Circolare ADM n. 42/2020
Procedure di rilascio dei certificati di circolazione EUR 1, EUR.MED, A.TR.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare proroga fino al 31 gennaio 2021 l’applicazione delle disposizioni già fissate dalla nota prot. n. 91956/RU del 26 luglio 2019 per il rilascio dei certificati EUR.1, EUR.MED e A.TR., in continuità con la precedente proroga disposta dalla circolare n. 21/2020. Contestualmente ADM introduce una procedura digitalizzata, fruibile tramite il portale AIDA, per la richiesta dei certificati, inizialmente in via sperimentale dal 10 novembre 2020 e obbligatoria dal 19 gennaio 2021. La nuova modalità incide solo sul processo di richiesta e compilazione da parte dell’operatore, lasciando invariati modelli, formulari e modalità di rilascio da parte degli Uffici doganali. La circolare si inserisce nel quadro dell’emergenza epidemiologica e della tendenza unionale verso prove dell’origine basate sull’autodichiarazione dell’esportatore, pur valorizzando la possibilità di presentazione e rilascio elettronico delle prove di origine.
Proroga e digitalizzazione delle procedure di rilascio dei certificati EUR.1, EUR.MED e A.TR.
Procedure di rilascio dei certificati EUR.1, EUR.MED e A.TR.
La circolare interviene sulle modalità di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1, EUR.MED e A.TR., prorogando il regime transitorio già introdotto dalla nota prot. n. 91956/RU del 26 luglio 2019 e ponendo le basi per la progressiva digitalizzazione del processo tramite il portale AIDA. L’intervento si colloca nel contesto dell’emergenza epidemiologica e tiene conto dell’evoluzione unionale in materia di prova dell’origine preferenziale.
Proroga delle disposizioni della nota prot. n. 91956/RU del 26 luglio 2019
ADM dispone la proroga fino al 31 gennaio 2021 dell’applicazione delle disposizioni contenute nella nota del 26 luglio 2019. La precedente proroga, contenuta nella circolare n. 21/2020 del 16 luglio 2020, scadeva il 31 ottobre 2020.
La proroga è giustificata da due esigenze principali:
- sostenere le imprese nazionali operanti nel settore export in un contesto di emergenza sanitaria;
- consentire l’implementazione di soluzioni tecnologiche idonee ad agevolare il rilascio dei certificati e ad accompagnare gli esportatori verso il rilascio dell’autorizzazione allo status di esportatore autorizzato.
Digitalizzazione della richiesta tramite portale AIDA
L’Agenzia ha sviluppato una procedura digitalizzata per la richiesta dei certificati EUR.1, EUR.MED e A.TR., fruibile attraverso il portale AIDA. La procedura permette di:
- acquisire i dati utili alla compilazione dei certificati direttamente dalla dichiarazione doganale di esportazione di riferimento;
- stampare il certificato richiesto sui modelli tipografici previsti dalla normativa vigente.
La modalità digitale riguarda dunque la fase di richiesta e compilazione da parte dell’operatore economico, senza modificare i modelli di certificazione né i formulari previsti in materia di origine preferenziale.
Invariabilità dei modelli e modalità di rilascio
La circolare precisa che restano invariati:
- i modelli e i formulari attualmente previsti per la certificazione dell’origine delle merci;
- le modalità di rilascio del certificato da parte dell’Ufficio delle Dogane, sia in forma ordinaria sia in forma "previdimata".
L’innovazione non incide quindi sulla struttura giuridico-documentale della certificazione, ma esclusivamente sulla modalità operativa di predisposizione e trasmissione della richiesta.
Fasi di applicazione e decorrenze
La nuova procedura viene resa disponibile:
- in via sperimentale, dal 10 novembre 2020;
- in via obbligatoria, dal 19 gennaio 2021.
Nel periodo intermedio è prevista una fase transitoria in cui l’operatore può scegliere tra procedura tradizionale e procedura digitalizzata.
