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Sentenza

Sentenza n. 165/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento a) del provvedimento prot. di uscita n. 0030563 del 22.05.2025 emesso dalla Prefettura di Pordenone e notificato in data 07.07.2025 con cui è stato vietato al ricorrente di detenere armi, munizioni e materie esplodenti; b) di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente.

Giustizia amministrativa202500499

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il divieto prefettizio adottato sulla base degli elementi contenuti nell’atto dell’autorità giudiziaria relativo al rinvio a giudizio per atti persecutori in concorso. Con un unico articolato motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 43 T.U.L.P.S. e dell’art. 3 l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e difetto di motivazione. In particolare, ha sostenuto che la Prefettura si sarebbe limitata a recepire in modo pedissequo e acritico le risultanze delle indagini della Procura, senza attendere l’esito del processo penale e senza svolgere un’autonoma valutazione analitica dei fatti.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti come provvedimento preventivo e cautelare, non sanzionatorio, fondato su una valutazione prognostica e probabilistica circa il possibile abuso delle armi. Pertanto, l’Amministrazione non deve attendere la definizione del processo penale né dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi di un reato o del tentativo di commetterlo. È sufficiente l’accertamento di circostanze indicative di una possibile inaffidabilità del detentore e di un rischio per la pubblica incolumità, secondo il principio di precauzione. Nel caso concreto, il rinvio a giudizio per condotte moleste e ingerenti nei confronti dei vicini, commesse in concorso con la compagna già condannata per atti persecutori, è stato ritenuto idoneo a fondare il giudizio di non affidabilità. Anche le giustificazioni del ricorrente, consistenti nell’attribuzione delle condotte a provocazioni dei vicini e nella loro asserita non gravità, sono state valutate come indicative di una tendenza a reagire e a farsi giustizia arbitrariamente. Quanto al sindacato giurisdizionale, il TAR ha affermato che la valutazione prefettizia in materia di pubblica sicurezza non è sindacabile nel merito, salvo che la motivazione sia mancante, manifestamente illogica, incongrua o fondata su un travisamento dei fatti. Nel caso esaminato la motivazione è stata ritenuta congrua e logicamente collegata agli elementi disponibili. Le spese sono state compensate per la reciproca litigiosità tra il ricorrente e i vicini e per la particolare vischiosità della situazione.

Norme richiamate

  • art. 39 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    Il divieto di detenzione di armi è qualificato come misura preventiva e cautelare, adottabile sulla base di una prognosi probabilistica di possibile abuso delle armi e non della previa definizione di un procedimento penale.

  • art. 43 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente, ma il TAR ha ritenuto infondata la censura relativa alla sua violazione o falsa applicazione.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    L’obbligo di motivazione è stato ritenuto rispettato, poiché il provvedimento esponeva gli elementi oggettivi posti a fondamento del giudizio di non affidabilità.

  • artt. 81, 110 e 612-bis c.p.

    Gli elementi risultanti dall’imputazione per atti persecutori in concorso possono costituire la base fattuale del giudizio prognostico prefettizio, anche prima della conclusione del processo penale.

Massime di principio

  • Il divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti ha natura preventiva e cautelare, non sanzionatoria, e può essere adottato sulla base di una valutazione prognostica e probabilistica del rischio di abuso delle armi.
  • L’adozione di una misura preventiva in materia di armi non richiede la previa definizione del procedimento penale né l’accertamento definitivo degli elementi costitutivi di un reato; è sufficiente che emergano circostanze oggettive indicative di possibile pericolosità o inaffidabilità del detentore.
  • Nel valutare l’affidabilità del detentore di armi, l’autorità di pubblica sicurezza può considerare anche denunce, imputazioni e condotte moleste o violente non ancora definitivamente accertate, purché il provvedimento esponga in modo congruo il collegamento tra tali elementi e il rischio di abuso delle armi.
  • Il principio di precauzione consente di privilegiare la tutela della pubblica incolumità rispetto all’interesse privato alla detenzione di armi quando gli elementi disponibili rendano non inverosimile il rischio di reazioni impulsive o di episodi di violenza.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulla prognosi prefettizia di non affidabilità all’uso delle armi resta esterno e riguarda la congruità e logicità della motivazione, nonché l’assenza di travisamento dei fatti; non può tradursi in una sostituzione del giudizio amministrativo nel merito, salvo manifesta illogicità o motivazione del tutto carente.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePrincipi di precauzione e prevenzioneProporzionalità e ragionevolezza

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