Circolare numero 52 del 10-04-2013
Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore della U.SI.L.. – Unione Sindacati Lavoratori sulle prestazioni temporanee.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione stipulata il 27 febbraio 2013 tra INPS e U.SI.L. per la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni previdenziali e di sostegno al reddito. Vengono indicati soggetti interessati, modalità di rilascio e revoca della delega, percentuali di contribuzione, obblighi delle strutture INPS e del datore di lavoro nei casi di pagamento diretto, costi del servizio, responsabilità delle parti e durata della convenzione. Sono inoltre fornite istruzioni contabili con l’istituzione di specifici conti e le modalità di imputazione dei versamenti.
Convenzione INPS-U.SI.L. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
Convenzione INPS-U.SI.L. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
La circolare dà attuazione alla convenzione sottoscritta il 27 febbraio 2013 tra INPS e U.SI.L. – Unione Sindacati Lavoratori per la riscossione dei contributi associativi mediante trattenuta sulle prestazioni previdenziali e di sostegno al reddito. Il documento disciplina soggetti interessati, validità della delega, revoche, percentuali di contribuzione, obblighi operativi delle strutture INPS e degli eventuali datori di lavoro pagatori, nonché i profili economici e contabili connessi.
Ambito applicativo e prestazioni interessate
Possono aderire alla trattenuta i beneficiari di:
- trattamenti previdenziali di mobilità;
- trattamenti di disoccupazione ordinari;
- disoccupazione ASpI;
- Mini ASpI e Mini ASpI 2012;
- disoccupazione speciale;
- trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
- sussidi per lavori socialmente utili.
Il versamento del contributo associativo avviene tramite trattenuta sulla prestazione erogata dall’INPS a favore della U.SI.L.
Delega: modalità di rilascio e requisiti di validità
La trattenuta può essere operata solo previo rilascio di apposita delega, il cui testo è compreso nel modello INPS di domanda della prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal lavoratore e deve recare anche:
- il timbro dell’Organizzazione;
- la firma del legale rappresentante.
La delega è priva di effetto se:
- non è contenuta nel modello di domanda INPS;
- manca la sottoscrizione del lavoratore;
- manca il timbro dell’Organizzazione o la firma del legale rappresentante.
Il codice identificativo della U.SI.L. è indicato nel numero 4501.
Obblighi del datore di lavoro nei casi di pagamento diretto
Nel caso di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, contestualmente agli elenchi, i dati relativi alle deleghe rilasciate da ciascun lavoratore, compresa l’autorizzazione ad effettuare le ritenute previste dall’art. 18 della legge n. 223/1991.
La documentazione, insieme a eventuali revoche e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 18, terzo comma, della legge n. 223/1991.
Contestazioni, revoche e restituzioni
Se insorge una contestazione sull’effettivo rilascio della delega, comunicata dal datore di lavoro o dai lavoratori interessati, l’INPS cessa di operare le relative trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione. In tale ipotesi, l’Organizzazione sindacale deve restituire le somme indebitamente ricevute a favore dei lavoratori interessati.
La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta.
Per le prestazioni con domanda efficace per periodi superiori all’anno, la revoca o la presentazione di una nuova delega è possibile entro il 20 del mese di ottobre precedente all’anno per il quale si intende revocare o modificare la delega.
Quando l’INPS riceve una comunicazione del lavoratore interessato con la volontà di revocare la delega, la struttura competente deve procedere nel più breve tempo possibile all’acquisizione della revoca.
In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Organizzazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già trattenute sulla prestazione a titolo di contributo associativo.
Nelle controversie sul valido rilascio della delega, se l’Organizzazione risulta soccombente, deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, in caso di controversie giudiziarie derivanti dall’applicazione della convenzione, l’Organizzazione deve ristorare l’INPS delle spese sostenute, su semplice presentazione di nota specifica.
Misura del contributo associativo
La misura del contributo deve essere indicata espressamente nell’atto di delega ed espressa in percentuale sulla prestazione previdenziale, in misura uguale per tutti gli iscritti all’Organizzazione.
La U.SI.L. ha comunicato le seguenti percentuali:
- 4% sull’indennità di disoccupazione Mini ASpI e Mini ASpI 2012;
- 0,5% su CIG edile, ordinaria e straordinaria;
- 1% sui restanti trattamenti, comprendenti CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, indennità di disoccupazione ASpI, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.
Versamenti, costi del servizio ed elenchi nominativi
Le strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni devono effettuare i versamenti senza gravami di interessi e al netto delle spese previste dall’art. 7 della convenzione, entro il mese successivo a quello del pagamento della prestazione.
Contestualmente, devono mettere a disposizione della U.SI.L. gli elenchi dei nominativi per i quali sono state effettuate le trattenute, con i relativi dati anagrafici e l’importo delle trattenute stesse.
L’Associazione si impegna a corrispondere all’INPS il costo del servizio, determinato in 0,74 euro per singola delega.
L’eventuale variazione annuale dei costi sarà comunicata con raccomandata A/R oppure tramite PEC; dalla comunicazione decorre la facoltà della U.SI.L. di recedere entro 60 giorni.
Responsabilità delle parti e durata della convenzione
L’applicazione della convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS. L’Istituto resta estraneo al rapporto associativo tra l’associato e la U.SI.L. e alle vicende connesse.
L’INPS è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, anche nei casi di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della convenzione da creditori della struttura nazionale dell’organizzazione sindacale, compresi i pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
La convenzione ha validità triennale dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza. In presenza di giusta causa, ciascuna parte può recedere con preavviso di almeno sei mesi.
Sede legale e indicazioni per i versamenti
La sede legale della U.SI.L. è indicata in Via Pagliara n. 100, Frigento (AV).
I versamenti devono essere eseguiti sul conto corrente che sarà comunicato successivamente alle strutture dell’Istituto con il relativo codice IBAN.
Istruzioni procedurali e contabili
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei relativi versamenti a favore della U.SI.L. sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25349, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
- GPA35349, per l’accreditamento alla U.SI.L. dei contributi associativi;
- GPA11349, per la rilevazione del debito verso la U.SI.L.
I pagamenti a favore dell’Organizzazione vanno imputati in DARE del conto GPA11349; l’eventuale saldo risultante a fine esercizio deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio.
Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione, da trattenere sulle somme da versare alla U.SI.L., devono essere imputati al conto GPA24042.
Per le ulteriori istruzioni procedurali e contabili sui rapporti finanziari con l’Organizzazione, la circolare rinvia al punto 3 della circolare n. 167 del 7 luglio 1992. Nell’allegato n. 2 sono riportati i conti GPA11349, GPA25349 e GPA35349.
Punti principali
Ambito della convenzione e soggetti interessati
La convenzione consente ai beneficiari di trattamenti di mobilità, disoccupazione ordinaria, ASpI, Mini ASpI e Mini ASpI 2012, disoccupazione speciale, integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, nonché sussidi per lavori socialmente utili, di versare contributi associativi alla U.SI.L. mediante trattenuta sulle prestazioni percepite.
Delega e validità della trattenuta
La trattenuta è subordinata al rilascio di una delega inserita nel modello INPS di domanda della prestazione, sottoscritta dal lavoratore e recante timbro dell’organizzazione e firma del legale rappresentante. La delega è inefficace se manca nel modello di domanda o se non è completa delle sottoscrizioni richieste. Il codice identificativo della U.SI.L. è 4501.
Obblighi in caso di pagamento diretto e gestione delle contestazioni
Quando l’INPS paga direttamente le integrazioni salariali, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, insieme agli elenchi, i dati delle deleghe e l’autorizzazione alle ritenute ex art. 18 della legge n. 223/1991, conservando la documentazione, incluse revoche e nuove deleghe. In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, l’INPS interrompe le trattenute dal mese successivo alla comunicazione; l’organizzazione deve restituire le somme indebitamente percepite. In caso di soccombenza giudiziale, l’organizzazione rimborsa anche la ritenuta al lavoratore e le spese sostenute dall’INPS.
Revoca della delega e cessazione degli effetti
La delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta. Per prestazioni con domanda efficace per periodi superiori all’anno, la revoca o la nuova delega possono essere presentate entro il 20 ottobre dell’anno precedente. Se l’INPS riceve una comunicazione di revoca dal lavoratore, la struttura competente deve acquisirla rapidamente. In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’organizzazione restituisce al lavoratore le somme già trattenute.
Misure del contributo associativo
La misura del contributo deve essere espressa nella delega in percentuale sulla prestazione, uguale per tutti gli iscritti. La U.SI.L. ha comunicato le seguenti aliquote: 4% su Mini ASpI e Mini ASpI 2012; 0,5% su CIG edile, ordinaria e straordinaria; 1% sui restanti trattamenti, tra cui CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali, ASpI, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.
Versamenti, elenchi e costo del servizio
Le strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni devono versare le somme entro il mese successivo a quello del pagamento, senza interessi, al netto delle spese previste dalla convenzione. Devono inoltre rendere disponibili alla U.SI.L. gli elenchi dei nominativi con i dati anagrafici e gli importi trattenuti. L’associazione versa a INPS un costo servizio di 0,74 euro per ciascuna delega. Le eventuali variazioni annuali del costo sono comunicate via raccomandata A/R o PEC, con facoltà di recesso entro 60 giorni.
Responsabilità, durata e recesso
La convenzione non deve generare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritti e sindacato ed è esonerato da responsabilità derivanti dall’applicazione della convenzione, compresi i pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della trattenuta. La durata è triennale dalla sottoscrizione; il rinnovo deve essere richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza. In caso di giusta causa, ciascuna parte può disdire con preavviso di almeno sei mesi.
Istruzioni contabili e conti istituiti
Per la rilevazione contabile sono istituiti i conti GPA25349 per i contributi trattenuti, GPA35349 per l’accreditamento alla U.SI.L. e GPA11349 per il debito verso l’organizzazione. I pagamenti vanno imputati in DARE del conto GPA11349, con eventuale saldo da riprendere nell’esercizio successivo. I rimborsi delle spese di esazione vanno imputati al conto GPA24042. Sono richiamate, per ulteriori aspetti procedurali e contabili, le disposizioni del punto 3 della circolare n. 167 del 7 luglio 1992.
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