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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16833/2025 del 23/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro di un dipendente assunto come macellaio e inquadrato nel terzo livello del c.c.n.l. per i dipendenti di imprese della distribuzione cooperativa. Il lavoratore ha ottenuto in appello il riconoscimento del diritto all'indennità di macellaio specializzato, livello III, prevista da un accordo integrativo aziendale del 1998, con decorrenza dal 2.5.2012 e con riflessi sugli istituti contrattuali indiretti. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell'art. 434 c.p.c. per asserita inammissibilità dell'appello, perché non avrebbe indicato con sufficiente precisione le parti della sentenza impugnate, le modifiche richieste e le circostanze di fatto rilevanti; 2) violazione del c.c.n.l. di settore e dell'inquadramento contrattuale, sostenendo che l'indennità di specializzazione spettasse solo a chi avesse concretamente svolto le mansioni di macellaio specializzato provetto e non a tutti gli inquadrati nel terzo livello; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. per avere la Corte d'appello escluso che gravasse sul lavoratore l'onere di provare il concreto svolgimento di mansioni superiori per ottenere l'indennità; 4) ulteriore violazione dell'art. 2697 c.c. per non avere ammesso prove dirette a dimostrare la natura convenzionale dell'inquadramento nel terzo livello e l'effettivo svolgimento di mansioni da addetto al banco carni di quarto livello; 5) violazione dell'art. 2946 c.c. per non avere dichiarato prescritto il diritto alla qualifica superiore, assumendo che fossero decorsi più di dieci anni dall'assunzione. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi, assorbiti il terzo e il quarto, e inammissibile il quinto.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della società datrice di lavoro. Ha ritenuto: infondato il primo motivo, perché l'appello era comunque comprensibile e idoneo a individuare le censure, senza necessità di formule sacramentali o di un progetto alternativo di decisione; infondato il secondo motivo, perché l'accordo integrativo aziendale del 2013, interpretato secondo il dato letterale e la ratio, prevedeva per i lavoratori già inquadrati nel III livello il mantenimento dell'inquadramento e dell'indennità di specializzazione quale trattamento ad personam, senza distinguere tra chi svolgesse o meno in concreto l'interezza delle mansioni originarie; assorbiti i motivi terzo e quarto, che dipendevano dalla stessa tesi sulla spettanza dell'indennità e sull'onere probatorio; inammissibile il quinto motivo, perché pretendeva di far valere la prescrizione di un diritto alla qualifica non risultante come oggetto di domanda e, comunque, sollevava una questione nuova non trattata nei gradi di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese e, per effetto del rigetto, è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 434 c.p.c.

    Nel giudizio di appello in materia di lavoro non è richiesta una formula particolare o un progetto alternativo di decisione; l'appello è ammissibile se consente di comprendere le censure mosse alla sentenza di primo grado e le ragioni della richiesta di riforma.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La denuncia di violazione di norme di diritto comprende anche la violazione o falsa applicazione di contratti e accordi collettivi; in sede di legittimità la loro interpretazione avviene secondo i criteri degli artt. 1362 ss. c.c.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    Le clausole del contratto collettivo devono essere interpretate con i canoni legali di ermeneutica contrattuale; l'apprezzamento del giudice di merito è sindacabile in cassazione solo se non rispetta tali canoni o presenta anomalie motivazionali rilevanti.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ha escluso che, nella specie, gravasse sul lavoratore l'onere di provare mansioni diverse o superiori per mantenere l'indennità prevista dall'accordo integrativo; la regola dell'onere probatorio non è stata ritenuta violata dalla decisione di merito.

  • art. 2946 c.c.

    La domanda di prescrizione è stata ritenuta inammissibile perché nuova e comunque riferita a un preteso diritto alla qualifica non risultante come azionato dal lavoratore.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    La decisione è stata resa in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • L'appello in materia di lavoro è ammissibile quando, pur senza formule solenni o un modello decisionale alternativo, renda intelligibile la critica alla sentenza di primo grado e consenta di individuare il capo impugnato e le ragioni della censura.
  • L'interpretazione dei contratti collettivi, anche aziendali, è questione di diritto solo nei limiti del rispetto dei canoni legali di ermeneutica; se la lettura del giudice di merito è coerente con il testo e con la ratio della clausola, il sindacato di legittimità non può sostituirsi a quello interpretativo.
  • Quando un accordo collettivo aziendale prevede il mantenimento di un inquadramento e di un'indennità 'quale condizione di miglior favore' per una categoria di lavoratori identificata in modo unitario, non è consentito introdurre una distinzione non prevista dal testo tra chi abbia e chi non abbia concretamente svolto integralmente le mansioni originarie.
  • L'eccezione di prescrizione è inammissibile in cassazione se introduce una questione nuova, non risultante trattata nei gradi di merito e non specificamente localizzata negli atti del processo.
  • Se la censura principale sul diritto riconosciuto dal giudice di merito viene respinta, restano assorbite le doglianze strettamente dipendenti su onere della prova e istruzione probatoria.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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