Cassazione Penale, Sentenza n. 01328/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione dell'art. 671 cod. proc. pen.: il ricorrente lamenta che la Corte territoriale non avrebbe valutato correttamente la proposta di applicazione della sorveglianza speciale e il riconoscimento della continuazione/unicità del disegno criminoso fra condotte commesse a Milano e in Calabria. Argomentazioni difensive: affermazione di Inserimento di Mammoliti in un fenomeno associativo nel settore del traffico di stupefacenti, rilievo del dato familiare come prova della pericolosità e della unità progettuale criminale, sussistenza di attività programmatoria già dal 1986 e collegamento investigativo fra le due aree territoriali; contestazione che la presunta attività non si sarebbe interrotta nel 1990.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto infondate le doglianze e ha confermato il rigetto dell'istanza pronunciato dalla Corte territoriale. Ha condiviso le ragioni del rigetto basate su elementi oggettivi indicati dal giudice di merito: distanza temporale di otto anni fra i fatti e l'assoluzione dal reato associativo in una pronuncia precedente, elementi che indeboliscono la tesi della continuità/unicità del disegno criminoso. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui chi chiede il riconoscimento della continuazione deve indicare specifici elementi sintomatici che colleghino i reati successivi a una preventiva programmazione unitaria; in mancanza di tali elementi la decisione meno favorevole non è necessariamente viziata.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente come norma violata; la Corte valuta la doglianza ma ritiene che non sia stata omessa valutazione rilevante ai sensi dell'art. 671, essendo fondato il giudizio motivazionale del merito.
Corte di Cassazione, Sez. 1, n. 28762 del 28/04/2023
Richiamata per il principio sull'"unicità del disegno criminoso": la programmazione iniziale può essere anche priva di specificità purché i reati risultino previsti almeno in linea generale come mezzi per il raggiungimento di un unico fine.
Corte di Cassazione, Sez. 4, n. 25730 del 01/07/2025 (Giulioni)
Richiamata per il principio che chi impugna deve allegare elementi da cui possa derivare una diversa valutazione più favorevole; sottolinea l'onere probatorio del ricorrente nella materia valutativa.
Corte di Cassazione, Sez. 1, n. 14188 del 30/03/2010 (Russo)
Richiamata come presidio del principio secondo cui chi chiede il riconoscimento della continuazione deve indicare elementi sintomatici della riconducibilità dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria.
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione o dell'unicità del disegno criminoso occorre fornire elementi specifici e sintomatici che colleghino i diversi reati a una preventiva programmazione unitaria (non basta la mera ricostruzione narrante).
- Una distanza temporale rilevante fra i reati (es. anni) e pronunce favorevoli al ricorrente su profili associativi indeboliscono significativamente la tesi della continuazione.
- Dati anagrafici o familiari e la semplice coesistenza di strutture in aree diverse non sono di per sé sufficienti a dimostrare l'unicità del progetto criminoso; è necessario dimostrare collegamenti investigativi concreti (contatti, ruoli, modalità operative comuni, pianificazione coordinata).
- L'onere di indicare e provare elementi specifici è a carico di chi chiede il riconoscimento della continuazione; in assenza di tali elementi la decisione di merito fondata su ragioni oggettive non è rimproverabile in sede di legittimità.
- La programmazione iniziale può essere anche generica ma deve comunque emergere, almeno in linea generale, che i reati successivi erano previsti come mezzi per il conseguimento di un unico fine: senza prove di tale finalizzazione la continuazione non può essere riconosciuta.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01068/2026 del 13/01/2026
- Sentenza penale · 13 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01069/2026 del 13/01/2026
- Sentenza penale · 13 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01070/2026 del 13/01/2026
- Sentenza penale · 13 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01072/2026 del 13/01/2026
- Sentenza penale · 13 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01074/2026 del 13/01/2026
- Sentenza penale · 13 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01075/2026 del 13/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →