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Circolare

Circolare numero 55 del 10-04-2013

Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore dello S.N.A.L.A. – Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Agricoli sulle prestazioni temporanee.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione del 15 febbraio 2013 tra INPS e S.N.A.L.A. per la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni previdenziali temporanee erogate ai beneficiari aderenti al sindacato. Vengono disciplinati soggetti interessati, modalità di rilascio e revoca della delega, codici e percentuali di contribuzione, tempi di versamento, costo del servizio e profili di responsabilità. Sono inoltre indicate le istruzioni contabili con i relativi conti istituiti per la rilevazione e i versamenti.

Convenzione INPS-S.N.A.L.A. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee

Convenzione INPS-S.N.A.L.A. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee

La circolare dà attuazione alla convenzione sottoscritta il 15 febbraio 2013 tra INPS e S.N.A.L.A. – Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Agricoli, relativa alla riscossione dei contributi associativi mediante trattenuta sulle prestazioni previdenziali temporanee. Il documento disciplina i beneficiari, le modalità di rilascio e revoca della delega, le percentuali di contribuzione, i versamenti, il costo del servizio e le istruzioni contabili.

Ambito soggettivo e prestazioni interessate

Possono versare il contributo associativo tramite trattenuta i soggetti beneficiari di:

  • trattamenti previdenziali di mobilità;
  • trattamenti di disoccupazione ordinari;
  • disoccupazione ASpI;
  • Mini ASpI e Mini ASpI 2012;
  • disoccupazione speciale;
  • trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
  • sussidi per lavori socialmente utili.

La trattenuta opera a favore dello S.N.A.L.A. sulla base della delega rilasciata dal lavoratore.

Delega, requisiti di validità ed effetti

La delega, il cui testo è compreso nel modello INPS di domanda della prestazione, deve essere sottoscritta dal lavoratore e recare anche il timbro dell’Organizzazione e la firma del legale rappresentante. La circolare precisa che la delega è priva di effetto se:

  • non è contenuta nel modello di domanda INPS;
  • manca la sottoscrizione del lavoratore;
  • manca il timbro dell’Organizzazione;
  • manca la firma del legale rappresentante.

La delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta.

Codice identificativo e misura del contributo

Il codice identificativo dello S.N.A.L.A. è indicato nel numero 4401.

La misura del contributo deve essere espressamente riportata nell’atto di delega, in percentuale alla prestazione previdenziale e in misura uguale per tutti gli iscritti. Le aliquote comunicate dall’Organizzazione sono:

  • 3% sull’indennità di disoccupazione Mini ASpI e Mini ASpI 2012;
  • 1% su CIG edile, ordinaria e straordinaria;
  • 1% sui restanti trattamenti, ossia CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, indennità di disoccupazione ASpI, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.

Modalità di trattenuta, comunicazioni e versamenti

Nel caso di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, contestualmente agli elenchi, i dati relativi alle deleghe rilasciate da ciascun lavoratore, compresa l’autorizzazione alle ritenute previste dall’art. 18 della legge n. 223/1991. La documentazione, comprese eventuali revoche e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro, ai sensi del terzo comma dell’art. 18 della medesima legge.

Le strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni devono versare allo S.N.A.L.A. le somme trattenute entro il mese successivo a quello del pagamento della prestazione, senza gravami di interessi e dedotte le spese di cui all’art. 7 della convenzione. Contestualmente devono mettere a disposizione dell’Organizzazione gli elenchi nominativi dei soggetti per i quali sono state effettuate le trattenute, con i relativi dati anagrafici e l’importo trattenuto.

I versamenti devono essere eseguiti sul conto corrente che sarà comunicato alle strutture dell’Istituto con successivo messaggio, completo di IBAN.

Revoca della delega, contestazioni e restituzioni

Per le prestazioni la cui domanda ha efficacia per periodi superiori all’anno, è possibile revocare o presentare una nuova delega entro il 20 ottobre dell’anno precedente a quello per cui si intende revocare o modificare la delega.

Se l’INPS riceve comunicazione del lavoratore interessato relativa alla volontà di revocare la delega, la Struttura competente deve procedere nel più breve tempo possibile all’acquisizione della revoca.

In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega da parte di uno o più lavoratori, comunicata dal datore di lavoro o dagli interessati, l’Istituto deve cessare le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione. In tale ipotesi l’Organizzazione sindacale deve restituire le somme indebitamente percepite ai lavoratori interessati.

Se la prestazione viene revocata o annullata, l’Organizzazione deve restituire al lavoratore le somme già trattenute sulla prestazione a titolo di contributo associativo.

Costi del servizio, durata della convenzione e responsabilità

L’Associazione si impegna a corrispondere all’INPS il costo del servizio, determinato in 0,74 euro per singola delega. Eventuali variazioni annuali dei costi vengono comunicate tramite raccomandata A/R o PEC; dopo tale comunicazione lo S.N.A.L.A. può recedere entro 60 giorni.

La convenzione:

  • ha validità triennale dalla data di sottoscrizione;
  • richiede che la richiesta di rinnovo pervenga almeno 90 giorni prima della scadenza;
  • consente la disdetta per giusta causa da ciascuna delle parti con preavviso di almeno sei mesi.