Finalità operative e benefici attesi
ADM qualifica la procedura digitalizzata come soluzione a regime, idonea a garantire livelli più elevati di controllo e servizio, oltre che maggiore efficienza ed economicità dell’azione amministrativa. La digitalizzazione è inoltre presentata come risposta alle esigenze di contenimento degli spostamenti non necessari durante l’emergenza sanitaria e come strumento per evitare possibili discrepanze tra i dati riportati nella dichiarazione doganale e quelli inseriti nella certificazione d’origine.
Evoluzione unionale delle prove di origine
La circolare richiama l’orientamento del legislatore unionale verso un sistema di prova dell’origine fondato sull’autodichiarazione dell’esportatore. In tale contesto, viene citata la Decisione (UE) 2019/2198 del 25 novembre 2019, che segnala un favor del Consiglio UE per la presentazione e il rilascio elettronico delle prove di origine, purché ciò avvenga sulla base di un accordo tra due o più parti contraenti.
Indicazioni per gli operatori economici
L’Agenzia ribadisce l’opportunità che gli esportatori aderiscano quanto più possibile al sistema della prova dell’origine mediante dichiarazione su fattura o su altro documento commerciale, richiamando i vantaggi già illustrati nella nota del 26 luglio 2019. Il messaggio complessivo è quello di una progressiva migrazione verso strumenti documentali e procedurali più semplici, controllabili e digitalizzati.
Punti principali
Proroga del regime transitorio
La circolare proroga sino al 31 gennaio 2021 l’applicazione delle disposizioni della nota prot. n. 91956/RU del 26 luglio 2019, già prorogate fino al 31 ottobre 2020 dalla circolare n. 21/2020 del 16 luglio 2020. La proroga viene motivata sia dall’esigenza di sostenere le imprese esportatrici nel contesto dell’emergenza sanitaria, sia dalla necessità di favorire l’adeguamento tecnologico e l’accesso allo status di esportatore autorizzato.
Nuova procedura digitalizzata tramite AIDA
ADM ha sviluppato una procedura per la digitalizzazione della richiesta dei certificati EUR.1, EUR.MED e A.TR., disponibile tramite il portale AIDA. La procedura consente di acquisire automaticamente i dati necessari alla compilazione dei certificati dalla dichiarazione doganale di esportazione di riferimento e di stampare il certificato sui modelli tipografici previsti dalla normativa vigente.
Ambito dell’innovazione e invariabilità dei modelli
La digitalizzazione interviene esclusivamente sulla modalità di richiesta della certificazione e sulla modalità di compilazione da parte dell’operatore economico. Restano invariati i modelli e i formulari attualmente previsti in materia di certificazione dell’origine delle merci, nonché le modalità di rilascio da parte dell’Ufficio delle Dogane, che continuano a essere ordinarie o "previdimate".
Decorrenza, sperimentalità e obbligatorietà
La procedura è resa disponibile in via sperimentale dal 10 novembre 2020, secondo le modalità operative che saranno pubblicate sul portale dell’Agenzia. In questa fase l’uso è facoltativo; diventa obbligatorio dal 19 gennaio 2021.
Ragioni operative e sistemiche della riforma
L’Agenzia evidenzia che il nuovo sistema rappresenta lo strumento destinato a regime, poiché consente maggiori livelli di controllo, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa. La soluzione digitale risponde inoltre alle criticità connesse al perdurare dell’emergenza epidemiologica e riduce il rischio di disallineamenti tra i dati della dichiarazione doganale e quelli riportati nella certificazione d’origine.
Quadro unionale sulle prove di origine
La circolare richiama l’orientamento del legislatore unionale verso un sistema di prove dell’origine fondato sull’autodichiarazione dell’esportatore. Viene inoltre citata la Decisione (UE) 2019/2198 del 25 novembre 2019, che mostra favore verso la presentazione e il rilascio elettronico delle prove di origine, sulla base di accordi tra due o più parti contraenti.
Invito all’uso della prova di origine su fattura
Resta auspicata la massima adesione degli esportatori al sistema della prova dell’origine mediante dichiarazione su fattura o su altro documento commerciale, richiamando i vantaggi già rappresentati nella nota prot. n. 91956/RU del 26 luglio 2019.
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