Cassazione Civile, Ordinanza n. 27446/2022 del 20/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente impugnava la decisione della commissione tributaria regionale che aveva riformato la pronuncia di primo grado, ritenendo valida la notifica della cartella di pagamento eseguita direttamente dall'agente della riscossione presso la residenza del destinatario e consegnata a mani della moglie convivente, nonché conseguentemente legittima l'intimazione di pagamento. Con il primo motivo di ricorso per cassazione deduceva violazione dell'art. 60 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che, a fronte della consegna della cartella a persona di famiglia, fosse necessaria la raccomandata informativa e che non vi fosse prova del relativo invio. Con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 3, comma 3, L. n. 241/1990 e dell'art. 7 L. n. 212/2000, lamentando la mancanza di motivazione dell'intimazione di pagamento, priva del rinvio all'atto impositivo o alla cartella presupposta.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo non dimostrato l'adempimento della raccomandata informativa richiesta per la notifica eseguita a mani di persona di famiglia da messo comunale. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva indicato dove e come la relativa doglianza fosse stata proposta nei gradi di merito. Cassata la sentenza impugnata, la Corte ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso del contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state integralmente compensate, mentre quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'agente della riscossione.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., n. 3
è stato invocato come parametro del vizio di violazione di legge per entrambi i motivi di ricorso
art. 60 d.P.R. n. 600/1973
in caso di notifica eseguita a mani di persona di famiglia da messo comunale o messo speciale, la raccomandata informativa costituisce adempimento essenziale e deve esserne provata la spedizione
art. 26 d.P.R. n. 602/1973
disciplina la notificazione della cartella esattoriale; nel caso concreto la notifica diretta a mani di convivente è stata scrutinata alla luce della normativa sulle notifiche tributarie
art. 139 c.p.c.
richiamato in comparazione per evidenziare che la disciplina tributaria ex art. 60 d.P.R. n. 600/1973 è più rigorosa quanto alla raccomandata informativa
art. 3, comma 3, L. n. 241/1990
richiamato per la censura di carenza di motivazione dell'intimazione di pagamento
art. 7 L. n. 212/2000
richiamato per contestare l'obbligo di motivazione dell'intimazione di pagamento
Massime di principio
- Quando la notifica di un atto tributario è eseguita a mani di una persona di famiglia da messo comunale o messo speciale, l'invio della raccomandata informativa previsto dall'art. 60 d.P.R. n. 600/1973 costituisce un requisito essenziale della procedura notificatoria e deve risultare provato dall'agente notificatore.
- In materia di notificazioni tributarie, non è sufficiente il solo dato della consegna dell'atto a un convivente o familiare del destinatario se manca la prova dell'ulteriore adempimento previsto dalla disciplina speciale.
- Il motivo di ricorso per cassazione che deduce il vizio di motivazione o di violazione di legge deve rispettare l'onere di autosufficienza, indicando in quale fase e in quali atti di merito la questione sia stata effettivamente dedotta; in difetto, il motivo è inammissibile.
- Se la cassazione accerta l'illegittimità della notifica dell'atto presupposto e non residuano ulteriori accertamenti di fatto, può decidere nel merito accogliendo l'originario ricorso introduttivo del contribuente.
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