La circolare sottolinea che dall’applicazione della convenzione non devono derivare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra il lavoratore e lo S.N.A.L.A. e alle relative vicende. L’Istituto è inoltre sollevato da responsabilità derivanti dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto dell’accordo da parte di creditori della struttura nazionale dell’Organizzazione, compresi pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.

In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Organizzazione soccombente deve rimborsare l’interessato della ritenuta operata. Inoltre, nelle controversie giudiziarie derivanti dall’applicazione della convenzione, l’Organizzazione si impegna a ristorare l’INPS delle spese sostenute, dietro semplice presentazione di nota specifica.

Sede dell’Organizzazione e istruzioni contabili

La sede legale dello S.N.A.L.A. è indicata in Via Cairoli n. 115, Roma.

Ai fini contabili sono istituiti i seguenti conti:

  • GPA25347, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
  • GPA35347, per l’accreditamento allo S.N.A.L.A. dei contributi associativi;
  • GPA11347, per la rilevazione del debito verso lo S.N.A.L.A.

I pagamenti a favore dell’Organizzazione vanno imputati in DARE del conto GPA11347, il cui eventuale saldo di fine esercizio deve essere ripreso nel nuovo esercizio. Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione, da trattenere sulle somme da versare allo S.N.A.L.A., devono essere imputati al conto GPA24042.

Per gli ulteriori aspetti procedurali e contabili relativi alla definizione dei rapporti finanziari con l’Organizzazione, la circolare rinvia al punto 3 della circolare n. 167 del 7 luglio 1992.

Punti principali

Ambito della convenzione e soggetti interessati

Possono aderire alla trattenuta dei contributi associativi i beneficiari di trattamenti di mobilità, disoccupazione ordinaria, ASpI, Mini ASpI e Mini ASpI 2012, disoccupazione speciale, integrazione salariale ordinaria e straordinaria e sussidi per lavori socialmente utili. La convenzione consente il versamento dei contributi a favore dello S.N.A.L.A. mediante trattenuta sulle prestazioni temporanee.

Delega, validità ed effetti

La trattenuta opera solo previo rilascio della delega contenuta nel modello INPS di domanda della prestazione, sottoscritta dal lavoratore e recante timbro dell’Organizzazione e firma del legale rappresentante. La delega è inefficace se non inserita nel modello di domanda o se manca la sottoscrizione del lavoratore, il timbro o la firma del legale rappresentante. La delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta.

Codice identificativo e percentuali di contribuzione

Il codice identificativo dello S.N.A.L.A. è 4401. La misura del contributo deve essere indicata espressamente nella delega in percentuale alla prestazione e uguale per tutti gli iscritti. Sono previste le seguenti aliquote: 3% per indennità Mini ASpI e Mini ASpI 2012; 1% per CIG edile, ordinaria e straordinaria; 1% per tutti gli altri trattamenti indicati nella circolare.

Versamenti e gestione delle trattenute

Nel caso di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, insieme agli elenchi, i dati delle deleghe rilasciate e l’autorizzazione alle ritenute ex art. 18 della legge n. 223/1991. Le strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni versano le somme allo S.N.A.L.A. entro il mese successivo al pagamento, senza interessi e al netto delle spese di cui all’art. 7 della convenzione, e mettono a disposizione gli elenchi dei lavoratori con i relativi importi trattenuti.

Revoca, contestazioni e rimborsi

Per prestazioni con durata superiore a un anno è possibile revocare o presentare una nuova delega entro il 20 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento. Se il lavoratore comunica la revoca, la struttura competente deve acquisirla tempestivamente. In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, l’INPS cessa le trattenute dal mese successivo alla comunicazione, mentre l’Organizzazione deve restituire le somme indebitamente ricevute; in caso di revoca o annullamento della prestazione, deve restituire al lavoratore le somme trattenute a titolo di contributo associativo.

Costi del servizio, durata e responsabilità

Il costo del servizio di esazione è fissato in 0,74 euro per singola delega, con eventuale variazione annuale comunicata via raccomandata A/R o PEC; lo S.N.A.L.A. può recedere entro 60 giorni dalla comunicazione. La convenzione ha durata triennale dalla sottoscrizione e il rinnovo deve essere richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza; in caso di giusta causa è ammessa disdetta con preavviso di almeno sei mesi. L’INPS è esonerato da oneri aggiuntivi e da responsabilità connesse al rapporto associativo o a pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione; in caso di controversie l’Organizzazione deve rimborsare i lavoratori soccombendo nel giudizio e ristorare l’INPS per le spese sostenute.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile sono istituiti i conti GPA25347 per i contributi trattenuti, GPA35347 per l’accreditamento allo S.N.A.L.A. e GPA11347 per il debito verso l’Organizzazione. I pagamenti a favore dell’Organizzazione vanno imputati in DARE del conto GPA11347, con eventuale saldo da riportare all’esercizio successivo. Il rimborso delle spese per il servizio di esazione va imputato al conto GPA24042. Per gli ulteriori aspetti procedurali e contabili si rinvia alla circolare n. 167 del 7 luglio 1992.

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