fini medici speciali, i sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e una serie di categorie di alimenti elencate nell’allegato. Si applica nel territorio dell’Unione ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.

Modifica delle condizioni d’uso della biomassa di lievito Yarrowia lipolytica

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2044 della Commissione interviene sul quadro dei nuovi alimenti, modificando l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 con riferimento alla biomassa di lievito Yarrowia lipolytica. L’intervento si fonda sul regolamento (UE) 2015/2283, in particolare sull’articolo 12, paragrafo 1, ed è motivato dal parere scientifico favorevole dell’EFSA del 26 ottobre 2023 sulla sicurezza dell’estensione d’uso proposta.

Contesto normativo e iter procedurale

Il considerando richiama che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione possono essere immessi sul mercato. La biomassa di lievito Yarrowia lipolytica era già presente nell’elenco dell’Unione come nuovo alimento autorizzato e, in precedenza, era stata oggetto di autorizzazioni specifiche: il regolamento di esecuzione (UE) 2019/760 ne aveva consentito l’uso negli integratori alimentari, mentre il regolamento di esecuzione (UE) 2023/938 aveva esteso le condizioni d’uso ai sostituti di un pasto per il controllo del peso destinati alla popolazione adulta.

La domanda di modifica delle condizioni d’uso è stata presentata da Skotan S.A. il 5 luglio 2020 ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283. La Commissione ha poi chiesto all’EFSA una valutazione scientifica il 9 novembre 2020. L’Autorità, con parere del 26 ottobre 2023, ha concluso che l’estensione proposta è sicura alle condizioni d’uso indicate e ha suggerito, in ragione dei nuovi usi, l’inserimento di limiti per piombo, mercurio, cadmio e arsenico.

Ambito delle nuove autorizzazioni

L’allegato modificato amplia sensibilmente le categorie di alimenti nelle quali la biomassa di lievito Yarrowia lipolytica può essere impiegata. Oltre agli integratori alimentari, restano autorizzati i sostituti di un pasto per il controllo del peso per la popolazione adulta e gli alimenti a fini medici speciali; vengono inoltre previsti i sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e numerose ulteriori categorie alimentari, tra cui prodotti lattiero-caseari, cereali, pane e prodotti da forno, prodotti a base di carne, salse, minestre, bevande e snack.

Per gli integratori alimentari è confermata l’esclusione di quelli destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia. Per gli alimenti a fini medici speciali e per gli altri prodotti destinati a specifiche esigenze nutrizionali, i quantitativi devono comunque rispettare i limiti massimi indicati nell’allegato.

Limiti di impiego per categoria di alimento

Le condizioni d’uso sono articolate per categoria, con limiti massimi differenti. Tra i principali:

  • negli integratori alimentari: 6 g/giorno per bambini dai 10 anni, adolescenti e popolazione adulta in generale; 3 g/giorno per bambini tra 3 e 9 anni;
  • nei sostituti di un pasto per il controllo del peso destinati alla popolazione adulta: 3 g/pasto, fino a un massimo di 2 pasti al giorno e comunque non oltre 6 g/giorno;
  • negli alimenti a fini medici speciali: secondo le specifiche esigenze nutrizionali dei destinatari, ma in ogni caso non oltre 6 g/giorno;
  • nei sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso: 6 g/giorno.

Per le altre categorie alimentari sono previsti tetti espressi in g/kg o g/l, tra cui, ad esempio, 5 g/kg nei prodotti non aromatizzati a base di latte, 10 g/kg nei prodotti aromatizzati fermentati a base di latte, 30 g/kg nelle creme da spalmare a base di frutta a guscio, 50 g/kg per erbe aromatiche e spezie/condimenti, 10 g/l nelle bevande aromatizzate e nelle altre bevande non alcoliche, 20 g/kg nel caffè ed estratti di caffè, 300 g/kg negli snack a base di patate, cereali, farina o amido.

Specifiche del nuovo alimento e profilo qualitativo

La voce relativa alla biomassa di lievito Yarrowia lipolytica è sostituita anche sotto il profilo delle specifiche. Il nuovo alimento è definito come biomassa di lievito essiccata e uccisa col calore. Il regolamento indica una composizione di riferimento con proteine tra 45 e 55 g/100 g, fibre alimentari tra 24 e 30 g/100 g, zuccheri inferiori a 1 g/100 g, grassi tra 7 e 10 g/100 g, ceneri totali non superiori al 12 %, tenore di acqua non superiore al 5 % e materia secca non inferiore al 95 %.

