Sentenza n. 378/2026 - Torino, Sezione 1
per l’annullamento - del provvedimento Prot. n. -OMISSIS-, emesso in data -OMISSIS- (notificato in data 26/07/2021), a mezzo del quale il Questore della Provincia di Torino ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo presentata da -ricorrente- in data -OMISSIS-; - degli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi del procedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, motivato dalla condanna per resistenza aggravata a pubblico ufficiale e per spaccio di sostanze stupefacenti di non modica entità, ritenuta indice di pericolosità sociale e di scarso radicamento in Italia. Con un unico motivo ha dedotto eccesso di potere per erronea valutazione, difetto di motivazione e difetto di istruttoria, lamentando che la Questura non avrebbe considerato la sua integrazione lavorativa, la durata della permanenza in Italia e la situazione socio-familiare. Ha inoltre invocato la rilevanza della condanna patteggiata e la tutela rafforzata prevista per i soggiornanti di lungo periodo.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la condanna per il reato di spaccio previsto dall'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 costituisca, insieme alle altre condanne ostative, causa automatica di diniego o rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998. La circostanza che la condanna fosse stata pronunciata a seguito di patteggiamento non è stata ritenuta rilevante, poiché la legge equipara espressamente tale condanna alle altre condanne ostative. Il richiamo all'art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998 è stato giudicato inconferente, non essendo il ricorrente titolare di un permesso UE per soggiornanti di lungo periodo. Il giudice ha precisato che, in presenza di reati ostativi, la valutazione comparativa della pericolosità con i legami familiari è necessaria quando siano allegati e comprovati significativi rapporti familiari in Italia; nel caso concreto, il ricorrente non aveva dedotto né documentato legami familiari o sociali qualificati, né aveva fornito una concreta descrizione della propria condizione di vita. Pertanto, l'Amministrazione non era tenuta a ponderare la situazione lavorativa del ricorrente con l'interesse alla pubblica sicurezza. Il TAR ha inoltre escluso un difetto istruttorio, rilevando che la Questura aveva comunque svolto una valutazione concreta della pericolosità, richiamando l'inclinazione alla condotta criminosa e i legami con ambienti illeciti. La disciplina speciale relativa alle condotte di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 non era applicabile, trattandosi di spaccio di non modica entità. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della controversia e del carattere formale delle difese dell'Amministrazione.
Norme richiamate
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
La condanna per reati inerenti al traffico e alla detenzione illecita di stupefacenti, comprese le condanne pronunciate a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è automaticamente ostativa al rilascio del permesso di soggiorno.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Il diniego o il rinnovo del permesso di soggiorno resta precluso dalle condanne ostative, salvo la necessità di una valutazione discrezionale comparativa in presenza di significativi e comprovati rapporti familiari in Italia.
art. 5, comma 5, ultimo periodo, d.lgs. 286/1998
In presenza di significativi rapporti familiari con soggetti residenti in Italia, l'Amministrazione deve formulare un giudizio prognostico sulla pericolosità sociale e ponderarlo con la tutela dell'unità familiare.
art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990
La condanna per spaccio riconducibile a tale disposizione costituisce reato ostativo al rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità
Le condanne per spaccio di lieve entità sono escluse dal novero delle condanne automaticamente ostative; in tali casi l'Amministrazione deve valutare concretamente l'inserimento sociale, la situazione familiare e lavorativa e motivare il bilanciamento degli interessi.
art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998
La tutela rafforzata prevista per i titolari di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo non è applicabile a chi non possiede tale titolo.
art. 444 c.p.p.
La condanna conseguente all'applicazione della pena su richiesta non impedisce l'effetto ostativo previsto dall'art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998.
art. 8 CEDU
La tutela della vita familiare costituisce un interesse da ponderare con la pericolosità sociale quando ricorrano significativi e comprovati legami familiari in Italia.
Massime di principio
- Fuori dalle ipotesi di spaccio di lieve entità e dalla presenza di significativi e comprovati rapporti familiari in Italia, una condanna per i reati di cui all'art. 73, commi 1, 2, 3 o 4, d.P.R. n. 309/1990 è automaticamente ostativa al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.
- La condanna pronunciata a seguito di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. produce l'effetto ostativo previsto dall'art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, quando la disposizione considera espressamente anche tale forma di condanna.
- In presenza di una condanna automaticamente ostativa, l'Amministrazione non è tenuta a ponderare la situazione lavorativa o il generico radicamento sociale dello straniero se non siano stati allegati e comprovati significativi legami familiari in Italia.
- Quando ricorrono significativi e comprovati rapporti familiari in Italia, l'Amministrazione deve svolgere un giudizio prognostico sulla pericolosità sociale e bilanciarlo con la tutela dell'unità familiare; tale valutazione è sindacabile dal giudice solo per manifesta irragionevolezza, illogicità, incongruenza o arbitrarietà.
- Per le condanne relative a spaccio di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, non opera l'automatismo ostativo: l'Amministrazione deve esaminare concretamente il percorso di inserimento sociale, la situazione familiare e lavorativa e motivare adeguatamente il bilanciamento tra pubblica sicurezza e interessi individuali.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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