Ordinanza n. 372/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento - della determina INAIL n. 308 del 10.11.2025, della comunicazione di aggiudicazione e della successiva determina di rettifica n. 310 del 14.11.2025, recanti l'aggiudicazione della procedura ristretta, ai sensi dell'art. 72 del codice dei contratti pubblici adottato con il d.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento dei servizi di vigilanza in presenza e da remoto presso gli stabili a uso istituzionale dell'INAIL nell'ambito dello SDA indetto da Consip s.p.a. per i “servizi di vigilanza”, in relazione al Lotto 1 (CIG B4A53A1A3E) ad Urbe vigilanza S.p.A.; - delle relazioni alle suddette determine; - di tutti i verbali di gara, nelle parti nelle quali Urbe Vigilanza è stata ammessa o non è stata esclusa e/o la cui offerta è stata valutata e/o oggetto di attribuzione punteggio e/o giudicata congrua; - della nota richiesta giustificazioni del 16.09.2025 e di qualsiasi altro atto o documento inerente la valutazione di congruità dell'offerta della Urbe Vigilanza S.p.a.; - della lettera d'Invito, del Capitolato d'Oneri, del Capitolato Tecnico e di tutti gli altri atti e documenti facenti parte della lex specialis, nonché dei chiarimenti di gara; - all'occorrenza, della determinazione a contrarre n. 281/2024; nonché per il conseguimento dell'aggiudicazione e per il subentro nel contratto di appalto eventualmente stipulato previa declaratoria di nullità, invalidità ed inefficacia dello stesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione e atti connessi della procedura ristretta per l'affidamento quinquennale dei servizi di vigilanza presso gli stabili istituzionali dell'INAIL, Lotto 1
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa concorrente ha impugnato l'aggiudicazione del Lotto 1 della procedura ristretta indetta nell'ambito dello SDA Consip per i servizi di vigilanza, nonché la comunicazione di aggiudicazione, la determina di rettifica, i verbali, gli atti di ammissione e valutazione dell'offerta dell'aggiudicataria, la verifica di congruità dell'offerta e, ove occorrente, gli atti della lex specialis e la determina a contrarre. Ha inoltre chiesto l'aggiudicazione, il subentro nel contratto eventualmente stipulato e la declaratoria di nullità, invalidità o inefficacia del contratto. In via cautelare ha domandato la sospensione degli atti impugnati. Il giudice ha riservato al giudizio di merito ogni valutazione sulla fondatezza delle censure dedotte, senza esaminarle nella fase cautelare.
La decisione
La domanda cautelare è stata respinta per insussistenza del periculum in mora, ritenuto assorbente rispetto a ogni valutazione sul fumus e sulla fondatezza dei motivi di ricorso. Il pregiudizio patrimoniale allegato non è stato ritenuto sufficientemente grave e irreparabile, poiché, trattandosi di un appalto di servizi di durata quinquennale, l'eventuale accoglimento del ricorso nel merito consentirebbe il subentro nell'esecuzione del servizio. Il giudizio di merito è stato fissato all'udienza pubblica dell'11 marzo 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; la misura è stata negata per insussistenza del periculum in mora.
art. 72 d.lgs. 36/2023
Indicato quale base normativa della procedura ristretta per l'affidamento dei servizi di vigilanza.
Massime di principio
- Nella fase cautelare relativa all'impugnazione dell'aggiudicazione di un appalto di servizi, l'insussistenza del periculum in mora può essere assorbente e consentire il rigetto della domanda senza esaminare la fondatezza delle censure prospettate.
- Il pregiudizio patrimoniale derivante dalla mancata aggiudicazione di un appalto di servizi non presenta, di regola, i caratteri della gravità e irreparabilità quando, in caso di accoglimento del ricorso nel merito, sia concretamente possibile il subentro nell'esecuzione di un contratto di durata pluriennale.
- La possibilità di subentro nell'esecuzione del servizio, ove il ricorso sia accolto nel merito, esclude il periculum cautelare connesso alla perdita temporanea dell'affidamento, salvo la deduzione e dimostrazione di ulteriori pregiudizi gravi e irreparabili.
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