Cassazione Civile, Ordinanza n. 30455/2021 del 28/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento con cui l'ufficio aveva elevato la rendita catastale di un'unità immobiliare commerciale di proprietà del contribuente, ubicata in Roma. La CTP di Roma aveva accolto il ricorso del contribuente; successivamente la CTR Lazio aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello dell'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 38, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 327, comma 1, c.p.c., sostenendo che la notifica dell'appello fosse stata effettuata tempestivamente presso il domicilio eletto del contribuente mediante raccomandata spedita il 19 dicembre 2016, ultimo giorno utile del termine lungo di impugnazione, e ricevuta il 22 dicembre 2016. A sostegno, l'Agenzia ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che valorizza la distinta di spedizione e il timbro postale quale prova della consegna e della regolarità della notificazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la notifica di un atto di appello deve considerarsi tempestiva quando la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale entro il termine di decadenza per impugnare e, nel caso concreto, dalla distinta-elenco prodotta risultava chiaramente il timbro datario del 19 dicembre 2016, coincidente con l'ultimo giorno utile per proporre appello. Di conseguenza ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR Lazio in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 17 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato come norma relativa alle notificazioni nel processo tributario; la Corte lo utilizza, insieme all'art. 38, per valutare la tempestività della notifica dell'appello.
art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato quale parametro per la disciplina dei termini e della notificazione dell'impugnazione nel processo tributario.
art. 327, comma 1, c.p.c.
Richiamato per individuare il termine lungo per impugnare; nel caso concreto il termine di sei mesi scadeva il 19 dicembre 2016.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Indicato come norma processuale che consente la censura per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- La tempestività della notifica di un atto di appello può essere desunta dalla data certificata dall'agente postale sulla distinta di spedizione, se tale data cade entro il termine di decadenza per impugnare.
- Nel processo tributario, ai fini della prova della regolarità della notificazione dell'impugnazione, è idonea la produzione della distinta-elenco delle raccomandate consegnate all'ufficio postale, quando da essa risulti il timbro datario dell'invio.
- Se dagli atti risulta che l'impugnazione è stata spedita entro l'ultimo giorno utile del termine lungo, l'appello non può essere dichiarato tardivo per il solo fatto che la ricezione da parte del destinatario sia avvenuta successivamente.
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