Salta al contenuto
Circolare

Circolare ADM n. 27/2020

Accordo di libero scambio tra UE e Repubblica socialista del Vietnam. Indicazioni e modalità applicative in materia di origine delle merci

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli278814

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce chiarimenti operativi sull’Accordo di libero scambio tra Unione europea e Vietnam, entrato in vigore il 1° agosto 2020, con particolare attenzione alle regole di origine e alle prove documentali necessarie per ottenere il trattamento preferenziale. Viene inoltre illustrato il rapporto tra l’ALS e il Sistema delle Preferenze Generalizzate, che continua ad applicarsi al Vietnam fino al 31 dicembre 2022, nonché le differenze tra le prove e le modalità di utilizzo nei due regimi. Sono richiamati i principali istituti del Protocollo I, i codici documento da indicare in dogana e le regole sulla richiesta del beneficio anche successivamente all’importazione.

Accordo di libero scambio UE-Vietnam: indicazioni e modalità applicative in materia di origine delle merci

Accordo di libero scambio UE-Vietnam: origine delle merci e modalità applicative

La circolare fornisce le indicazioni operative dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sull’Accordo di libero scambio tra Unione europea e Repubblica socialista del Vietnam, entrato in vigore il 1° agosto 2020. Il focus è sul Protocollo I dell’accordo, dedicato alla nozione di prodotti originari, ai metodi di cooperazione amministrativa e alle prove dell’origine necessarie per accedere al trattamento preferenziale.

Quadro generale dell’accordo

L’ALS UE-Vietnam, sottoscritto il 30 giugno 2019 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 12 giugno 2020, prevede la soppressione quasi totale dei dazi doganali tra le parti. La circolare ricorda che una quota rilevante delle liberalizzazioni è immediata, mentre il residuo è oggetto di eliminazione progressiva in un arco temporale pluriennale. L’accordo è richiamato anche per il suo impatto sugli ostacoli non tariffari e sull’apertura del mercato vietnamita ai servizi e agli appalti pubblici.

Rapporto tra ALS e Sistema delle Preferenze Generalizzate

Un profilo centrale è la coesistenza temporanea tra ALS e SPG. La circolare evidenzia che il Vietnam continua a beneficiare del Sistema delle Preferenze Generalizzate fino al 31 dicembre 2022; fino a tale data i due regimi convivono e gli operatori possono scegliere quale utilizzare, purché rispettino in modo coerente le rispettive regole di origine e le corrispondenti prove documentali.

La circolare precisa che:

  • non è possibile utilizzare una prova di origine prevista dall’ALS per ottenere il beneficio SPG, né viceversa;
  • per i primi 7 anni di applicazione dell’accordo, se un importatore nell’UE richiede il trattamento preferenziale ALS, si applica comunque la tariffa SPG qualora più favorevole;
  • in caso di transito della merce vietnamita attraverso Norvegia o Svizzera non opera la sostituzione della prova dell’origine prevista dal sistema SPG.

Quanto allo SPG, la circolare ricorda che fino al 31 dicembre 2020 le importazioni dal Vietnam possono ancora essere accompagnate dal FORM A oppure dall’attestazione di origine resa da esportatori registrati REX; dopo tale termine, salvo proroghe, sarà accettata solo l’attestazione di origine.

Regole di origine del Protocollo I

Il Protocollo I dell’ALS disciplina la qualifica di prodotti originari secondo due criteri fondamentali:

  • prodotti interamente ottenuti, secondo l’art. 5;
  • prodotti sufficientemente trasformati, secondo le regole dell’Allegato II al Protocollo I.

La circolare richiama inoltre:

  • l’art. 6, che elenca le lavorazioni o trasformazioni insufficienti, mai idonee a conferire l’origine;
  • l’art. 8 sugli accessori;
  • l’art. 9 sugli assortimenti;
  • l’art. 10 sugli elementi neutri.

