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Sentenza

Sentenza n. 1451/2026 - Catania, Sezione 4

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Patti, Sez. Lavoro n. 878/2025 del 02.05.2025.

Giustizia amministrativa202502381

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Patti, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta elettronica del docente per sei anni scolastici, per complessivi € 3.000,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Patti, Sezione Lavoro, n. 878/2025, divenuta definitiva, con la quale era stato riconosciuto il diritto a fruire del beneficio economico annuo di € 500,00 tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, relativamente agli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, per complessivi € 3.000,00. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione ai fini esecutivi il 9 maggio 2025; era inoltre decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 l. n. 669/1996. Il Ministero, non costituito, non aveva dimostrato di avere dato esecuzione al giudicato. La ricorrente ha quindi chiesto che fosse ordinato al Ministero di adempiere, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto l’azione di ottemperanza, rilevando che il giudicato era comprovato dall’attestazione del Tribunale di Patti dell’11 novembre 2025, che la sentenza era stata ritualmente notificata per l’esecuzione e che era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni. In assenza di prova dell’adempimento da parte dell’Amministrazione, sussistevano i presupposti per ordinare l’esecuzione del giudicato ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. Il Ministero è stato ordinato a corrispondere alla ricorrente, mediante accredito sulla Carta elettronica del docente, la somma di € 3.000,00 entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente del medesimo ufficio, incaricato di provvedere entro ulteriori 60 giorni. Il commissario non avrà diritto a compenso, trattandosi di dirigente dell’Amministrazione resistente e di attività rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Consentono l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e autorizzano il giudice amministrativo a ordinare all’Amministrazione l’adempimento, anche mediante nomina di un commissario ad acta.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale specifica della decisione sull’azione di ottemperanza e dei poteri conformativi e sostitutivi esercitati dal TAR.

  • art. 14 l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione costituisce, nel caso concreto, una condizione per procedere all’esecuzione forzata del giudicato nei confronti dell’Amministrazione.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    È la disposizione richiamata dal giudicato da eseguire quale fonte del beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all’Amministrazione ai fini esecutivi, sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge e l’Amministrazione non dimostri di avervi dato esecuzione.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione resistente ha l’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento del giudicato; in mancanza, il giudice può ordinare l’esecuzione entro un termine e nominare preventivamente un commissario ad acta per l’ulteriore eventualità di inadempimento.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente dell’Amministrazione inadempiente, con facoltà di delega a un altro dirigente dotato della necessaria professionalità, al fine di assicurare l’esecuzione del giudicato e contenere gli oneri a carico dell’erario.
  • L’incarico di commissario ad acta costituisce un obbligo per il dipendente pubblico nominato, salvo giustificato motivo da sottoporre al giudice che lo ha designato; quando l’incarico è conferito a un dirigente della stessa Amministrazione resistente, non spetta uno specifico compenso se l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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