Sentenza del 05/08/2015 n. 16404 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la decisione della CTR Lazio, che aveva escluso l'obbligo di compilazione del quadro RW per M.M. e, conseguentemente, aveva annullato le sanzioni. Secondo l'Agenzia, l'obbligo di dichiarazione previsto dal D.L. n. 167 del 1990 sussisteva anche quando il contribuente non fosse proprietario o beneficiario effettivo delle somme, purché avesse la disponibilità di fatto o il potere di movimentarle, anche nell'interesse di una società o di terzi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi dell'Agenzia, ritenendo che il contribuente, totalmente vittorioso in primo grado, non fosse tenuto a proporre appello incidentale e potesse riproporre le proprie eccezioni nel giudizio d'appello. Ha invece accolto il terzo motivo, stabilendo che l'obbligo di monitoraggio fiscale riguarda anche chi abbia la disponibilità o il potere di movimentazione di somme estere non proprie, incluse quelle gestite nell'interesse di una società. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio a una diversa composizione della CTR Lazio, che dovrà riesaminare la controversia e valutare anche quale sanzione sia applicabile, compreso il rapporto tra la sanzione speciale del D.L. n. 167 del 1990 e quella generale del D.Lgs. n. 471 del 1997. Non è stata quindi definita definitivamente la debenza o l'ammontare della sanzione.
Norme richiamate
D.L. n. 167 del 1990, art. 4, convertito nella L. n. 227 del 1990
L'obbligo di dichiarazione riguarda la "detenzione" di investimenti all'estero e di attività estere di natura finanziaria.
La nozione di detenzione è interpretata in senso ampio e comprende non solo la proprietà formale o il beneficio effettivo, ma anche la disponibilità di fatto e la possibilità di movimentare le somme, persino quando esse appartengano a terzi o siano gestite nell'interesse di una società.
D.L. n. 167 del 1990, art. 5, comma 5, convertito nella L. n. 227 del 1990
Sanzione pari al 15% degli importi trasferiti e non dichiarati.
La disposizione prevede una sanzione specifica per la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale; la Corte ha rinviato al giudice di merito la verifica del suo rapporto con la disciplina sanzionatoria successiva.
D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 8, comma 1
La questione relativa all'eventuale applicazione del principio del favor rei e alla possibile sostituzione o abrogazione della sanzione speciale non è stata decisa dalla Cassazione, ma dovrà essere esaminata dal giudice del rinvio.
Art. 2909 c.c.
La CTR non ha attribuito valore di giudicato a una propria precedente sentenza relativa ad altra annualità; si è limitata a richiamarla come precedente interpretativo.
Art. 112 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53
Il giudice d'appello può esaminare le questioni riproposte dal contribuente vittorioso in primo grado, anche senza appello incidentale, purché siano state ritualmente riproposte nelle difese.
Massime di principio
- Ai fini del monitoraggio fiscale, non rileva soltanto chi sia proprietario o beneficiario effettivo delle attività estere: può essere obbligato alla dichiarazione anche chi abbia il potere concreto di disporre o movimentare somme appartenenti a terzi.
- Un amministratore, rappresentante o gestore societario può essere tenuto agli obblighi dichiarativi personali quando disponga effettivamente di investimenti o conti esteri, anche se agisce nell'interesse esclusivo della società.
- La disponibilità materiale o il potere di firma sulle operazioni estere costituiscono elementi rilevanti per l'obbligo di dichiarazione, indipendentemente dall'assenza di un vantaggio personale.
- Il contribuente completamente vittorioso in primo grado non deve proporre appello incidentale per riproporre eccezioni già sollevate; è sufficiente ripresentarle nelle proprie difese d'appello.
- La cassazione con rinvio non equivale a una decisione definitiva sulla sanzione: il giudice del rinvio deve riesaminare sia l'esistenza dell'obbligo dichiarativo sia la disciplina sanzionatoria applicabile, inclusi eventuali problemi di successione delle norme e favor rei.
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