Viene anche sottolineato che l’art. 3 prevede il cumulo bilaterale: sono considerati originari di una parte i prodotti ottenuti in quella parte incorporando materiali originari dell’altra, purché le lavorazioni effettuate siano più complesse delle trasformazioni insufficienti. La circolare segnala che altre forme di cumulo previste dall’art. 3 a favore di specifiche merci lato Vietnam non risultano applicabili secondo le linee guida della Commissione.

È inoltre prevista la separazione contabile per i materiali fungibili, previa autorizzazione e secondo principi contabili generali vigenti nell’Unione o in Vietnam, ai sensi dell’art. 11. L’art. 13 introduce infine una regola di non alterazione, alternativa moderna al concetto di trasporto diretto, utile per dimostrare il mantenimento del carattere originario anche in presenza di transito o stoccaggio in paesi terzi.

Prove dell’origine per le esportazioni UE verso il Vietnam

Per i prodotti originari dell’Unione esportati in Vietnam, la prova dell’origine è rappresentata esclusivamente dall’attestazione di origine. La disciplina varia in funzione del valore della spedizione:

  • fino a 6.000 euro, l’attestazione può essere rilasciata da qualsiasi esportatore;
  • oltre 6.000 euro, l’attestazione può essere rilasciata solo da un esportatore registrato al sistema REX.

La circolare precisa che il numero REX è unico, vale per tutti gli accordi che lo prevedono e può essere utilizzato da qualsiasi Stato membro, non solo da quello di assegnazione. Per gli esportatori già registrati non è necessaria una nuova iscrizione.

L’Allegato VI del Protocollo I contiene il testo dell’attestazione, da compilare secondo le relative note. In particolare:

  • nello spazio relativo all’autorizzazione doganale va indicato il numero REX, salvo spedizioni non superiori a 6.000 euro;
  • luogo e data possono essere omessi se coincidono con quelli del documento commerciale;
  • l’attestazione degli esportatori registrati non richiede firma;
  • l’attestazione degli esportatori non registrati, ammessa solo per spedizioni fino a 6.000 euro, deve essere firmata.

Prove dell’origine per le esportazioni del Vietnam verso l’Unione

Per i prodotti originari del Vietnam esportati nell’UE, la circolare indica che nell’ambito dell’ALS sono attualmente utilizzabili:

  • il certificato EUR.1, conforme all’Allegato VII del Protocollo I;
  • la dichiarazione di origine per spedizioni non superiori a 6.000 euro, conforme all’Allegato VI del Protocollo I, rilasciata da qualsiasi esportatore.

L’autorità vietnamita competente al rilascio dei certificati EUR.1 è il Ministero dell’Industria e del Commercio. Per completezza, la circolare ricorda che nello SPG i certificati FORM A erano rilasciati dalla Camera di Commercio e Industria del Vietnam.

Indicazioni operative in dogana

In caso di importazione, la casella 44 del DAU deve riportare i seguenti codici documento:

  • N954 per il certificato di origine;
  • U162 per la dichiarazione di origine.

Le medesime prove dell’origine devono essere utilizzate anche per la richiesta di contingenti tariffari dell’Unione relativi a merci originarie del Vietnam.

La circolare precisa inoltre che l’attestazione di origine UE e la dichiarazione di origine vietnamita possono essere apposte su fattura o su altro documento commerciale idoneo a descrivere sufficientemente la merce, come bolla di accompagnamento, polizza di carico o polizza di trasporto aereo. La dichiarazione di origine può essere inserita su foglio separato solo se questo costituisce parte evidente e integrante del documento commerciale.

Richiesta del trattamento preferenziale dopo l’importazione

Un’ultima precisazione riguarda la possibilità di ottenere il beneficio preferenziale dopo l’importazione. Pur essendo prevista dall’accordo, la circolare segnala che in Vietnam tale richiesta successiva non è consentita. Nell’Unione, invece, è possibile presentare domanda anche dopo l’importazione, producendo un certificato di origine rilasciato in Vietnam dopo l’esportazione oppure una dichiarazione di origine, per spedizioni non superiori a 6.000 euro, apposta su copia della fattura o di altro documento idoneo.

