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Circolare

Circolare ADM n. 37/2020

Reintroduzione in franchigia - Easy Free Back

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli326059

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare introduce una procedura semplificata per gli operatori e-commerce che effettuano frequenti reintroduzioni in franchigia di merci precedentemente esportate. Per i soggetti in possesso di specifici requisiti è possibile ottenere un’autorizzazione preventiva annuale, con successiva iscrizione nell’elenco nazionale "e-commerce RETRELIEF". Il documento disciplina istanza, istruttoria, rilascio dell’autorizzazione, controlli a posteriori e monitoraggio periodico, richiamando la normativa unionale sul ritorno di merci esportate e i relativi controlli doganali.

procedura semplificata per la reintroduzione in franchigia e iscrizione nell’elenco "e-commerce RETRELIEF"

Procedura semplificata per la reintroduzione in franchigia e iscrizione nell’elenco "e-commerce RETRELIEF"

La circolare disciplina una procedura semplificata destinata agli operatori dell’e-commerce che effettuano frequenti reintroduzioni in franchigia di merci precedentemente esportate. L’iniziativa si fonda sull’art. 203 del CDU e sui correlati articoli 158 del Reg. delegato (UE) 2015/2446 e 253 del Reg. di esecuzione (UE) 2015/2447, con l’obiettivo di accelerare il rilascio dell’autorizzazione e rimodulare i controlli doganali.

Quadro normativo e finalità

L’art. 203 CDU riconosce l’esenzione dai dazi all’importazione, su richiesta dell’interessato, per le merci inizialmente esportate dall’Unione e successivamente reintrodotte, purché dichiarate per l’immissione in libera pratica e reintrodotte nello stato in cui sono state esportate. La circolare evidenzia che, in via ordinaria, tali operazioni restano soggette a verifica documentale o fisica secondo le modalità consuete; tuttavia, per gli operatori e-commerce con caratteristiche specifiche, la Determinazione Direttoriale prot. 329619/RU del 24/09/2020 introduce un canale autorizzativo semplificato.

Ambito di applicazione della procedura semplificata

La procedura è riservata ai soggetti che effettuano frequenti operazioni di reintroduzione nel territorio nazionale di merci precedentemente esportate a seguito di transazioni commerciali svolte su piattaforme telematizzate. Per tali operatori è prevista la possibilità di ottenere un’autorizzazione preventiva annuale, valida per tutte le operazioni effettuate nell’arco temporale di efficacia, senza necessità di ripetere l’istanza per ogni singola reintroduzione.

Presentazione dell’istanza

L’istanza deve essere presentata utilizzando il formulario allegato alla circolare all’Ufficio delle dogane competente sul luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente ai fini doganali, oppure del terzo nei casi previsti dall’art. 4, comma 2, della Determinazione. Il richiedente dichiara ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000 il possesso dei requisiti richiesti e allega la documentazione di supporto.

I requisiti dichiarati comprendono:

  • almeno 100 reintroduzioni di merce in franchigia effettuate nell’ultimo mese;
  • possesso dell’autorizzazione per lo sdoganamento presso luogo approvato e per destinatario autorizzato transito;
  • presenza di un sistema di controllo interno aziendale e di un sistema informatizzato di gestione delle scritture contabili e commerciali;
  • coincidenza tra dichiarante in export e dichiarante in reintroduzione, con allegazione del mandato se interviene un terzo;
  • possesso del codice EORI e dei criteri di cui all’art. 39, lettere a) e b), CDU;
  • sistema di tracciabilità del singolo prodotto tramite codice univoco identificativo;
  • impegno a consentire all’Ufficio delle dogane l’accesso alla piattaforma marketplace per i controlli doganali.

