Circolare ADM n. 31/2020
Estensione della procedura di sdoganamento in mare a navi che trasportano merci alla rinfusa
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare estende la possibilità di ricorrere allo sdoganamento in mare anche alle navi mono cliente che trasportano merci alla rinfusa, oltre ai casi già previsti per merci containerizzate e navi carcarrier. L’estensione opera nell’ambito della procedura ordinaria e nel rispetto del Disciplinare quadro richiamato dalla nota prot. n. 53187/RU del 5 maggio 2015, con esclusione delle merci soggette ad accisa. Viene avviata una sperimentazione operativa di 6 mesi presso i principali porti nazionali, con incarico agli Uffici delle dogane di adottare un disciplinare di servizio locale e alle strutture territoriali di vigilare e riferire sugli esiti.
Estensione della procedura di sdoganamento in mare a navi che trasportano merce alla rinfusa
Estensione della procedura di sdoganamento in mare a navi che trasportano merce alla rinfusa
La circolare dispone un ampliamento dell’istituto dello sdoganamento in mare, già previsto per specifiche tipologie di traffico marittimo, includendovi anche le navi mono cliente che trasportano merci alla rinfusa. L’intervento si innesta nel quadro del Disciplinare quadro approvato con nota prot. n. 53187/RU del 5 maggio 2015 e riguarda la procedura ordinaria, con esclusione delle merci soggette ad accisa.
Ambito di applicazione
La nuova apertura opera per:
- spedizioni di merci containerizzate;
- navi carcarrier;
- navi mono cliente che trasportano merci alla rinfusa.
La circolare precisa che restano fermi i presupposti applicativi e gli adempimenti già previsti dal Disciplinare quadro, per quanto non espressamente modificato dal nuovo provvedimento. Rimane altresì escluso l’ambito delle merci sottoposte ad accisa ai sensi del D.Lgs. n. 504/1995 e successive modifiche e integrazioni.
Sperimentazione operativa
L’ADM avvia una fase di sperimentazione operativa della durata di 6 mesi, da realizzare presso i principali porti nazionali. L’obiettivo è verificare sul campo l’efficacia dell’estensione della procedura e la sua concreta applicabilità nei diversi contesti portuali.
Disciplinare di servizio locale
Per l’attuazione pratica della sperimentazione, l’Ufficio delle dogane competente per l’area portuale deve predisporre un apposito disciplinare di servizio, prendendo a riferimento il modello allegato alla circolare. Il documento locale deve:
- recepire le istruzioni operative della circolare;
- adattarsi all’organizzazione del singolo scalo;
- descrivere in modo puntuale tutte le fasi del processo di sdoganamento;
- integrare, se necessario, il modello allegato.
Vigilanza e relazione finale
Le strutture territoriali sono chiamate a vigilare sull’esecuzione delle disposizioni. Al termine dei sei mesi di sperimentazione, i Direttori territoriali devono predisporre un report accurato per informare le strutture centrali sull’andamento e sugli esiti dell’esperienza applicativa.
Punti principali
Estensione dell’ambito soggettivo e oggettivo
La procedura di sdoganamento in mare viene estesa alle navi mono clienti che trasportano merci alla rinfusa. Restano ricompresi i casi già previsti per le spedizioni di merci containerizzate e per le navi carcarrier. L’estensione non riguarda le merci sottoposte ad accisa ai sensi del D.Lgs. n. 504/1995 e successive modifiche e integrazioni.
Quadro di riferimento e limiti applicativi
La circolare richiama il Disciplinare quadro già disciplinato dalla nota prot. n. 53187/RU del 5 maggio 2015. Restano validi tutti gli obblighi e le procedure previsti da tale disciplinare che non siano stati modificati dal nuovo intervento.
Sperimentazione operativa
L’ADM avvia una sperimentazione operativa della durata di 6 mesi da svolgersi presso i principali porti nazionali, al fine di verificare l’applicazione pratica dell’estensione della procedura.
Disciplinare di servizio locale
L’Ufficio delle dogane competente sull’area portuale deve emanare un nuovo disciplinare di servizio, utilizzando il modello allegato, adattandolo alla realtà organizzativa locale. Il documento deve descrivere in modo accurato tutte le fasi del processo di sdoganamento e integrare, se necessario, il modello predisposto.
Vigilanza e reporting finale
I Direttori delle strutture territoriali sono tenuti a vigilare sull’applicazione delle disposizioni contenute nella circolare. Al termine della sperimentazione devono redigere un report accurato da trasmettere alle strutture centrali, con l’indicazione dell’andamento e degli esiti della sperimentazione stessa.
Come è indicizzato
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