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Circolare

Circolare ADM n. 43/2020

Importazioni in esenzione dai dazi all’importazione e dall’Iva

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli381795

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare informa della Decisione di esecuzione (UE) n. 2020/1573, che proroga l’esenzione da dazi all’importazione e IVA per le merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia da COVID-19. Vengono confermati ambito soggettivo, condizioni e modalità operative già fissati dalla Decisione (UE) 2020/491 e dalle precedenti indicazioni ADM, con estensione della finestra temporale delle importazioni agevolate fino al 30 aprile 2021. Restano invariati gli obblighi di rendicontazione degli Stati membri, differito al 31 agosto 2021 il relativo termine, e si richiama la possibile applicazione di sanzioni e recupero dei diritti in caso di irregolarità.

Proroga fino al 30 aprile 2021 dell’esenzione da dazi e IVA per importazioni di merci necessarie a contrastare la pandemia di COVID-19

Proroga dell’esenzione da dazi e IVA per importazioni connesse al COVID-19

La circolare dà conto della Decisione (UE) n. 2020/1573 del 28 ottobre 2020, pubblicata nella GUUE L 359 del 29 ottobre 2020, con cui la Commissione europea ha ulteriormente prorogato l’esenzione dai dazi doganali all’importazione e dall’IVA per le merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia da COVID-19. La misura si inserisce nel quadro della Decisione (UE) 2020/491, già modificata dalla Decisione (UE) 2020/1101, e riguarda le importazioni effettuate in un contesto emergenziale secondo condizioni e procedure già definite a livello unionale e nazionale.

Quadro normativo di riferimento

La base giuridica richiamata dalla circolare è costituita dalla Decisione (UE) 2020/491, adottata il 3 aprile 2020, che ha introdotto un’esenzione temporanea dai dazi all’importazione e dall’IVA per determinate importazioni di merci destinate a fronteggiare la crisi sanitaria. Tale decisione era stata in precedenza prorogata fino al 31 ottobre 2020 dalla Decisione (UE) 2020/1101 del 23 luglio 2020. Con la Decisione (UE) 2020/1573, la Commissione estende ulteriormente il periodo di applicazione dell’agevolazione fino al 30 aprile 2021.

Ambito temporale della proroga

La circolare evidenzia che la nuova decisione ammette al beneficio anche le operazioni di importazione da effettuarsi fino al 30 aprile 2021. Per il Regno Unito, tuttavia, la cessazione del beneficio è prevista al 31 dicembre 2020, in considerazione del recesso dall’Unione europea.

Presupposti e condizioni immutati

L’ADM chiarisce che la proroga non incide sul contenuto sostanziale dell’agevolazione. Restano infatti invariati:

  • le categorie di soggetti legittimati a fruire dell’esenzione;
  • le finalità cui devono essere destinate le merci importate;
  • gli impegni richiesti agli enti e alle organizzazioni beneficiarie;
  • le modalità operative per accedere al beneficio.

Per tali profili, la circolare rinvia alle istruzioni già fornite con la Determinazione prot. n. 262063/RU del 28 luglio 2020, che ha sostituito la Determinazione n. 107042/RU del 3 aprile 2020, e con la Circolare ADM n. 19/2020 del 9 luglio 2020.

Rendicontazioni, controlli e conseguenze delle irregolarità

Resta fermo l’obbligo di rendicontazione in capo agli Stati membri ai sensi dell’art. 2 della Decisione (UE) 2020/491. La sola modifica riguarda il termine di scadenza, differito al 31 agosto 2021. La circolare richiama inoltre la possibilità che, in caso di irregolarità amministrative e/o penali emerse anche nei controlli a posteriori, siano applicate le sanzioni previste dalla normativa specifica, oltre all’eventuale recupero dei diritti doganali e fiscali dovuti.

Indicazioni operative finali

Gli enti e le organizzazioni che intendono effettuare operazioni rientranti nell’ambito della Decisione (UE) 2020/1573 devono attenersi scrupolosamente alle condizioni previste dalla disciplina unionale e alle modalità operative già diramate dall’ADM. La circolare precisa che l’applicazione riguarda il periodo 30 gennaio 2020 - 30 aprile 2021, salvo eventuali ulteriori proroghe espresse.

Punti principali

Proroga dell’esenzione unionale

La Commissione europea, con Decisione (UE) n. 2020/1573 pubblicata nella GUUE L 359 del 29 ottobre 2020, proroga l’efficacia della Decisione (UE) 2020/491 relativa all’esenzione da dazi doganali all’importazione e IVA per le merci necessarie a contrastare la pandemia di COVID-19. La proroga estende la possibilità di effettuare importazioni in esenzione fino al 30 aprile 2021.

Ambito soggettivo e oggettivo invariato

La circolare precisa che non mutano i presupposti applicativi già previsti dall’art. 1 della Decisione (UE) 2020/491: restano invariati i soggetti ammessi al beneficio, le finalità di destinazione delle merci, gli impegni assunti dagli enti e dalle organizzazioni beneficiarie e le modalità operative di accesso all’agevolazione.

Regno Unito e cessazione del beneficio

Per il Regno Unito la cessazione del beneficio è fissata al 31 dicembre 2020, in ragione del previsto recesso dall’Unione europea.

Rendicontazione e controlli

Le rendicontazioni obbligatorie previste dall’art. 2 della Decisione (UE) 2020/491 restano inalterate nel contenuto, ma la scadenza è spostata al 31 agosto 2021. La circolare ribadisce inoltre che eventuali irregolarità amministrative o penali emerse anche in sede di controlli a posteriori potranno comportare l’applicazione delle sanzioni previste e il recupero dei diritti dovuti.

Richiamo alle istruzioni ADM già emanate

Per le modalità di accesso al beneficio e per gli adempimenti operativi la circolare rinvia alla Determinazione prot. n. 262063/RU del 28 luglio 2020, che ha sostituito la precedente Determinazione n. 107042/RU del 3 aprile 2020, nonché alla Circolare ADM n. 19/2020 del 9 luglio 2020.

Come è indicizzato

Materiedazi doganaliiva all'importazioneregimi doganalicontenzioso

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