Cassazione Penale, Sentenza n. 39552/2024 del 28/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello che lo aveva condannato per il reato di evasione e denuncia: 1) violazione di legge per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio presso il domicilio dichiarato, sostenendo che la notifica al difensore si sarebbe basata su una falsa attestazione di irreperibilità dell'imputato presso il domicilio in cui invece dimorava da oltre dieci anni; 2) mancanza di motivazione circa l'eccezione difensiva relativa alla notifica via PEC, in quanto al difensore sarebbe stato inviato solo il verbale della precedente udienza e non il decreto con la nuova data dell'udienza del 27/10/2023.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi sono manifestamente infondati. Quanto al primo motivo, la Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Sez. U.) secondo cui l'attestazione di irreperibilità da parte dell'addetto postale legittima la consegna dell'atto al difensore ai sensi dell'art.161, comma 4, cod. proc. pen., salvo che l'imputato provi che per caso fortuito o forza maggiore non poteva comunicare il mutamento del domicilio (in tal caso si applicherebbero gli artt.157 e 159). Nel caso concreto la irreperibilità era attestata e non è stata dimostrata la causa di eccezione prospettata dall'imputato. Quanto al secondo motivo, negli atti risultava la notifica a mezzo PEC del decreto di citazione, comprensiva della copia del verbale della precedente udienza, e il difensore aveva comunque dimostrato di conoscere la data dell'udienza presentando memoria; l'eccezione risultava quindi infondata. Perciò il ricorso è stato respinto; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 385 cod. pen.
Norma che definisce il reato di evasione, oggetto del procedimento di merito (pena ridotta in appello a un anno di reclusione).
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita la sintesi dei motivi del ricorso in Cassazione; qui applicato per la formulazione sintetica del ricorso.
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione alle presunte nullità di notificazione; la Corte ne valuta l'applicabilità alla fattispecie.
art. 179 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alle censure sulla notifica domiciliare; la Corte valuta la regolarità della notifica in base al complesso delle norme.
art. 164, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che regola le modalità ordinarie di notificazione; richiamata in relazione alla notifica con delega all'UNEP/servizio postale.
art. 170 cod. proc. pen.
Interpretato (con richiamo alla Sez. U.) nel senso che l'attestazione di irreperibilità da parte dell'addetto postale legittima la successiva consegna dell'atto al difensore senza ulteriori adempimenti, salvo comprovazione di caso fortuito o forza maggiore.
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Consente la notifica al difensore di fiducia in presenza di specifiche condizioni (qui: irreperibilità attestata); la Corte ha ritenuto legittima la notifica al difensore.
artt. 157 e 159 cod. proc. pen.
Norme richiamate come eccezione applicabile solo se l'imputato dimostra che per caso fortuito o forza maggiore non ha potuto comunicare il mutamento del domicilio, ipotesi non prospettata/dimostrata nel caso concreto.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (conv. con modificazioni dalla legge n. 176/2020)
Norma che disciplina la procedura scritta in Cassazione: il ricorso è stato trattato con procedura scritta in base a questa disposizione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese del procedimento nei confronti del ricorrente; qui applicata per la condanna alle spese processuali.
Sez. U., n. 14573 del 25/11/2021 (giurisprudenza)
Giurisprudenza di legittimità richiamata secondo cui l'attestazione di irreperibilità da parte dell'addetto postale legittima la notifica al difensore senza ulteriori adempimenti, salvo prova del caso fortuito o forza maggiore.
Massime di principio
- Se è presente attestazione di irreperibilità da parte dell'addetto postale, la notifica dell'atto al difensore ai sensi dell'art.161, comma 4 è legittima senza ulteriori adempimenti dell'ufficio giudiziario.
- L'imputato deve dimostrare che, per caso fortuito o forza maggiore, non ha potuto comunicare il mutamento del domicilio; in mancanza la contestazione della notifica è destinata a fallire.
- La presenza nel fascicolo di prova di una notifica via PEC del decreto rende infondata l'eccezione sulla mancata consegna, soprattutto se il difensore ha dimostrato di conoscere la data dell'udienza (es. presentando memorie).
- Eccezioni formali sulla notifica richiedono prova specifica e non bastano affermazioni generiche o la produzione parziale di atti non comprovati.
- La Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso quando i motivi sono manifestamente infondati e può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma in favore della Cassa delle ammende anche se non rilevabile colpa grave nella proposizione del ricorso.
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