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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25579/2024 del 24/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di cassazione in favore della controricorrente, oltre alla somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. e alla somma in favore della Cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c.; è stato inoltre disposto l’ulteriore contributo unificato. Nessuna pronuncia sulle spese è stata resa in favore dell’altra intimata, che non aveva svolto difese.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionaria)

La controversia

La controversia nasce da un’azione proposta da una banca mandataria contro due fideiussori di una società debitrice per ottenere l’accertamento della simulazione assoluta di un atto di compravendita immobiliare con cui uno dei garanti aveva trasferito all’altra convenuta la proprietà di un immobile. Il giudice di primo grado accolse la domanda ritenendo indiziaria la simulazione, soprattutto per la mancata prova del pagamento del prezzo. In appello, la soccombente contestò la qualificazione del negozio come simulato, richiamando la forma dell’atto pubblico, l’intervento del notaio, l’esistenza di un preliminare, l’asserito prezzo superiore a quello dichiarato, l’assenza di controdichiarazione e la mancanza di intento fraudolento; la Corte d’appello rigettò il gravame valorizzando la dismissione di numerosi beni in un breve arco temporale, l’anteriorità del credito garantito e la mancata prova del pagamento. Con il ricorso per cassazione la parte acquirente dedusse cinque motivi: violazione degli artt. 1414, 2697, 1367, 2729 e 1470 c.c. sostenendo che l’atto pubblico costituirebbe prova del pagamento del prezzo e quindi escluderebbe la simulazione; omesso esame di fatti decisivi; violazione dell’art. 1956 c.c. per avere la banca continuato a erogare credito senza informare la garante e senza autorizzazione; violazione della normativa di correttezza nell’adempimento delle obbligazioni. La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili perché, pur formalmente veicolati come violazioni di legge o omesso esame, miravano in realtà a un riesame del merito e delle prove; inoltre, per i motivi ex art. 360, n. 5 c.p.c., operava la preclusione della doppia conforme e mancava l’indicazione specifica del fatto storico decisivo asseritamente omesso. Sono state inoltre ritenute inammissibili per novità le ulteriori doglianze non dedotte nei gradi di merito.

Norme richiamate

  • art. 1414 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la simulazione assoluta dell’atto di compravendita; la Corte osserva che la censura, pur formalmente di diritto, tendeva a ottenere un nuovo esame del merito.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato in relazione alla ripartizione dell’onere probatorio sulla simulazione e sul pagamento del prezzo; la Corte reputa la censura inammissibile perché sostanzialmente fattuale.

  • art. 1367 c.c.

    Richiamato nel primo motivo, ma senza specifica deduzione di una vera violazione di canone ermeneutico rilevante in sede di legittimità.

  • art. 2729 c.c.

    Invocato con riferimento alle presunzioni poste a base dell’accertamento di simulazione; la Corte rileva che si tratta di contestazione delle risultanze istruttorie.

  • art. 1470 c.c.

    Citato nel primo motivo in relazione alla compravendita; la Corte non entra nel merito perché la doglianza è ritenuta inammissibile.

  • art. 1956 c.c.

    Invocato per censurare la prosecuzione dell’erogazione del credito senza autorizzazione della garante; la Corte non esamina il merito, ritenendo la censura volta al riesame dei fatti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La Corte ribadisce che la dedotta violazione di legge non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Le censure di omesso esame sono dichiarate inammissibili per la preclusione derivante dalla doppia conforme e per la mancata specifica indicazione del fatto storico decisivo.

  • art. 348-bis c.p.c.

    Richiamato in relazione alla proposta di definizione accelerata e alla doppia conforme, quale ulteriore indice di inammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5.

  • art. 348-ter, quarto comma, c.p.c.

    Indicato quale norma che preclude, in presenza di doppia conforme, la censura sul vizio motivazionale salvo dimostrazione della diversità delle ragioni di fatto.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    La Corte rileva la carenza di specifica indicazione del fatto storico omesso, del relativo dato testuale o extratestuale e del momento in cui sarebbe stato discusso.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    Applicato per la condanna al pagamento di una somma in favore della controricorrente.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    Applicato per la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Richiamata quale norma che ha inserito il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In presenza di "doppia conforme", il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non dimostra che le ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado siano diverse.
  • La censura per omesso esame di un fatto decisivo deve indicare specificamente il fatto storico, il dato testuale o extratestuale da cui risulta, il momento processuale in cui è stato discusso e la sua decisività; in mancanza, il motivo è inammissibile.
  • Non è consentito, sotto la veste formale della violazione di legge, chiedere alla Corte di cassazione un nuovo apprezzamento delle prove e un riesame del merito della controversia.
  • Le doglianze nuove, mai dedotte nei gradi di merito e non rinvenibili nella sentenza impugnata, sono inammissibili in cassazione se presuppongono accertamenti di fatto non controllabili ex actis.
  • L’atto pubblico di compravendita non può essere invocato, da solo, come prova dirimente del pagamento del prezzo quando la censura miri in realtà a sovvertire l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla simulazione del negozio.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiSimulazioneOnere della prova

Testo integrale

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