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Sentenza

Sentenza n. 1465/2026 - Catania, Sezione 2

per l'annullamento a) del provvedimento dell’Assessorato Regionale per i Beni Culturali e Ambientali di Catania n. 4871 in data 29 settembre 2025, con cui l’immobile denominato “Casa di villeggiatura di Giovanni Verga con palmento”, sito nel Comune di Catania, località Nuovalucello, censito al foglio 7 particella n. 3417, è stato dichiarato di interesse storico e architettonico particolarmente importante ai sensi dell’art. 10, comma 3, lettera a, del decreto legislativo n. 42/2004 e dell’art. 2 della legge regionale n. 80/1977; b) della relazione e la proposta di vincolo della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania; c) della nota della Soprintendenza n. 9917 in data 8 settembre 2025, con cui sono state riscontrate le osservazioni presentate dalla società.

Giustizia amministrativa202502667

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Dichiarazione di interesse storico e architettonico particolarmente importante relativa a un immobile qualificato come casa di villeggiatura di Giovanni Verga, nonché atti endoprocedimentali della Soprintendenza

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

La società proprietaria ha impugnato il provvedimento regionale di dichiarazione dell'interesse culturale dell'immobile e gli atti della Soprintendenza, deducendo il mancato coinvolgimento della Città Metropolitana nel procedimento; l'incompetenza della Soprintendenza a riscontrare le osservazioni, che avrebbero dovuto essere valutate dall'Assessorato competente; il difetto di motivazione per mancata esplicitazione delle ragioni di rigetto delle osservazioni; l'insussistenza dell'interesse artistico, storico o architettonico particolarmente importante, considerato lo stato di rudere, il degrado, i crolli, l'inagibilità, le alterazioni e la perdita di autenticità del manufatto; l'assenza di sopralluogo e di adeguata istruttoria; la contraddittorietà tra descrizione del bene e conclusioni amministrative; l'inidoneità del mero collegamento con la memoria dello scrittore a fondare il vincolo; nonché l'illegittima estensione del vincolo all'area libera circostante, priva di specifica motivazione. Il Comune ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Comune, poiché gli atti impugnati non erano stati adottati da tale ente. Nel merito ha ritenuto fondato il ricorso per il mancato coinvolgimento della Città Metropolitana nel procedimento. Ha interpretato l'art. 14, comma 3, d.lgs. 42/2004 nel senso che Comune e Città Metropolitana devono essere coinvolti ogniqualvolta il procedimento riguardi un bene immobile, anche se si tratta formalmente di un singolo immobile e non di più beni fisicamente distinti, quando la distinzione tra complesso immobiliare e singolo bene risulti priva di effettiva ragione giustificatrice. La difesa erariale non ha dimostrato l'avvenuto coinvolgimento della Città Metropolitana, nonostante il deposito della documentazione procedimentale. Il giudice ha quindi annullato il provvedimento finale e imposto la rinnovazione del procedimento. Ha inoltre precisato che il richiamo nel provvedimento finale alla nota della Soprintendenza è idoneo, in astratto, a integrare una motivazione per relationem, sicché è irrilevante che le osservazioni siano state formalmente riscontrate dalla Soprintendenza anziché dall'Assessorato. In sede di rinnovazione, l'Amministrazione dovrà chiarire il corretto presupposto normativo del vincolo e svolgere un'istruttoria e una motivazione particolarmente rigorose: lo stato di rovina può compromettere il vincolo fondato sulle qualità materiali e formali dell'immobile, mentre può non essere ostativo a una tutela fondata sulla capacità del bene di evocare una memoria storica, purché tale valore sia dimostrato in modo puntuale. Le medesime esigenze valgono per l'area circostante. La relazione, la proposta di vincolo e la nota della Soprintendenza sono state dichiarate inammissibilmente impugnate perché atti endoprocedimentali. Il ricorso è stato pertanto accolto quanto all'annullamento del provvedimento finale e dichiarato inammissibile per il resto; l'Amministrazione regionale è stata condannata alle spese, mentre le spese tra la ricorrente e il Comune sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 3, lett. a, d.lgs. 42/2004

    cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1

    Il vincolo fondato sulle qualità materiali e formali dell'immobile può essere compromesso o annullato dallo stato obiettivamente diruto del bene, salvo ipotesi eccezionali.

  • art. 10, comma 3, lett. d, d.lgs. 42/2004

    cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1

    La tutela può fondarsi sulla capacità del bene degradato di evocare una memoria storica, anche quando il valore da proteggere non consista nell'integrità architettonica, ma occorre una motivazione particolarmente rigorosa.

  • art. 14, comma 3, d.lgs. 42/2004

    nel caso in cui il procedimento riguardi complessi immobiliari, la comunicazione è inviata anche al Comune e alla Città Metropolitana

    L'obbligo di coinvolgimento degli enti territoriali opera anche quando il procedimento riguardi un singolo immobile composto da elementi strutturali e funzionali collegati; secondo il TAR, la comunicazione deve essere inviata ogniqualvolta il procedimento riguardi un bene immobile.

  • art. 2 l.r. 80/1977

    Richiamato quale ulteriore base normativa del provvedimento regionale di dichiarazione dell'interesse culturale.

Massime di principio

  • Nel procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale relativo a un bene immobile, il Comune e la Città Metropolitana devono essere coinvolti quando il bene, anche se formalmente unitario, presenta una configurazione strutturale e funzionale rilevante; la distinzione tra complesso immobiliare e singolo immobile non può essere applicata in modo artificioso quando non vi sia una concreta diversa esigenza procedimentale.
  • Lo stato di rovina o di unità collabente può compromettere il presupposto del vincolo culturale fondato sulle qualità materiali e formali dell'immobile, salvo circostanze eccezionali.
  • Un bene in stato di degrado può essere tutelato per il suo valore di testimonianza o memoria storica anche quando non conservi pienamente la propria integrità architettonica, ma l'Amministrazione deve dimostrare con motivazione particolarmente rigorosa l'attualità dell'interesse culturale particolarmente importante.
  • Quando la tutela si fonda sul valore storico-testimoniale di un bene degradato, l'istruttoria e il confronto con il proprietario devono essere particolarmente approfonditi e ragionati; la stessa esigenza motivazionale riguarda l'eventuale estensione del vincolo all'area circostante.
  • Il provvedimento finale può motivare per relationem mediante il richiamo a un atto istruttorio precedente, purché il richiamo renda inequivocabilmente proprie le relative deduzioni; la formale provenienza delle controdeduzioni da un organo diverso da quello che adotta l'atto finale non determina, di per sé, l'illegittimità del provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieVincolo culturalePartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleLegittimazione e interesse a ricorrere

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