Sentenza n. 2079/2026 - Roma, Sezione 4
per l’annullamento - del provvedimento 18/11/2022 reso dal 1° Reg.to Sostegno Aviazione dell’Esercito “IDRA”, notificato al ricorrente in data 18/11/2022, recante il diniego di accoglimento dell’istanza di riconoscimento del beneficio economico di cui alla L. n. 42/2000 proposta dal Ten. Col. Spatarella in data 09/11/2022; per l’accertamento - del diritto del Ten. Col. Francesco Spatarella al premio di cui all’art. 1 comma 1 e 2 della L. n°42/2000 o, alternativamente, di cui all’art. 1803 del D.lgs. n°66/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare); nonché per la conseguente condanna - del Ministero della Difesa a corrispondere al ricorrente le relative somme, oltre rivalutazione e interessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento del premio economico previsto per gli ufficiali piloti che contraggono ferme volontarie biennali
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, ufficiale pilota militare di elicottero, ha impugnato il provvedimento del 18 novembre 2022 con cui l’Amministrazione ha respinto la nuova istanza di riconoscimento del premio previsto dall’art. 1 della legge n. 42/2000 e, in via alternativa, dall’art. 1803 del d.lgs. n. 66/2010. Ha dedotto la violazione della normativa sul premio anti-esodo, sostenendo che il beneficio spettasse anche ai piloti di elicottero; la disparità di trattamento; nonché l’illogicità e contraddittorietà delle ulteriori motivazioni del diniego. Ha chiesto inoltre l’accertamento del diritto al premio e la condanna del Ministero al pagamento di euro 65.073,56, oltre rivalutazione e interessi, assumendo di avere già presentato una prima istanza nel 2001, inizialmente accolta e poi annullata dall’Amministrazione, e una nuova istanza il 9 novembre 2022. Il Ministero ha eccepito la prescrizione quinquennale del diritto, deducendo l’assenza di atti interruttivi tra la prima istanza del 29 gennaio 2001 e quella del 9 novembre 2022.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente esaminato l’eccezione di prescrizione e l’ha ritenuta fondata. Ha ricostruito le scadenze di pagamento previste dall’art. 1, comma 2, della legge n. 42/2000: il premio relativo al primo biennio era dovuto in parte all’assunzione della ferma e in parte dopo dodici mesi, mentre quelli relativi ai bienni successivi erano dovuti in unica soluzione all’assunzione della ferma o, al più tardi, alla relativa scadenza. Per l’ultimo biennio il diritto avrebbe quindi potuto essere fatto valere, al più tardi, il 21 marzo 2010. Anche applicando la prescrizione ordinaria decennale, il diritto era già prescritto quando è stata presentata la nuova istanza del 9 novembre 2022; la stessa conclusione vale considerando come dies a quo il raggiungimento del limite di età di 45 anni, avvenuto nel 2010. La domanda di accertamento e condanna è stata pertanto respinta. Quanto alla domanda di annullamento, il TAR l’ha dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse: una volta estinto per prescrizione il diritto soggettivo al pagamento, l’eventuale annullamento del diniego non avrebbe potuto produrre alcuna utilità concreta, poiché l’Amministrazione avrebbe comunque dovuto negare nuovamente il beneficio per prescrizione. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1, commi 1 e 2, l. 42/2000
"Gli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate in possesso del brevetto di pilota militare, che abbiano ultimato la ferma obbligatoria e maturato almeno sedici anni di servizio, sono ammessi a contrarre una ferma volontaria di durata biennale..."; "Per ciascun periodo di ferma volontaria contratta è corrisposto un premio"
La disposizione individua i presupposti per l’ammissione alle ferme volontarie biennali e stabilisce importi e momenti di corresponsione del premio. Il diritto al pagamento diviene esigibile alle scadenze previste per ciascun biennio e, comunque, entro la scadenza dell’ultimo biennio.
art. 1803 d.lgs. 66/2010
Richiamato dal ricorrente quale fonte alternativa del diritto al premio, ma non oggetto di autonoma applicazione nella decisione, incentrata sulla prescrizione del credito.
art. 2935 c.c.
"La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere"
Il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il premio avrebbe dovuto essere corrisposto e il relativo diritto poteva essere azionato.
art. 2 R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295
Richiamato dal Ministero per sostenere l’applicazione della prescrizione quinquennale ai crediti retributivi o comunque periodici nei confronti dell’amministrazione; il TAR ha ritenuto comunque prescritto il diritto anche applicando il termine ordinario decennale.
art. 2948, n. 4, c.c.
Richiamato dal Ministero quale fondamento della prescrizione quinquennale; il TAR ha osservato che il credito sarebbe prescritto anche assumendo un termine decennale.
Massime di principio
- Per i premi economici collegati a ferme volontarie successive, il termine di prescrizione decorre, per ciascuna quota, dal momento in cui essa diviene esigibile secondo la legge o, al più tardi, dalla scadenza del relativo periodo di ferma.
- Quando un credito nei confronti della pubblica amministrazione è già prescritto, l’eventuale annullamento del provvedimento amministrativo che nega il riconoscimento del beneficio non attribuisce al ricorrente un’utilità concreta, sicché la domanda di annullamento è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- Il raggiungimento del limite anagrafico oltre il quale il beneficio non è più dovuto può costituire, al più tardi, il momento dal quale il diritto al premio è integralmente azionabile e decorre la prescrizione.
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