Cassazione Civile, Ordinanza n. 13969/2023 del 22/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente impugnava una sentenza della CTR Lombardia che aveva confermato avvisi di accertamento per gli anni 2005-2008, emessi a seguito di verifica su fatture ritenute relative a operazioni inesistenti. L’Ufficio aveva ripreso a tassazione IRES e IRAP, disconosciuto la detrazione IVA e irrogato sanzioni; per il 2005-2006 era stata anche notificata cartella di pagamento. La ricorrente deduceva, in sintesi: errata valutazione delle presunzioni sulla fittizietà delle operazioni e omesso esame della documentazione a prova dell’effettività; erronea applicazione della disciplina sulla deducibilità dei costi documentati da fatture inesistenti; omessa pronuncia e violazione delle norme IVA anche con riferimento al regime di inversione contabile; nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla carenza dei presupposti soggettivi per le sanzioni.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i motivi relativi alla qualificazione delle operazioni come oggettivamente inesistenti, alla deducibilità dei costi, alla detrazione IVA e alla pretesa omessa pronuncia sul reverse charge, confermando l’impostazione della CTR: l’ufficio aveva contestato operazioni oggettivamente inesistenti, con conseguente indeducibilità dei costi e indetraibilità dell’IVA, e il contribuente non aveva fornito prova contraria sufficiente. Ha però accolto il sesto motivo, rilevando l’omessa pronuncia della CTR sul profilo delle sanzioni. Ne è derivata la cassazione della sentenza limitatamente a tale punto e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dal ricorrente per censurare l’accertamento fiscale; la Corte non ne ricava un principio autonomo decisivo, ma lo inserisce nel quadro della disciplina degli accertamenti e delle riprese a tassazione.
artt. 54-56, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamati in relazione alla disciplina dell’IVA e degli avvisi di accertamento.
art. 2697 c.c.
Richiamato per il riparto dell’onere della prova; la Corte ribadisce che, nelle operazioni oggettivamente inesistenti, l’onere di provare l’effettività delle operazioni grava sul contribuente dopo la prova presuntiva dell’Ufficio.
artt. 2727-2729 c.c.
Richiamati sulla prova per presunzioni; la Corte conferma che gli indizi vanno valutati complessivamente e non atomisticamente.
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato quanto alla deducibilità dei costi secondo i principi di effettività, inerenza, certezza, determinatezza o determinabilità.
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato dal ricorrente sulla detraibilità IVA; la Corte ribadisce che in caso di operazioni oggettivamente inesistenti la detrazione non spetta, se non è provata l’effettività dell’operazione.
art. 14, comma 4-bis, l. 24 dicembre 1993, n. 537
La Corte distingue tra operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti e afferma che, per le seconde, i costi restano indeducibili; inoltre richiama la disciplina introdotta nel 2012 e i limiti di deducibilità/rilevanza dei componenti negativi e positivi.
art. 8, comma 1, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, conv. in l. 26 aprile 2012, n. 44
Norma di modifica del comma 4-bis dell’art. 14 l. 537/1993; la Corte ne valorizza il contenuto per chiarire la diversa disciplina delle operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti.
art. 8, comma 2, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, conv. in l. 26 aprile 2012, n. 44
Richiamato per affermare che, per le operazioni oggettivamente inesistenti, grava sul contribuente provare la natura fittizia dei componenti positivi direttamente afferenti a costi non effettivamente sostenuti.
art. 112 c.p.c.
La Corte accoglie il motivo per omessa pronuncia sulla censura relativa alle sanzioni, ravvisando violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Richiamato come parametro dei motivi di violazione di legge dedotti in cassazione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato per i motivi di nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Richiamato per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo; la Corte lo dichiara inammissibile nei limiti del nuovo testo e per doppia conforme.
art. 348-ter, quarto e quinto comma, c.p.c.
Richiamato per l’inammissibilità del motivo ex art. 360 n. 5 in presenza di doppia conforme.
art. 21, comma 7, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato dalla Corte per affermare che, in caso di operazione inesistente e mancata rettifica/annullamento della fattura, l’imposta è dovuta per l’intero importo indicato in fattura.
art. 74 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato dalla ricorrente e valutato dalla Corte nel contesto del reverse charge; la Corte esclude che vi fosse omessa pronuncia decisiva sul punto.
art. 424 c.p.p.
Richiamato nel testo dell’art. 14, comma 4-bis, l. 537/1993, per il decreto che dispone il giudizio.
art. 425 c.p.p.
Richiamato nel testo dell’art. 14, comma 4-bis, l. 537/1993, per la sentenza di non luogo a procedere.
art. 529 c.p.p.
Richiamato nel testo dell’art. 14, comma 4-bis, l. 537/1993, per la sentenza di non doversi procedere.
art. 530 c.p.p.
Richiamato nel testo dell’art. 14, comma 4-bis, l. 537/1993, per la sentenza assolutoria che consente il rimborso.
Massime di principio
- In tema di IVA e imposte sui redditi, quando l’Amministrazione dimostri, anche con presunzioni gravi, precise e concordanti, l’oggettiva inesistenza delle operazioni fatturate, il contribuente che invoca la deducibilità dei costi e la detrazione dell’IVA deve fornire la prova contraria dell’effettiva esistenza delle operazioni; la sola regolarità formale della contabilità, delle fatture o dei pagamenti non è sufficiente.
- Le operazioni soggettivamente inesistenti e quelle oggettivamente inesistenti sono fattispecie diverse, con diversi presupposti probatori e diverse conseguenze fiscali; non è corretto applicare automaticamente alla seconda la disciplina più favorevole prevista per la prima.
- La valutazione delle presunzioni deve essere compiuta dal giudice di merito in modo globale e non atomistico: la gravità, precisione e concordanza degli indizi deriva dal loro esame complessivo e dalla reciproca integrazione.
- Nei ricorsi per cassazione non è consentita una rivalutazione del merito delle prove e degli indizi, essendo tale attività riservata al giudice di merito.
- In presenza di operazioni oggettivamente inesistenti, i costi restano indeducibili; inoltre, i componenti positivi direttamente afferenti a costi non effettivamente sostenuti non concorrono alla formazione del reddito, nei limiti previsti dalla disciplina speciale.
- Nel giudizio di legittimità, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è scrutinabile solo nei ristretti limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c. riformato e, in caso di doppia conforme, può risultare inammissibile.
- Il giudice deve pronunciarsi espressamente sulle censure dedotte; l’omessa pronuncia su un motivo autonomo, come quello relativo al trattamento sanzionatorio, integra violazione dell’art. 112 c.p.c. e comporta cassazione con rinvio sul punto.
- In materia di reverse charge, la disciplina dell’IVA non consente di riconoscere la detrazione se l’operazione è inesistente o se il cessionario non dimostra i presupposti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza unionale e di legittimità.
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