Cassazione Penale, Sentenza n. 21821/2022 del 06/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che dichiarava inammissibile l'istanza di revisione della sentenza penale irrevocabile. Il ricorrente denunciava: (i) erronea valutazione dei mezzi di prova e violazione degli artt. 192, 630 e 631 c.p.p.; (ii) omissione del confronto tra le "prove nuove" e quelle già raccolte nel giudizio di cognizione e vizio di motivazione; (iii) illegittima valutazione dell'attendibilità delle prove nuove in fase preliminare di revisione, con violazione degli artt. 630, 631 e 634 c.p.p. e mancato rispetto del contraddittorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tutti i motivi. Ha ritenuto che le "nuove prove" proposte fossero palesemente inidonee a mettere in discussione l'accertamento dei fatti alla base della condanna e che il ricorso si limitasse a proporre una riconsiderazione nel merito di elementi già esaminati dal giudice di primo e di secondo grado. La Corte ha richiamato la regola per cui in sede di revisione non è ammessa una nuova valutazione della credibilità delle fonti già acquisite e ha richiamato la motivazione già svolta dai giudici del merito. In applicazione dell'art. 616 c.p.p. ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Sentenza resa a Roma il 26/04/2022.
Norme richiamate
art. 192 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente come norma relativa alla valutazione delle prove; dalla motivazione della Corte emerge che non è consentito introdurre in revisione una nuova valutazione della credibilità delle dichiarazioni già esaminate nei precedenti gradi
art. 630 c.p.p.
Norma della disciplina della revisione (fasi e limiti): la Corte ha ricordato che, nella fase preliminare di ammissibilità della revisione, non si può compiere un riesame libero del merito probatorio
art. 631 c.p.p.
Norma collegata alla revisione e alle prove nuove; interpretata come limite al sindacato sul merito delle prove in sede di ammissione della revisione, salvo che le prove nuove siano effettivamente idonee a modificare l'esito processuale
art. 634 c.p.p.
Riferimento nella censura sulla mancanza di contraddittorio; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza poiché la verifica sull'ammissibilità della prova nuova non può trasformarsi in un contraddittorio sul merito già deciso
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso infondato o colposo; la Corte ha quantificato equitativamente la somma in euro 3.000
Massime di principio
- In sede di revisione le "prove nuove" devono essere realmente nuove e idonee, da sole o in combinazione, a mettere in dubbio l'accertamento definitivo dei fatti: meri rilievi critici sulla valutazione probatoria già compiuta non sono sufficienti
- Il giudice dell'ammissibilità della revisione non può compiere un riesame libero e completo della credibilità delle prove già acquisite; se la motivazione del merito ha già affrontato specificamente l'attendibilità delle fonti, le stesse valutazioni prevalgono salvo elementi decisivi nuovi
- Le doglianze che si traducono in una richiesta di riconsiderazione del materiale istruttorio già esaminato sono inammissibili in sede di revisione: occorre dimostrare in che modo le nuove prove producano un risultato giuridicamente diverso
- La mancanza di contraddittorio rispetto all'esame preliminare di ammissibilità delle prove nuove non è di per sé sufficiente: il contraddittorio sul merito compete ai gradi di giudizio ordinari quando le prove sono state introdotte nella fase dibattimentale
- Proporre ricorsi di revisione che ripropongono questioni già decise può comportare sanzioni pecuniarie e condanna alle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è opportuno valutare l'effettiva novità e incisività delle prove prima di promuovere la revisione
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