Circolare ADM n. 32/2020
Tutela doganale dei Diritti di Proprietà Intellettuale (DPI) – Indicazione obbligatoria del codice EORI nei formulari per la richiesta di intervento delle Autorità doganali a tutela dei DPI e nelle richieste di proroga
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare recepisce le novità introdotte dal Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1209, che modifica i formulari previsti per la tutela doganale dei diritti di proprietà intellettuale. Dal 15 settembre 2020 diventa obbligatorio indicare il codice EORI nelle domande di intervento delle autorità doganali e nelle richieste di proroga, sia per il richiedente sia per il suo rappresentante. La circolare richiama inoltre l’aggiornamento dell’informativa privacy e segnala la disponibilità dei modelli sul sito della Commissione europea e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Tutela doganale dei diritti di proprietà intellettuale: obbligo del codice EORI nei formulari di richiesta di intervento e di proroga
Tutela doganale dei diritti di proprietà intellettuale: obbligo del codice EORI nei formulari di intervento e di proroga
La circolare dà attuazione alle modifiche introdotte dal Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1209, che ha aggiornato i formulari previsti dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 in materia di tutela doganale dei diritti di proprietà intellettuale ai sensi del Regolamento (UE) n. 608/2013. L’intervento dell’Agenzia chiarisce in particolare le nuove modalità di compilazione dei moduli, con riferimento al codice EORI e alla disciplina del trattamento dei dati personali.
Quadro normativo di riferimento
Il documento richiama il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1209 della Commissione, pubblicato nella G.U. UE serie L n. 247 del 21 agosto 2020, che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013. Quest’ultimo stabilisce i formulari da utilizzare per le domande previste dal Regolamento (UE) n. 608/2013 sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali.
La circolare richiama inoltre il Regolamento (UE) 2020/877, che ha modificato l’art. 6 del Regolamento (UE) 2015/2446, consentendo l’attribuzione del codice EORI anche a operatori economici stabiliti o non stabiliti nel territorio dell’Unione europea che svolgono attività basate su normativa unionale diversa da quella doganale, ai sensi dell’art. 5, punto 2, del Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell’Unione).
Obbligo di indicazione del codice EORI
Dal 15 settembre 2020, data di entrata in vigore del Regolamento (UE) 2020/1209, il codice EORI deve essere indicato obbligatoriamente:
- nei formulari di richiesta di intervento delle autorità doganali contro merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale;
- nei formulari di richiesta di proroga del periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire.
L’obbligo riguarda sia il richiedente titolare del diritto sia il suo rappresentante.
Ambito soggettivo dell’obbligo
La circolare precisa che l’indicazione del codice EORI è dovuta indipendentemente dal fatto che il richiedente o il rappresentante:
- effettuino operazioni doganali in senso stretto;
- siano stabiliti nel territorio dell’Unione europea.
In sostanza, il requisito del codice EORI opera come elemento necessario di identificazione univoca nei procedimenti di tutela doganale dei DPI, anche per soggetti che agiscono in un contesto non necessariamente coincidente con le ordinarie operazioni doganali.
Richiesta del codice EORI e canali informativi
La richiesta di attribuzione del codice EORI può essere presentata presso qualsiasi Ufficio delle Dogane dell’Agenzia. La circolare segnala inoltre la disponibilità di ulteriori informazioni e del modello di richiesta nella sezione dedicata del sito web ADM.
Dati personali e informativa nei formulari
La Commissione europea, su mandato degli Stati membri, trasmetterà all’EUIPO non solo i dati sulle violazioni dei DPI, ma anche i dati personali dei destinatari delle decisioni adottate dalle autorità doganali. L’obiettivo dichiarato è migliorare l’analisi dei dati sulle violazioni, comprendere i fenomeni fraudolenti e valutarne la dimensione geografica.
Per adeguare i formulari a tale trattamento e al Regolamento (UE) 2016/679, la Commissione ha integrato l’informativa privacy presente nei moduli di richiesta di intervento e di proroga del periodo di intervento.
Effetti pratici per i richiedenti
La circolare raccomanda una lettura attenta dell’informativa sul trattamento dei dati personali. La sottoscrizione dei formulari vale come formale espressione di assenso al trattamento dei dati da parte del titolare e/o del rappresentante.
Disponibilità dei modelli aggiornati
Viene infine segnalato che sul sito della Commissione europea, sezione DG TAXUD dedicata ai controlli doganali e alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, sono disponibili i formulari per la richiesta di intervento e per la richiesta di proroga in formato PDF editabile, nelle diverse lingue dell’Unione europea.
Punti principali
Nuovo obbligo di indicazione del codice EORI
Con l’entrata in vigore del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1209, il 15 settembre 2020, nei formulari per la richiesta di intervento delle autorità doganali a tutela dei diritti di proprietà intellettuale e nei formulari di richiesta di proroga del periodo di intervento è divenuta obbligatoria l’indicazione del codice EORI.
Soggetti tenuti all’indicazione
L’obbligo riguarda sia i soggetti che chiedono l’intervento doganale a tutela dei propri diritti, sia i loro rappresentanti. La previsione opera indipendentemente dal fatto che tali soggetti effettuino o meno operazioni doganali in senso stretto e dal fatto che siano o meno stabiliti nel territorio dell’Unione europea.
Richiesta e attribuzione del codice EORI
La richiesta di attribuzione del codice EORI può essere presentata presso qualsiasi Ufficio delle Dogane dell’Agenzia. La circolare rinvia inoltre alla sezione dedicata del sito ADM per ulteriori informazioni e per il modello di richiesta.
Trattamento dei dati personali e informativa privacy
La Commissione europea, per migliorare l’analisi delle violazioni dei DPI e la comprensione dei fenomeni fraudolenti, trasmetterà all’EUIPO, oltre ai dati sulle violazioni, anche i dati personali dei destinatari delle decisioni adottate dalle autorità doganali. I formulari sono stati quindi integrati con l’informativa sul trattamento dei dati personali, anche alla luce del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
Valore della sottoscrizione dei formulari
La circolare invita a una lettura attenta dell’informativa privacy, precisando che la sottoscrizione dei formulari costituisce espressione formale di assenso al trattamento dei dati personali da parte del titolare e/o del rappresentante.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
- Circolare · 4 set 2020Circolare ADM n. 31/2020
- Circolare · 18 set 2020Circolare ADM n. 33/2020
- Circolare · 20 ago 2020Circolare ADM n. 27/2020
- Circolare · 2 ott 2020Circolare ADM n. 37/2020
- Circolare · 28 ott 2020Circolare ADM n. 42/2020
- Circolare · 29 ott 2020Circolare ADM n. 43/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Dogane e dei Monopoli →