Cassazione Penale, Sentenza n. 09934/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso articolato in due motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per il rigetto della proposta di concordato basato sull'applicazione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, con la censura che l'imputato fosse sostanzialmente incensurato e mancassero elementi concreti per escludere l'applicabilità della misura; 2) violazione di legge per la mancata applicazione della continuazione (art. 81 c.p.) tra il reato oggetto del procedimento (detenzione di 5 kg di hashish, 22/07/2024) e un precedente reato di analoga natura già giudicato con sentenza di patteggiamento irrevocabile (sentenza del Tribunale di Roma del 4/07/2024, reato del 6/06/2024), con la censura che la Corte di merito erroneamente aveva ritenuto preclusa la valutazione della continuazione richiamando l'art. 188 disp. att. c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo per genericità. Ha invece accolto il secondo motivo nella parte in cui la Corte di appello aveva escluso a priori la continuazione ritenendo che l'art. 188 disp. att. c.p.p. la precludesse, osservando che tale norma riguarda l'esecuzione delle sentenze di patteggiamento e non impedisce al giudice in sede di cognizione di valutare la continuazione quando le sentenze da confrontare sono in parte frutto di patteggiamento e in parte di giudizio ordinario. Perciò la Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione della continuazione con la sentenza del 4/7/2024 e ha rinviato ad altra Sezione della Corte di appello di Roma per nuovo esame sul punto; ha dichiarato inammissibile il ricorso per il resto.
Norme richiamate
art. 188 disp. att. cod. proc. pen.
la pena divenuta definitiva all'esito del patteggiamento non può essere oggetto di modifica da parte del giudice
La Corte osserva che l'art.188 disciplina la valutazione della continuazione in sede esecutiva tra piu' sentenze di patteggiamento e non opera come clausola di preclusione automatica in sede di cognizione: non impedisce al giudice di merito di valutare la continuazione quando le sentenze da confrontare sono in parte frutto di patteggiamento e in parte di giudizio ordinario.
art. 137, comma 2, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato dalla Corte come norma compatibile con l'art.188: l'art.188 'fa salva' l'ipotesi prevista dall'art.137, comma 2, quindi non elimina tutte le possibilita' di applicazione della disciplina del reato continuato nei casi previsti.
art. 81 cod. pen.
Norma sulla continuazione dei reati: la decisione indica che il giudice di cognizione e' legittimato a valutare la sussistenza della continuazione anche quando una condanna e' divenuta definitiva per patteggiamento; l'applicazione dell'art.81 non e' automaticamente esclusa dall'esistenza di un patteggiamento irrevocabile.
Sez. 1, n. 16456 del 12/03/2021 (El Azhary Chafiq), Rv. 281194
Giurisprudenza di legittimita' richiamata che sostiene che l'art.188 non impedisce, in sede di cognizione, la valutazione della continuazione quando le sentenze da confrontare sono in parte dovute a patteggiamento e in parte a giudizio ordinario; principio usato come fondamento per la decisione di annullamento e rinvio.
Sez. 5, n. 521 del 10/05/2016 (dep. 2017), Rv. 268597
Decisione citata dalla Corte di merito ma ritenuta non pertinente dalla Cassazione: riguarda un caso di sede esecutiva in cui il giudice aveva adottato la pena base della sentenza di patteggiamento divenuta definitiva e poi aveva modificato gli aumenti per reati satelliti; non costituisce parametro vincolante per escludere in via generale la continuazione in sede di cognizione.
Massime di principio
- La presenza di una sentenza di patteggiamento irrevocabile non esclude automaticamente che un giudice di cognizione possa valutare la continuazione ex art.81 c.p.; l'art.188 disp. att. c.p.p. riguarda in particolare la sede esecutiva e non costituisce preclusione assoluta in fase di accertamento.
- Le impugnazioni generiche contro il rigetto di misure alternative (es. lavoro di pubblica utilità) sono spesso inammissibili: il ricorrente deve contestare concretamente la valutazione della personalità e fornire elementi che smentiscano i presupposti usati dal giudice per il rifiuto.
- In sede di rinvio per valutazione della continuazione il giudice di merito dovra' esaminare il disegno criminoso unitario, i collegamenti temporali e funzionali tra i reati, le modalita' di commissione e ogni elemento che indichi un vincolo di continuita'.
- Quando si impugna, e' essenziale confrontare punto per punto la motivazione della sentenza di merito e citare la giurisprudenza pertinente; argomentazioni generiche vengono disattese dalla Corte di Cassazione.
- Se la continuazione viene riconosciuta, occorre valutare correttamente la quantificazione delle pene secondo le regole del cumulo e degli aumenti previsti, tenendo comunque conto dei limiti derivanti dalle sentenze divenute definitive in sede esecutiva.
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