Precisazioni sui requisiti e sulla documentazione

Ai fini del requisito quantitativo, la circolare precisa che devono essere conteggiati gli "articoli" oggetto delle dichiarazioni doganali e non le singole dichiarazioni di reintroduzione. Inoltre, quando l’operatività doganale sia delegata a un terzo ai sensi dell’art. 4, comma 2, della Determinazione, il requisito relativo alle autorizzazioni può considerarsi soddisfatto anche se tali autorizzazioni sono intestate al soggetto delegato.

Con riferimento alla tracciabilità, devono essere descritte e documentate le modalità con cui viene garantita l’identificazione del singolo prodotto nella gestione informatizzata dei dati, così da assicurare il controllo di identità tra merce esportata e merce reintrodotta nello stesso stato, in coerenza con l’art. 203, paragrafi 5 e 6, CDU e con gli artt. 158 RD e 253 RE.

La circolare richiama inoltre la necessità che, al momento della presentazione dell’istanza, siano già soddisfatti i criteri di affidabilità e adeguatezza delle scritture commerciali e di trasporto di cui all’art. 39, lettere a) e b), CDU, nonché già ottenute le autorizzazioni doganali per luogo approvato e destinatario autorizzato transito. È infine richiesto il modello di autocertificazione relativo all’assenza di carichi pendenti presso le Procure della Repubblica italiana, da rendere da parte dei soggetti indicati nell’art. 24 del Reg. di esecuzione (UE) 2015/2447.

Istruttoria dell’Ufficio delle dogane

Ricevuta l’istanza, l’Ufficio verifica la completezza formale delle dichiarazioni e degli allegati e avvia le attività istruttorie mediante analisi documentale e sopralluoghi. In caso di incompletezza formale evidente, l’Ufficio comunica immediatamente al richiedente la necessità di integrare l’istanza prima dell’avvio del procedimento.

Per la verifica dei criteri di cui all’art. 39, lettere a) e b), CDU, la circolare rinvia alla Determinazione Direttoriale prot. 166081/RU dell’8/06/2020 in materia AEO e ai modelli 1, 2 e 3 previsti da tale atto. Se tali criteri sono già stati verificati in occasione del rilascio o del monitoraggio di altre decisioni, l’Ufficio procede all’aggiornamento necessario e alle verifiche in loco dei locali rilevanti ai sensi dell’art. 29 RE.

Al termine dell’istruttoria, entro 10 giorni, l’Ufficio trasmette una relazione motivata alle Direzioni centrali competenti, corredata dalla domanda e dagli allegati, con una valutazione sull’accoglimento o sul rigetto dell’istanza. Nella relazione deve essere attestata in modo espresso la sussistenza delle condizioni che consentono il controllo di identità tra merci esportate e successivamente reintrodotte nel medesimo stato.

Rilascio dell’autorizzazione e iscrizione nell’elenco nazionale

Ricevuta la relazione, la Direzione Dogane può chiedere ulteriori chiarimenti o integrazioni all’Ufficio competente. All’esito della fase istruttoria, entro 10 giorni, la Direzione Dogane rilascia l’autorizzazione e iscrive il soggetto autorizzato nell’elenco nazionale denominato "e-commerce RETRELIEF".

Successivamente, l’Ufficio delle dogane competente per il luogo di esercizio dell’attività predispone un disciplinare di servizio che indica gli adempimenti a carico del soggetto autorizzato e le modalità di esecuzione dei controlli.

Controlli a posteriori, monitoraggio e vigilanza

In applicazione dell’art. 4, comma 1, della Determinazione, i controlli sulle operazioni svolte in base all’autorizzazione sono effettuati prevalentemente a posteriori, anche presso il soggetto autorizzato, con verifiche periodiche trimestrali. Tale modalità si applica anche quando export e reintroduzione siano effettuati e dichiarati da un terzo in rappresentanza indiretta.

