Sentenza n. 1179/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 1690/2024 del Tribunale Lavoro di Bologna pubblicata in data 10.12.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale del lavoro di Bologna n. 1690/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiari del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale del lavoro di Bologna n. 1690/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Dopo l'instaurazione del giudizio, il Ministero ha dato parziale esecuzione alla decisione, ma non ha ancora corrisposto le spese legali riconosciute dal giudice del lavoro. Il Ministero e l'Ufficio scolastico regionale intimati non si sono costituiti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alla parte della sentenza già eseguita dal Ministero e ha accolto il ricorso per la parte residua. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alle ulteriori statuizioni della sentenza, consistenti nel pagamento delle spese legali riconosciute, detraendo quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, il commissario ad acta, già nominato nel Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale dell'Emilia-Romagna, potrà provvedere in sostituzione del Ministero entro i successivi novanta giorni, su istanza dei ricorrenti, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare un termine per l'adempimento e nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione adempie solo parzialmente dopo la proposizione del ricorso, la materia del contendere cessa limitatamente alla parte già eseguita, mentre il giudice ordina l'esecuzione delle statuizioni ancora inosservate.
- Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento residuo e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte vittoriosa in caso di ulteriore inadempimento dell'amministrazione.
- La condanna alle spese contenuta nel giudicato deve essere oggetto di esecuzione autonomamente verificabile nel giudizio di ottemperanza, anche quando le altre statuizioni della decisione siano state già adempiute.
Come è indicizzato
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