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Ordinanza

Ordinanza n. 281/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'annullamento - del provvedimento prot. n. 13853 del 16.12.2025, notificato in pari data, con cui il Comune di Pignataro Maggiore, ha dichiarato “con efficacia meramente ricognitiva e non costitutiva, la SCIA/PAS presentata dalla società -OMISSIS- s.r.l. in data 1/08/2022 giuridicamente inesistente, e comunque radicalmente nulla ” ordinando, per l'effetto, “il ripristino integrale dello stato dei luoghi entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento”; - ove occorrer possa, della nota prot. n. 13002/2025 del 25.11.2025 del Comune di Pignataro Maggiore, recante “Avvio del procedimento finalizzato alla verifica e all'eventuale annullamento in autotutela del titolo abilitativo (PAS/SCIA) presentato il 1.08.2022, limitatamente ai fatti sopravvenuti e non conosciuti prima del giudizio TAR, relativi alla denuncia-querela del Direttore dei Lavori”; - di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e connesso ai precedenti, ancorché ignoto.

Giustizia amministrativa202507199

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento comunale che ha dichiarato giuridicamente inesistente e radicalmente nullo la SCIA/PAS presentata nel 2022 e ha ordinato il ripristino integrale dello stato dei luoghi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il provvedimento comunale del 16 dicembre 2025, chiedendone l'annullamento e domandando incidentalmente la sospensione della sua esecuzione. Il Comune aveva qualificato la SCIA/PAS come giuridicamente inesistente e comunque radicalmente nulla, disponendo il ripristino dei luoghi entro trenta giorni. È stato inoltre impugnato, ove occorrente, l'atto di avvio del procedimento finalizzato alla verifica e all'eventuale annullamento in autotutela del titolo abilitativo, limitatamente a fatti sopravvenuti e non conosciuti prima del precedente giudizio amministrativo, relativi alla denuncia-querela del direttore dei lavori. Nella fase cautelare, la ricorrente non ha fornito elementi idonei a contestare o spiegare le gravi circostanze rilevate dall'amministrazione.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per difetto del necessario fumus boni iuris, ritenendo, a un primo sommario esame, che la ricorrente non avesse contestato né spiegato le gravi circostanze poste dall'amministrazione a fondamento del provvedimento. Il Collegio ha inoltre richiamato l'orientamento secondo cui, ai fini dell'esercizio dell'autotutela oltre i termini dell'art. 21-nonies l. 241/1990, è irrilevante che l'amministrazione avrebbe potuto verificare in precedenza la conformità urbanistica attestata e successivamente disconosciuta dal direttore dei lavori, poiché l'autotutela è funzionale anche alla correzione degli errori commessi dall'amministrazione. Non è stata ravvisata, in questa fase, una necessità di sospendere l'efficacia dell'atto. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale e costituisce la base processuale della decisione sulla sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    è irrilevante la circostanza che il Comune avrebbe potuto verificare la sussistenza della conformità urbanistica oggetto dell’attestazione disconosciuta dal direttore dei lavori “in quanto l’esercizio del potere di autotutela è funzionale proprio alla correzione degli errori commessi dall’Amministrazione”.

    La possibilità per l'amministrazione di avere verificato anteriormente la situazione non esclude, di per sé, l'esercizio dell'autotutela oltre i termini ordinari, quando l'intervento sia diretto alla correzione di errori amministrativi.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, il fumus boni iuris difetta quando il ricorrente non fornisce elementi idonei a contestare o spiegare le circostanze gravi poste dall'amministrazione a fondamento del provvedimento impugnato.
  • Ai fini dell'esercizio dell'autotutela oltre i termini previsti dall'art. 21-nonies l. 241/1990, non è decisivo che l'amministrazione avrebbe potuto verificare in precedenza la situazione di fatto o la conformità urbanistica oggetto dell'atto successivamente disconosciuto, poiché l'autotutela può essere funzionale anche alla correzione degli errori commessi dalla stessa amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAutotutelaTutela cautelare
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareAutotutela decisoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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