Circolare numero 54 del 10-04-2013
Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore della CONF.A.L.P. – Confederazione delle Associazioni di Lavoratori e Pensionati sulle prestazioni temporanee.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione del 27 febbraio 2013 tra INPS e CONF.A.L.P. per il versamento dei contributi associativi mediante trattenuta su varie prestazioni previdenziali e assistenziali temporanee. Definisce soggetti interessati, modalità di rilascio, revoca e contestazione della delega, aliquote applicabili, termini di riversamento e costo del servizio a carico dell’Organizzazione. Riporta inoltre le regole di responsabilità, durata della convenzione, riferimenti alla sede dell’associazione e le istruzioni contabili con i conti dedicati.
Convenzione INPS-CONF.A.L.P. per la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
Convenzione INPS-CONF.A.L.P. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
La circolare illustra l’accordo sottoscritto il 27 febbraio 2013 tra INPS e CONF.A.L.P. per consentire la riscossione dei contributi associativi mediante trattenuta su determinate prestazioni previdenziali e assistenziali temporanee. Vengono disciplinati l’ambito di applicazione, le modalità di delega, la gestione delle contestazioni, le aliquote, i versamenti, i costi del servizio e le istruzioni contabili.
Ambito di applicazione
Possono aderire alla trattenuta i soggetti beneficiari di:
- trattamenti previdenziali di mobilità;
- trattamenti di disoccupazione ordinari;
- disoccupazione ASpI, Mini ASpI e Mini ASpI 2012;
- disoccupazione speciale;
- trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
- sussidi per lavori socialmente utili.
Il contributo associativo viene trattenuto direttamente sulla prestazione riconosciuta dall’INPS e versato a favore della CONF.A.L.P. – Confederazione delle Associazioni di Lavoratori e Pensionati.
Delega e condizioni di validità
La trattenuta è subordinata al rilascio di una delega inserita nel modello INPS di domanda della prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal lavoratore e recare anche il timbro dell’Organizzazione e la firma del legale rappresentante.
La delega è priva di effetto se:
- non è contenuta nel modello di domanda INPS;
- manca la sottoscrizione del lavoratore;
- manca il timbro o la firma del legale rappresentante dell’Organizzazione.
Il codice identificativo della CONF.A.L.P. è "4601".
Deleghe nei casi di pagamento diretto e conservazione della documentazione
Nel caso di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, contestualmente agli elenchi, i dati delle deleghe rilasciate da ciascun lavoratore, compresa l’autorizzazione alle ritenute previste dall’art. 18 della legge n. 223/1991.
La documentazione, comprese eventuali revoche e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro ai sensi dell’art. 18, terzo comma, della legge n. 223/1991.
Contestazioni, revoche e cessazione delle trattenute
In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, comunicata dal datore di lavoro o dai lavoratori interessati, l’INPS cessa di operare le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione. L’Organizzazione sindacale restituisce le somme indebitamente ricevute ai lavoratori interessati.
La delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta. Per le prestazioni la cui domanda ha efficacia per periodi superiori all’anno, è possibile revocare o presentare una nuova delega entro il 20 ottobre dell’anno precedente a quello per cui si intende revocare o modificare la delega.
Se l’INPS riceve una comunicazione del lavoratore avente ad oggetto la revoca della delega, la Struttura competente deve acquisire la revoca nel più breve tempo possibile.
In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Organizzazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo associativo.
Misura del contributo
La misura del contributo deve essere indicata espressamente nell’atto di delega, in percentuale sulla prestazione previdenziale e in misura uguale per tutti gli iscritti all’Organizzazione.
La CONF.A.L.P. ha comunicato le seguenti aliquote:
- 3% sull’indennità di disoccupazione Mini ASpI e Mini ASpI 2012;
- 1% su CIG edile, ordinaria e straordinaria;
- 1% sui restanti trattamenti, ossia CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, indennità di disoccupazione ASpI, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.
Versamenti alla CONF.A.L.P. e costo del servizio
Le strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni devono effettuare i versamenti entro il mese successivo a quello del pagamento della prestazione, senza gravami di interessi e al netto delle spese previste dall’art. 7 della convenzione.
Le strutture devono inoltre mettere a disposizione della CONF.A.L.P. gli elenchi dei nominativi per i quali sono state effettuate le trattenute, con i relativi dati anagrafici e l’importo delle trattenute.
L’Organizzazione si impegna a corrispondere all’INPS il costo del servizio, determinato in € 0,74 per singola delega.
L’eventuale variazione annuale del costo viene comunicata con raccomandata A/R o, in alternativa, via PEC; in tal caso la CONF.A.L.P. può recedere entro 60 giorni dalla comunicazione.
Profili di responsabilità e rapporti con terzi
Dall’applicazione della convenzione non devono derivare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra l’associato e la CONF.A.L.P. e alle vicende connesse.