Riferimenti e rinvii richiamati dalla circolare

La circolare richiama anche le linee guida della Commissione europea sulle regole di origine, pubblicate sul sito TAXUD, nonché il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/750 per la proroga al 31 dicembre 2020 del periodo di adeguamento al sistema REX per alcuni paesi beneficiari SPG, incluso il Vietnam. Sono inoltre richiamate la nota dell’Agenzia relativa alle regole generali dell’origine preferenziale e la comunicazione UE che ha integrato nella TARIC la nota TM999 relativa alla clausola tariffaria più favorevole nel periodo iniziale di applicazione dell’ALS.

Punti principali

Entrata in vigore e quadro generale dell’accordo

L’ALS UE-Vietnam è stato sottoscritto il 30 giugno 2019 ed è entrato in vigore il 1° agosto 2020. L’accordo prevede la soppressione quasi totale dei dazi doganali tra le parti, con liberalizzazioni progressive su entrambe le sponde, e disciplina anche altri aspetti degli scambi, inclusi ostacoli non tariffari, servizi e appalti pubblici.

Rapporto tra ALS e Sistema delle Preferenze Generalizzate

La circolare chiarisce che il Vietnam continua a beneficiare dello SPG fino al 31 dicembre 2022, con coesistenza tra SPG e ALS per un periodo transitorio. Esportatori e importatori possono scegliere quale regime utilizzare, ma devono applicare coerentemente sia le regole di origine sia le prove dell’origine corrispondenti. Per i primi 7 anni dall’entrata in vigore dell’ALS, nell’Unione può applicarsi la tariffa SPG se più favorevole rispetto al dazio preferenziale ALS. È inoltre esclusa la sostituzione della prova dell’origine SPG in caso di transito della merce vietnamita da o verso Norvegia o Svizzera.

Disciplina delle prove di origine

Per le esportazioni UE verso il Vietnam, la prova di origine è data dall’attestazione di origine: per spedizioni fino a 6.000 euro può rilasciarla qualsiasi esportatore, oltre tale soglia solo l’esportatore registrato REX. Per le esportazioni del Vietnam verso l’UE, l’accordo ammette il certificato EUR.1 oppure la dichiarazione di origine per spedizioni non superiori a 6.000 euro. Sono indicati anche i modelli e le modalità di compilazione dell’attestazione, inclusa l’indicazione del numero REX e l’eventuale esenzione dalla firma per gli esportatori registrati.

Regole di origine sostanziale e istituti complementari

Il Protocollo I distingue tra prodotti interamente ottenuti e prodotti sufficientemente trasformati; l’elenco delle lavorazioni insufficienti è nell’art. 6 e sono previste regole specifiche per accessori, assortimenti ed elementi neutri. È ammesso il cumulo bilaterale e, per i materiali fungibili, la separazione contabile previa autorizzazione. L’art. 13 introduce una regola di non alterazione per dimostrare il mantenimento dell’origine nei casi di transito o stoccaggio in paesi terzi.

Aspetti operativi in dogana e richiesta del beneficio

La circolare indica i codici documento da riportare nella casella 44 del DAU: N954 per il certificato di origine e U162 per la dichiarazione di origine. Le stesse prove sono utilizzabili anche per la richiesta di contingenti tariffari UE. È inoltre precisato che, in Vietnam, il trattamento preferenziale non può essere richiesto dopo l’importazione, mentre nell’Unione è possibile chiedere il beneficio successivamente, producendo la prova originaria idonea anche a posteriori.

Come è indicizzato

Materieorigine delle merciaccordi di libero scambioregimi preferenzialicontingenti tariffaridazi doganali

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.