Cassazione Penale, Sentenza n. 3200/2024 del 26/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello che li aveva ritenuti responsabili, in concorso, dei reati di usura (art. 644, comma 5, n. 4 c.p.) e di estorsione (art. 629 c.p.), nonché dell'aggravante del "metodo mafioso" (art. 7 d.l. n. 152/1991 ora art. 416‑bis.1 c.p.). Le censure principali sono state: 1) vizio di motivazione e carenza di prova sulla attendibilità della persona offesa (Giuseppe Mele) e sull'inesistenza di un collegamento probatorio fra i ricorrenti e Vincenzo Pane; 2) illegittima applicazione dell'aggravante del metodo mafioso a carico dei ricorrenti, essendo tale riferimento attribuito solo al Pane; 3) insufficiente motivazione sull'applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 644, 5° comma, n. 4; 4) motivi aggiunti (per il Caparro) relativi alla mancata prova del concorso in usura, alla non partecipazione materiale del Caparro alle azioni di recupero, alla presunta reformatio in peius nella riformulazione della pena e a una presunta omessa notifica agli avvocati difensori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili (per genericità, tentativo di rideterminazione del merito e manifesta infondatezza su punti specifici). In particolare: è stata rigettata la richiesta di revisione della valutazione della attendibilità della persona offesa; è stata ritenuta legittima l'attribuzione, anche ai ricorrenti, dell'aggravante del metodo mafioso in quanto valutabile anche nei confronti dei concorrenti se erano o potevano essere a conoscenza dell'uso di tale metodo; è stata confermata l'applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 644, 5° comma, n. 4 dato che la vittima era un imprenditore commerciale; il motivo processuale sulla mancata notifica è stato dichiarato generico e inammissibile, con richiamo al principio secondo cui la nullità derivante da omessa comunicazione a uno dei difensori va eccepita in udienza dal difensore presente; i motivi aggiunti non hanno sanato i vizi sostanziali dei motivi originari. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese della parte civile.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
Norma richiamata per la responsabilità in concorso; la sentenza la applica nella valutazione del concorso di persone nei reati contestati
art. 81, comma 2 c.p.
Richiamato in relazione al concorso di persone e alla determinazione della pena
art. 644, quinto comma, n. 4 c.p. (usura)
art. 644, quinto comma, n. 4, cod. pen.
La Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante quando il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale; la qualifica della vittima come commerciante ortofrutticolo giustifica l'applicazione
art. 629, secondo comma c.p.; art. 628, terzo comma c.p.
Norme richiamate per la configurazione del reato di estorsione (e sue connessioni con la condotta contestata)
art. 7 d.l. 13/05/1991, n. 152 conv. L. 12/07/1991, n. 203 (oggi art. 416‑bis.1 c.p.)
art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv. con l. n. 203 del 1991 (ora art. 416‑bis.1 cod. pen.)
L'aggravante del "metodo mafioso" è di natura oggettiva e può essere valutata anche a carico dei concorrenti, purché essi fossero a conoscenza dell'impiego del metodo o lo abbiano ignorato per colpa; la Corte ha ritenuto che i ricorrenti possano essere assoggettati a tale aggravante in base alle modalità non ortodosse usate per la richiesta dei pagamenti
art. 173, comma 1 disp. att. c.p.p.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'oggetto del ricorso per cassazione ai motivi proposti e alla materia consentita; la Cassazione ha richiamato il vincolo di connessione con i motivi originari nel valutare i motivi aggiunti
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Principio per cui la Corte di cassazione non può rimettere in discussione la valutazione del merito delle prove; gli appelli che mirano solo a una rivalutazione della prova sono inammissibili
art. 616 c.p.p.
Norma richiamata per la condanna alle spese e al pagamento in favore della Cassa delle Ammende a carico dei ricorrenti in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile ottenere una rinnovata valutazione del merito o una diversa interpretazione delle stesse prove: i vizi deducibili sono quelli che riguardano la conformità della motivazione al fatto decisivo e non una mera contrapposizione dimostrativa.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono costituire prova utilizzabile anche senza riscontri esterni, purché risultino credibili e riferiscano fatti di diretta cognizione; la critica difensiva alla loro attendibilità deve essere precisa e collegata a elementi processuali concreti per essere ammissibile in Cassazione.
- L'aggravante del "metodo mafioso" (art. 416‑bis.1 c.p.) è di natura oggettiva e può essere estesa ai concorrenti quando essi conoscono o avrebbero dovuto conoscere l'impiego di tale metodo; non è necessario che tutti i concorrenti siano membri del clan se condividono o si avvalgono consapevolmente delle modalità intimidatorie.
- L'aggravante di cui all'art. 644, comma 5, n. 4, si applica quando la vittima esercita attività imprenditoriale o professionale: la qualificazione della vittima è elemento decisivo e basta la prova della sua attività imprenditoriale per far concorrere l'aggravante.
- La mancata notifica dell'avviso di udienza a uno solo dei difensori di fiducia configura una nullità a regime intermedio che deve essere eccepita in udienza dal difensore presente; l'eccezione tardiva o generica può essere dichiarata inammissibile.
- Motivi aggiunti non possono sanare vizi radicali dei motivi originari in cassazione: l'introduzione di nuovi argomenti non può essere usata per aggirare i termini e i vincoli di impugnazione originari.
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