Le operazioni da verificare sono selezionate anche sulla base dell’analisi dei rischi comune tramite il CDC. Inoltre, resta fermo l’obbligo di segnalare immediatamente qualsiasi irregolarità che possa incidere sull’autorizzazione. Nell’ambito del monitoraggio delle decisioni doganali, l’Ufficio delle dogane redige con cadenza semestrale una relazione per ciascun soggetto autorizzato, proponendo il mantenimento, la revoca o la sospensione del provvedimento, con indicazione analitica delle motivazioni e allegazione della documentazione utile.

Le Direzioni territoriali sono chiamate a vigilare sull’applicazione della Determinazione Direttoriale prot. 329619/RU del 24/09/2020 e della circolare.

Punti principali

Finalità e quadro normativo

La circolare dà attuazione alla Determinazione Direttoriale prot. 329619/RU del 24/09/2020 e si colloca nel quadro dell’art. 203 CDU, che prevede l’esenzione dai dazi all’importazione per merci precedentemente esportate e poi reintrodotte nel territorio unionale nello stesso stato. Sono richiamati anche gli artt. 158 RD 2015/2446 e 253 RE 2015/2447 in tema di controlli fisici e documentali.

Autorizzazione preventiva annuale per operatori e-commerce

Per i soggetti che effettuano frequenti operazioni di reintroduzione di merci esportate tramite piattaforme telematiche è prevista la possibilità di chiedere un’autorizzazione preventiva di durata annuale. L’autorizzazione copre tutte le operazioni svolte nel periodo di validità, evitando una richiesta per ciascuna singola reintroduzione.

Requisiti e contenuto dell’istanza

L’istanza va presentata all’Ufficio delle dogane competente sul luogo in cui è tenuta o accessibile la contabilità principale del richiedente, oppure del terzo nei casi di delega ex art. 4, comma 2, della Determinazione. Il richiedente deve dichiarare, sotto responsabilità, il possesso di: almeno 100 reintroduzioni nell’ultimo mese; autorizzazione per luogo approvato e per destinatario autorizzato transito; sistema di controllo interno e gestione informatizzata delle scritture; coincidenza tra dichiarante in export e in reintroduzione, con eventuale mandato al terzo; codice EORI e requisiti di cui all’art. 39, lettere a) e b), CDU; sistema di tracciabilità del singolo prodotto tramite codice univoco; impegno ad assicurare l’accesso dell’Ufficio alla piattaforma marketplace per i controlli doganali.

Chiarimenti sui requisiti e documentazione

Ai fini del conteggio delle operazioni minime richieste si considerano gli "articoli" oggetto delle dichiarazioni doganali e non le singole dichiarazioni. Se l’operatività doganale è delegata a un terzo, il requisito relativo alle autorizzazioni può ritenersi soddisfatto anche quando tali autorizzazioni siano intestate al terzo. Devono inoltre essere già soddisfatti, al momento dell’istanza, i criteri di affidabilità e adeguatezza delle scritture commerciali e di trasporto di cui all’art. 39, lettere a) e b), CDU, e già ottenute le autorizzazioni per luogo approvato e destinatario autorizzato transito. È richiesto anche il modello di autocertificazione sui carichi pendenti.

Istruttoria, rilascio e controlli

L’Ufficio delle dogane verifica completezza formale, documentazione e requisiti mediante analisi documentale e sopralluoghi. Per i criteri ex art. 39 CDU si rinvia alla disciplina AEO e ai relativi modelli; se già verificati in altre procedure, l’Ufficio ne aggiorna l’esito e svolge le verifiche in loco dei locali rilevanti. Conclusa l’istruttoria, l’Ufficio invia una relazione motivata alla Direzione centrale, che può chiedere integrazioni. La Direzione Dogane rilascia poi l’autorizzazione e iscrive il soggetto nell’elenco "e-commerce RETRELIEF". I controlli avvengono prevalentemente a posteriori, con verifiche trimestrali, e l’Ufficio redige relazioni semestrali proponendo mantenimento, revoca o sospensione dell’autorizzazione.

Come è indicizzato

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