Sono inoltre fissati criteri microbiologici: conteggio delle colonie aerobiche totali non superiore a 5 × 10^3 CFU/g, conteggio totale di lieviti e muffe non superiore a 10^2 CFU/g, cellule vitali di Yarrowia lipolytica inferiori a 10 CFU/g, coliformi non superiori a 10 UFC/g e assenza di Salmonella spp. in 25 g. È specificato che il test sulle cellule vitali va eseguito subito dopo la fase di trattamento termico e che devono essere predisposte misure per evitare contaminazioni crociate durante imballaggio e/o conservazione.

Contaminanti e sicurezza

In coerenza con il parere EFSA, l’allegato introduce limiti specifici per i contaminanti inorganici: piombo, mercurio e cadmio non oltre 0,1 mg/kg ciascuno e arsenico non oltre 0,15 mg/kg. Tali valori si aggiungono alle specifiche di qualità e sicurezza e riflettono la necessità di controllare il prodotto alla luce dell’allargamento degli usi autorizzati.

Etichettatura e informazione al consumatore

Il regolamento rafforza gli obblighi informativi per i prodotti che contengono il nuovo alimento. La denominazione da utilizzare in etichetta è "biomassa di lievito Yarrowia lipolytica". Inoltre, gli integratori alimentari devono riportare un’avvertenza specifica: non devono essere consumati se nello stesso giorno vengono consumati altri alimenti con aggiunta di biomassa di lievito Yarrowia lipolytica.

Entrata in vigore e forza giuridica

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica dell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 conformemente all’allegato del nuovo regolamento, aggiornando la voce relativa alla biomassa di lievito Yarrowia lipolytica nell’elenco dei nuovi alimenti autorizzati.

Estensione delle condizioni d’uso

L’allegato amplia gli usi autorizzati del nuovo alimento a diverse categorie: integratori alimentari (con esclusione di quelli destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia), sostituti di un pasto per il controllo del peso destinati alla popolazione adulta, alimenti a fini medici speciali, sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, nonché numerose categorie di alimenti di uso comune (latticini, cereali, pane, prodotti da forno, carne, minestre, salse, bevande, snack, ecc.).

Livelli massimi di impiego

Per ciascuna categoria sono fissati limiti massimi specifici. Tra i principali: 6 g/giorno negli integratori alimentari per bambini dai 10 anni, adolescenti e adulti; 3 g/giorno per i bambini da 3 a 9 anni; 3 g/pasto nei sostituti di un pasto per il controllo del peso, fino a 2 pasti al giorno e massimo 6 g/giorno; 6 g/giorno nei sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera; limiti espressi in g/kg o g/l per le altre categorie alimentari elencate nell’allegato.

Requisiti specifici di etichettatura

La denominazione del nuovo alimento che deve figurare sull ეტichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è "biomassa di lievito Yarrowia lipolytica". Gli integratori alimentari contenenti il nuovo alimento devono riportare l’avvertenza che non devono essere consumati se nello stesso giorno sono consumati altri alimenti con aggiunta di biomassa di lievito Yarrowia lipolytica.

Aggiornamento delle specifiche tecniche

La tabella delle specifiche viene sostituita. Il nuovo alimento è descritto come biomassa di lievito Yarrowia lipolytica essiccata e uccisa col calore. Sono indicati parametri compositivi (proteine 45-55 g/100 g, fibre 24-30 g/100 g, zuccheri < 1 g/100 g, grassi 7-10 g/100 g, ceneri totali ≤ 12 %, acqua ≤ 5 %, materia secca ≥ 95 %) e criteri microbiologici e di sicurezza.

Limiti per contaminanti e controlli microbiologici

Le specifiche includono limiti per piombo, mercurio e cadmio pari a ≤ 0,1 mg/kg e per arsenico pari a ≤ 0,15 mg/kg. Sono inoltre fissati limiti microbiologici per conteggio aerobico totale, lieviti e muffe, coliformi, assenza di Salmonella spp. in 25 g e limite di cellule vitali di Yarrowia lipolytica inferiore a 10 CFU/g, da verificare subito dopo il trattamento termico, con misure per prevenire contaminazione crociata durante imballaggio e/o conservazione.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materienuovi alimentisicurezza alimentareetichettatura alimentarecontaminanti alimentariintegrazione alimentare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.