L’Istituto è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto dell’accordo da parte di creditori della struttura nazionale dell’Organizzazione, anche con riferimento a pignoramenti già in corso o già eseguiti alla data di stipula.
Se sorgono controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega e l’Organizzazione risulta soccombente, essa deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
In caso di controversie giudiziarie derivanti dall’applicazione della convenzione, l’Organizzazione si impegna inoltre a ristorare l’INPS delle spese sostenute, su semplice presentazione di nota specifica.
Durata della convenzione, rinnovo e disdetta
La convenzione ha validità triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione.
La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza. In presenza di giusta causa, ciascuna parte può disdire la convenzione con preavviso di almeno sei mesi.
Sede dell’Organizzazione e indicazioni operative
La sede legale della CONF.A.L.P. è indicata in Via Pizzi n. 7, Barletta (BT).
I versamenti devono essere effettuati sul conto corrente che sarà comunicato, completo di codice IBAN, alle strutture dell’Istituto con successivo messaggio.
Istruzioni procedurali e contabili
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi e dei successivi versamenti alla CONF.A.L.P. sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25356, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
- GPA35356, per l’accreditamento alla CONF.A.L.P. dei contributi associativi;
- GPA11356, per la rilevazione del debito verso la CONF.A.L.P.
I pagamenti a favore dell’Organizzazione devono essere imputati in DARE del conto GPA11356; l’eventuale saldo a fine esercizio deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio.
Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione devono essere imputati al conto esistente GPA24042.
Per le ulteriori istruzioni procedurali e contabili relative alla definizione dei rapporti finanziari si rinvia al punto 3 della circolare n. 167 del 7 luglio 1992. Nell’allegato n. 2 sono riportati i conti GPA11356, GPA25356 e GPA35356.
Punti principali
Ambito di applicazione e prestazioni interessate
I contributi associativi a favore della CONF.A.L.P. possono essere trattenuti sulle prestazioni di mobilità, disoccupazione ordinaria, ASpI, Mini ASpI e Mini ASpI 2012, disoccupazione speciale, integrazione salariale ordinaria e straordinaria, nonché sui sussidi per lavori socialmente utili. Il versamento avviene tramite trattenuta sulla prestazione riconosciuta all’assistito.
Delega, validità e codice identificativo
La trattenuta è subordinata al rilascio di una delega contenuta nel modello INPS di domanda della prestazione, sottoscritta dal lavoratore e con timbro e firma del legale rappresentante dell’Organizzazione. La delega è inefficace se manca nel modello o se manca una delle sottoscrizioni richieste. Il codice identificativo della CONF.A.L.P. è 4601.
Gestione delle deleghe e delle contestazioni
Per i trattamenti di integrazione salariale pagati direttamente dall’INPS, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto i dati delle deleghe e l’autorizzazione alle ritenute, conservando la documentazione, comprese revoche e nuove deleghe. In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, l’INPS interrompe le trattenute dal mese successivo alla comunicazione; l’Organizzazione restituisce le somme indebitamente ricevute. In caso di revoca o annullamento della prestazione, le somme già trattenute vanno restituite al lavoratore.
Durata della delega e termini di revoca
La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta. Per prestazioni con domanda efficace per periodi superiori all’anno, revoca o nuova delega possono essere presentate entro il 20 ottobre dell’anno precedente a quello in cui si intende modificarle. Se il lavoratore comunica all’INPS la revoca, la struttura competente deve acquisirla nel più breve tempo possibile.
Misura del contributo e aliquote comunicate
Il contributo deve essere indicato espressamente in delega, come percentuale della prestazione e in misura uguale per tutti gli iscritti. La CONF.A.L.P. ha comunicato: 3% su Mini ASpI e Mini ASpI 2012; 1% su CIG edile, ordinaria e straordinaria; 1% sui restanti trattamenti indicati (CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, indennità di disoccupazione ASpI, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili).
Versamenti, costi e contabilità
Le strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni devono versare le somme alla CONF.A.L.P. entro il mese successivo al pagamento, senza interessi e al netto delle spese previste dall’art. 7 della convenzione. L’Organizzazione corrisponde a INPS € 0,74 per ogni delega; l’eventuale variazione annuale dei costi è comunicata con raccomandata A/R o PEC e consente recesso entro 60 giorni. Sono istituiti i conti GPA25356, GPA35356 e GPA11356; i rimborsi spese vanno imputati al conto GPA24042.
Responsabilità, durata della convenzione e rinnovo
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per INPS, che resta estraneo al rapporto associativo e sollevato da responsabilità, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. In controversie sulla delega, il soccombente rimborsa la ritenuta al lavoratore; l’Organizzazione rimborsa anche le spese sostenute da INPS su presentazione di nota specifica. La convenzione dura tre anni dalla sottoscrizione; il rinnovo va richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza, mentre la disdetta per giusta causa è possibile con preavviso di almeno sei mesi.
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