Ordinanza n. 869/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento Dell’Avviso pubblicato il 27.11.2025 sul sito dell’Agenzia delle Entrate e sul sito del Portale InPA recante la pubblicazione delle graduatorie e degli elenchi dei vincitori distinte per Regioni inerenti la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 del 11 luglio 2025, Codice Concorso: ADE/TRIB/2700) in riferimento alle parti di interesse e in particolare per la Regione Friuli Venezia Giulia; Della Graduatoria degli idonei (sebbene non pubblicata) e dell’elenco dei vincitori (codice concorso 2700 TRIB) della Regione Friuli Venezia Giulia per come pubblicato il 27.11.2025 sul sito dell’Agenzia delle entrate e sul portale INPA all’esito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 del 11 luglio 2025, Codice Concorso: ADE/TRIB/2700 ), con il relativo avviso della presa di servizio da parte dei vincitori con decorrenza 18 dicembre 2025, nelle parti di interesse; Dell’Avviso e del relativo elenco contenente gli esiti anonimi rettificati della prova scritta inerente la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali, per come pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate il 10.11.2025, limitatamente alle parti di interesse; Dell’Esito della prova scritta del ricorrente, nonché della prova stessa, nelle parti di interesse; Dei verbali di correzione delle prove, sebbene allo stato non conosciuti; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi, limitatamente agli interessi di parte ricorrente; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c. il Bando pubblicato del 11.07.2025, ove interpretato in senso lesivo per il ricorrente; d.ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto; e. gli avvisi di rinvio dello svolgimento della prova scritta, ove lesivi; f. il diario d’esame, ove lesivo; g. della Nomina della Commissione d’esame, ove lesiva; h. calendario della prova scritta; i. Integrazione della Commissione d’esame, ove lesiva; l. esiti anonimi della prova scritta; m. dell’avviso relativo al questionario n.2, ove lesivo; o. l’elenco rettificato degli esiti della prova scritta, ove interpretato in senso lesivo per il ricorrente; nonché per l’accertamento del diritto di parte ricorrente ad ottenere il riesame del punteggio assegnato all’esito della prova scritta per i motivi esposti in narrativa e ad essere consequenzialmente collocato nella rispettiva graduatoria; con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio della prova scritta per i motivi esposti in narrativa; in ogni caso, con l’ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria conclusiva e atti relativi alla prova scritta della selezione pubblica per 2.700 funzionari giuridico-tributari, limitatamente alla posizione del ricorrente per la Regione Friuli Venezia Giulia
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria conclusiva, l'elenco dei vincitori e gli esiti della prova scritta della selezione pubblica, chiedendo l'annullamento degli atti nella parte di interesse, l'accertamento del diritto al riesame del punteggio e la conseguente ricollocazione in graduatoria. Ha inoltre chiesto la condanna in forma specifica delle amministrazioni al riesame del punteggio. Il testo dell'ordinanza non espone i singoli vizi di legittimità dedotti contro la prova, la correzione o la graduatoria. In sede cautelare il ricorrente ha rinunciato alla decisione sull'istanza, insistendo per la sollecita fissazione dell'udienza pubblica di merito. Il TAR ha rilevato che il ricorso non era stato notificato ad almeno un controinteressato individuabile dagli atti impugnati, come richiesto dall'art. 41, comma 2, c.p.a.; il ricorrente aveva tuttavia documentato di avere presentato un'istanza di accesso diretta, tra l'altro, a ottenere i nominativi dei soggetti da lui individuati come controinteressati.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia alla decisione sull'istanza cautelare e, senza pronunciarsi sull'ammissibilità del ricorso né sul merito delle censure relative alla prova e alla graduatoria, ha disposto la regolarizzazione del contraddittorio. Ha ordinato all'Agenzia delle Entrate e a Formez PA di mettere a disposizione del ricorrente, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, i nominativi e i recapiti dei controinteressati indicati nell'istanza di accesso. Ha ordinato al ricorrente di notificare il ricorso ad almeno uno dei controinteressati entro i 30 giorni successivi alla ricezione dei dati e di depositare la prova della notifica entro i successivi 10 giorni. Il prosieguo del giudizio è stato rimesso alle iniziative processuali del ricorrente. Nulla è stato disposto sulle spese.
Norme richiamate
art. 41, comma 2, c.p.a.
almeno un controinteressato
Il ricorso deve essere notificato ad almeno un controinteressato individuabile dagli atti impugnati e suscettibile di essere pregiudicato dall'accoglimento della domanda; ove tale notificazione manchi, il giudice può disporre la regolarizzazione del contraddittorio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce base normativa per l'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando il ricorso amministrativo contro una graduatoria o altra procedura selettiva non è stato notificato ad almeno un controinteressato individuabile dagli atti e potenzialmente pregiudicato dall'accoglimento, il giudice deve preliminarmente regolarizzare il contraddittorio prima di procedere alla valutazione dell'ammissibilità e del merito.
- Se il ricorrente ha chiesto all'amministrazione l'accesso ai nominativi e ai recapiti dei soggetti individuati come controinteressati, il giudice può ordinare all'amministrazione di fornire tali dati entro un termine determinato e subordinare a tale comunicazione il termine per la notificazione del ricorso.
- La regolarizzazione del contraddittorio richiede la notificazione ad almeno un controinteressato entro il termine assegnato dal giudice e il successivo deposito della prova della notifica entro il termine processuale stabilito nell'ordinanza.
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