Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 89/2026 - Perugia, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento prot. -OMISSIS- emesso in data -OMISSIS- dalla Prefettura di Perugia - Sportello Unico per l'Immigrazione, con cui è stata disposta la revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in favore del ricorrente e di ogni altro atto presupposto, connesso, preordinato e consequenziale, ivi compreso, ove occorra, il parere negativo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro richiamato nei provvedimenti impugnati, nonché ogni eventuale comunicazione ex artt. 7 e 10-bis L. 241/1990 non ritualmente notificata al ricorrente.

Giustizia amministrativa202600289

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato al ricorrente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, nonché degli atti presupposti e connessi, incluso il parere negativo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro e le eventuali comunicazioni procedimentali non ritualmente notificate. In sede cautelare, il TAR ha rilevato che il provvedimento non espone una motivazione specifica sui motivi, concernenti il datore di lavoro, posti a fondamento della revoca. È stata inoltre considerata dubbia la possibilità che tale carenza motivazionale fosse integrata dalle argomentazioni e allegazioni svolte dall'amministrazione in giudizio. Il ricorrente ha documentato lo svolgimento attuale di un'attività lavorativa; tra il rilascio del nulla osta e la revoca sono trascorsi due anni; non risultano rilievi negativi sulla condotta del ricorrente. La causa è stata rinviata alla trattazione di merito anche per approfondire le circostanze di fatto della vicenda procedimentale.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'esecuzione del provvedimento di revoca del nulla osta. La valutazione cautelare si fonda, quanto al fumus boni iuris, sulla possibile inadeguatezza della motivazione dell'atto, che non chiarisce le ragioni riferite al datore di lavoro e che non appare suscettibile di essere colmata, almeno allo stato, dalle difese processuali dell'amministrazione. Quanto al periculum e alla comparazione degli interessi, il Collegio ha valorizzato il decorso di due anni dal rilascio del nulla osta, l'attuale attività lavorativa del ricorrente e l'assenza di rilievi negativi sulla sua condotta, ritenendo prevalente l'interesse del ricorrente a non vedere pregiudicata la propria permanenza in Italia. È stata fissata per il merito l'udienza pubblica del 24 febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo; sulla base della valutazione cautelare il TAR ha sospeso l'esecuzione dell'atto impugnato.

  • artt. 7 e 10-bis l. 241/1990

    Richiamati dal ricorrente con riferimento alle comunicazioni procedimentali che assume non essergli state ritualmente notificate; il testo non espone una decisione specifica su tali profili.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la motivazione dell'atto amministrativo deve consentire di comprendere in modo specifico le ragioni poste a fondamento della revoca; una motivazione generica può integrare un fumus di illegittimità.
  • Le carenze della motivazione del provvedimento non possono essere automaticamente colmate dalle argomentazioni e allegazioni formulate dall'amministrazione soltanto nel giudizio, almeno quando esse introducano per la prima volta le ragioni sostanziali dell'atto.
  • Nella comparazione cautelare degli interessi, il giudice può attribuire rilievo al tempo trascorso dall'adozione dell'atto favorevole, all'attuale attività lavorativa dell'interessato e all'assenza di rilievi negativi sulla sua condotta, bilanciandoli con l'interesse pubblico sotteso al provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaMotivazione del provvedimentoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblicoLegittimo affidamento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.