Sentenza n. 165/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento a) del provvedimento prot. di uscita n. 0030563 del 22.05.2025 emesso dalla Prefettura di Pordenone e notificato in data 07.07.2025 con cui è stato vietato al ricorrente di detenere armi, munizioni e materie esplodenti; b) di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il divieto prefettizio adottato sulla base degli elementi contenuti nell’atto dell’autorità giudiziaria relativo al rinvio a giudizio per atti persecutori in concorso. Con un unico articolato motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 43 T.U.L.P.S. e dell’art. 3 l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e difetto di motivazione. In particolare, ha sostenuto che la Prefettura si sarebbe limitata a recepire in modo pedissequo e acritico le risultanze delle indagini della Procura, senza attendere l’esito del processo penale e senza svolgere un’autonoma valutazione analitica dei fatti.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti come provvedimento preventivo e cautelare, non sanzionatorio, fondato su una valutazione prognostica e probabilistica circa il possibile abuso delle armi. Pertanto, l’Amministrazione non deve attendere la definizione del processo penale né dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi di un reato o del tentativo di commetterlo. È sufficiente l’accertamento di circostanze indicative di una possibile inaffidabilità del detentore e di un rischio per la pubblica incolumità, secondo il principio di precauzione. Nel caso concreto, il rinvio a giudizio per condotte moleste e ingerenti nei confronti dei vicini, commesse in concorso con la compagna già condannata per atti persecutori, è stato ritenuto idoneo a fondare il giudizio di non affidabilità. Anche le giustificazioni del ricorrente, consistenti nell’attribuzione delle condotte a provocazioni dei vicini e nella loro asserita non gravità, sono state valutate come indicative di una tendenza a reagire e a farsi giustizia arbitrariamente. Quanto al sindacato giurisdizionale, il TAR ha affermato che la valutazione prefettizia in materia di pubblica sicurezza non è sindacabile nel merito, salvo che la motivazione sia mancante, manifestamente illogica, incongrua o fondata su un travisamento dei fatti. Nel caso esaminato la motivazione è stata ritenuta congrua e logicamente collegata agli elementi disponibili. Le spese sono state compensate per la reciproca litigiosità tra il ricorrente e i vicini e per la particolare vischiosità della situazione.
Norme richiamate
art. 39 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
Il divieto di detenzione di armi è qualificato come misura preventiva e cautelare, adottabile sulla base di una prognosi probabilistica di possibile abuso delle armi e non della previa definizione di un procedimento penale.
art. 43 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
La disposizione è stata invocata dal ricorrente, ma il TAR ha ritenuto infondata la censura relativa alla sua violazione o falsa applicazione.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
L’obbligo di motivazione è stato ritenuto rispettato, poiché il provvedimento esponeva gli elementi oggettivi posti a fondamento del giudizio di non affidabilità.
artt. 81, 110 e 612-bis c.p.
Gli elementi risultanti dall’imputazione per atti persecutori in concorso possono costituire la base fattuale del giudizio prognostico prefettizio, anche prima della conclusione del processo penale.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti ha natura preventiva e cautelare, non sanzionatoria, e può essere adottato sulla base di una valutazione prognostica e probabilistica del rischio di abuso delle armi.
- L’adozione di una misura preventiva in materia di armi non richiede la previa definizione del procedimento penale né l’accertamento definitivo degli elementi costitutivi di un reato; è sufficiente che emergano circostanze oggettive indicative di possibile pericolosità o inaffidabilità del detentore.
- Nel valutare l’affidabilità del detentore di armi, l’autorità di pubblica sicurezza può considerare anche denunce, imputazioni e condotte moleste o violente non ancora definitivamente accertate, purché il provvedimento esponga in modo congruo il collegamento tra tali elementi e il rischio di abuso delle armi.
- Il principio di precauzione consente di privilegiare la tutela della pubblica incolumità rispetto all’interesse privato alla detenzione di armi quando gli elementi disponibili rendano non inverosimile il rischio di reazioni impulsive o di episodi di violenza.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulla prognosi prefettizia di non affidabilità all’uso delle armi resta esterno e riguarda la congruità e logicità della motivazione, nonché l’assenza di travisamento dei fatti; non può tradursi in una sostituzione del giudizio amministrativo nel merito, salvo manifesta illogicità o motivazione del tutto carente.
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