Cassazione Penale, Ordinanza n. 18320/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio di merito un imputato era stato ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio; la Corte di appello aveva riformato la decisione di primo grado, riqualificando il fatto nella ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, e lo aveva condannato a due anni di reclusione ed euro 3.000 di multa. Con il ricorso per cassazione la difesa deduceva, da un lato, vizio di motivazione sulla ritenuta responsabilità penale per il delitto di detenzione a fine di spaccio contestato e, dall'altro, vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, lamentando la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il primo motivo mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e degli elementi di fatto, attività preclusa al giudice di legittimità, e che il ricorrente non si era confrontato in modo specifico con la motivazione della Corte territoriale. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto incensurabile in sede di legittimità la motivazione della Corte di appello che aveva escluso il riconoscimento delle attenuanti generiche in prevalenza sulla recidiva, richiamando la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale e l'art. 69, ultimo comma, c.p. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
richiamato come fattispecie di lieve entità nella quale la Corte di appello ha riqualificato il fatto
art. 606, lett. e), c.p.p.
la modifica normativa non amplia il sindacato di legittimità fino a consentire una rilettura del fatto e della prova
art. 69, ultimo comma, c.p.
richiamato per escludere il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva contestata
legge 20 febbraio 2006, n. 46
indicata come intervento normativo che ha modificato l'art. 606, lett. e), c.p.p. senza mutare la natura del controllo di legittimità
Corte cost., sent. n. 186/2000
richiamata per la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentita una mera richiesta di rivalutazione del merito o di lettura alternativa delle prove, poiché l'apprezzamento degli elementi di fatto spetta esclusivamente al giudice di merito.
- Il vizio di motivazione non può essere utilizzato per introdurre censure che si risolvano nella semplice prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali già esaminate dai giudici di merito.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con l'iter logico-giuridico seguito dalla decisione impugnata; in difetto, la doglianza è inammissibile o infondata perché generica e non pertinente.
- La motivazione con cui il giudice di merito esclude la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva, se logicamente coerente e sorretta da elementi processuali, non è sindacabile in cassazione.
- La contestazione di una recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale può legittimare il diniego del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche ai sensi dell'art. 69, ultimo comma, c.p.
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