Cassazione Penale, Sentenza n. 38927/2023 del 25/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari del 20/06/2022 che confermava le condanne per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti (fatti avvenuti a Capoterra). Le difese hanno dedotto, in diversi articolati motivi: inutilizzabilità delle intercettazioni acquisita nel procedimento originario; travisamento della prova e insufficienza/contraddittorietà della valutazione del materiale captativo; errore di identificazione degli imputati (uso di espressioni gergali come "su cugiu"); assenza di riscontri oggettivi che dimostrino il perfezionamento delle cessioni; omissione del riconoscimento della circostanza attenuante della minima partecipazione. Ogni ricorrente ha proposto censure specifiche sulla base di quanto ritenuto dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i motivi fossero generici, privi di un adeguato confronto con la motivazione della sentenza impugnata e ripropositivi di censure già vagliate e respinte dai giudici di merito. La Corte ha confermato la valutazione delle intercettazioni come indizio diretto quando esse risultano gravi, precise e concordanti; ha inoltre considerato adeguati i riscontri (annotazioni contabili, debiti accertati, dialoghi con riferimenti nominali) utilizzati per l'identificazione dei soggetti e per la qualificazione della natura della sostanza. Tutte le condanne restano quindi operative e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ad ulteriori oneri procedurali come disposto in sentenza.
Norme richiamate
D.P.R. 309/1990 (art.73)
La Corte ha ritenuto che le condotte riconducibili alla detenzione e cessione di sostanze stupefacenti fossero compatibili con le fattispecie regolate dagli articoli richiamati; ha escluso che vi fosse una implicita riqualificazione in una fattispecie che impedisse l'uso delle intercettazioni, osservando che l'applicazione di una pena sotto la soglia minima non equivale a riqualificazione in senso ostativo all'utilizzabilità delle captazioni.
Codice di procedura penale
art.270, art.271 comma 1, art.280 comma finale lett. h, art.291, art.380 comma 2 lett. h, art.438 comma 6-bis
Le norme processuali richiamate sono state valutate dalla Corte nel senso che l'inutilizzabilità delle intercettazioni può essere dedotta solo se sussistono i presupposti normativi specifici; il giudice distrettuale ha correttamente motivato la utilizzabilità del materiale captativo e la Corte di legittimità ha ritenuto le censure processuali generiche e prive di confronto con la motivazione di merito.
Codice penale (art.114)
La norma sull'attenuante per minima partecipazione è stata interpretata conformemente alla giurisprudenza: l'attenuante richiede un contributo esteriore talmente marginale da risultare trascurabile nell'economia dell'azione criminosa. La Corte ha ritenuto che dai fatti emergesse invece un contributo apprezzabile, escludendo l'applicazione dell'attenuante.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principi sulla valutazione delle intercettazioni)
richiamo a precedenti (es. sez.6 n.3882/2011; sez.U n.22471/2015; sez.5 n.14853/2022 e altri citati)
La Corte ha ribadito i criteri operativi: le intercettazioni possono costituire fonte diretta di prova se sono gravi, precise e concordanti; l'interpretazione di linguaggio criptico è questione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per manifesta irragionevolezza o illogicità.
Massime di principio
- Contestare l'utilizzabilità delle intercettazioni richiede una specifica censura giuridica e fattuale: non basta l'affermazione generica di inutilizzabilità, occorre dimostrare il difetto di presupposti normativi o processuali.
- Le intercettazioni, anche se criptiche, possono costituire prova diretta se risultano 'gravi, precise e concordanti'; la loro interpretazione è principalmente questione di fatto rimessa al giudice di merito e la Cassazione interviene solo per manifesta illogicità.
- L'uso di soprannomi o locuzioni gergali (es. 'su cugiu') non è di per sé invalicabile per l'identificazione se esistono riscontri oggettivi (nomi in conversazioni ambientali, annotazioni contabili, debiti corrispondenti, ulteriori dialoghi che collegano il soprannome a una persona precisa).
- Per ottenere il riconoscimento dell'attenuante della minima partecipazione è necessario dimostrare che il contributo del coautore sia effettivamente marginale e trascurabile nell'economia dell'azione criminosa; la semplice minore rilevanza relativa non è sufficiente.
- I ricorsi in Cassazione devono confrontarsi puntualmente con la motivazione di merito: censure generiche o riproposizioni di argomentazioni già esaminate in appello portano spesso all'inammissibilità.
- Quando vi sono riscontri documentali e contabili che concordano con il racconto delle intercettazioni (es. brogliacci con importi, annotazioni di crediti/debiti, dialoghi che riportano nomi), la valutazione probatoria dei giudici di merito viene ritenuta solida e difficilmente riformabile in Cassazione.
- Nel dubbio sul perfezionamento di una cessione, le conversazioni che mostrano transazioni in corso o lamentele su banconote false possono essere valutate come prova del perfezionamento o di trattative concluse in itinere, se il giudice di merito lo ritiene logico e coerente con le massime di esperienza.
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