Cassazione Penale, Ordinanza n. 30888/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione contro la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per omessa dichiarazione/ritardata presentazione della dichiarazione fiscale, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Sosteneva che la Corte territoriale avesse aderito acriticamente all'accertamento della Guardia di Finanza, eseguito oltre i limiti consentiti dall'art. 220 disp. att. c.p.p., poiché il reato si era già consumato; contestava inoltre la ricostruzione induttiva del reddito/imposta dovuta, lamentando che non fosse stato considerato il volume d'affari complessivo e che non fossero stati detratti i costi presumibilmente sostenuti dall'impresa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero in larga parte riproduttive di doglianze già esaminate e correttamente disattese dai giudici di merito, prive di specifica critica alle ragioni della sentenza impugnata e, in sostanza, dirette a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che la sentenza di merito aveva fondato la responsabilità non solo sull'accertamento della Guardia di Finanza, ma anche su ulteriori elementi probatori, tra cui la testimonianza di un ufficiale di polizia giudiziaria e le dichiarazioni dell'imputato; ha considerato generica anche la doglianza sui costi non dedotti, perché non indicava quali costi specifici dovessero essere sottratti. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., ponendo le spese processuali a carico del ricorrente e disponendo il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma incriminatrice contestata per la presentazione tardiva della dichiarazione fiscale, con finalità di evasione delle imposte sui redditi e IVA.
art. 220 disp. att. c.p.p.
Invocato dalla difesa per sostenere che l'accertamento della Guardia di Finanza avesse illegittimamente raccolto indizi di reato oltre i limiti consentiti dopo la consumazione del reato.
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
sent. Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per il criterio secondo cui, in caso di inammissibilità del ricorso, la sanzione pecuniaria non va applicata se risulta che la parte non sia incorsa in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano nella mera riproposizione di doglianze già esaminate e respinte dal giudice di merito, senza una puntuale critica delle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle fonti di prova o una diversa ricostruzione del fatto, poiché tale attività è estranea al sindacato di legittimità.
- L'eventuale contestazione dell'utilizzabilità di un accertamento compiuto dalla polizia giudiziaria deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e non può essere formulata in modo generico.
- Quando la responsabilità sia sorretta anche da ulteriori elementi probatori autonomi, la doglianza rivolta solo contro uno degli elementi di prova non è di per sé idonea a scardinare la tenuta della decisione di merito.
- Le censure che prospettano una ricostruzione induttiva del reddito o dell'imposta devono indicare in modo specifico gli elementi di fatto e i costi che si assumono trascurati; la mera eventualità di costi non basta a fondare un vizio di legittimità.
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