Circolare numero 53 del 10-04-2013
Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore della CONF.I.L. – Confederazione Italiana Lavoratori sulle prestazioni temporanee.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 7 marzo 2013 tra INPS e CONF.I.L. per la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni previdenziali temporanee. Vengono indicati i soggetti interessati, le modalità di rilascio, efficacia, revoca e contestazione delle deleghe, le percentuali dei contributi, le responsabilità delle parti e gli adempimenti contabili e procedurali per le strutture INPS. Sono inoltre definiti il costo del servizio, la durata della convenzione e le regole per rinnovo e disdetta.
Convenzione INPS-CONF.I.L. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
Convenzione INPS-CONF.I.L. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
La circolare dà attuazione alla convenzione sottoscritta il 7 marzo 2013 tra INPS e CONF.I.L. – Confederazione Italiana Lavoratori, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 223/1991, per la riscossione dei contributi associativi mediante trattenuta sulle prestazioni previdenziali temporanee. Il documento disciplina soggetti interessati, modalità di rilascio e revoca della delega, percentuali di contribuzione, rapporti finanziari, responsabilità delle parti e aspetti contabili.
Ambito di applicazione e soggetti beneficiari
Possono richiedere la trattenuta dei contributi associativi i soggetti titolari di:
- trattamenti previdenziali di mobilità;
- trattamenti di disoccupazione ordinaria;
- trattamenti di disoccupazione ASpI, Mini ASpI e Mini ASpI 2012;
- trattamenti di disoccupazione speciale;
- trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
- sussidi per lavori socialmente utili.
La trattenuta è effettuata a favore della CONF.I.L. mediante prelievo sulla prestazione erogata dall’INPS.
Delega: forma, efficacia e requisiti
La trattenuta può essere operata solo previo rilascio di una delega inclusa nel modello INPS di domanda della prestazione. La delega deve essere:
- sottoscritta dal lavoratore;
- recante il timbro dell’organizzazione;
- recante la firma del legale rappresentante.
La delega è priva di effetto se:
- non è contenuta nel modello di domanda INPS;
- manca la sottoscrizione del lavoratore;
- manca il timbro o la firma del legale rappresentante dell’organizzazione.
Il codice identificativo della CONF.I.L. è 4701.
Adempimenti in caso di pagamento diretto delle integrazioni salariali
Quando l’INPS provvede al pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, insieme agli elenchi, i dati relativi alle deleghe rilasciate da ciascun lavoratore, inclusa l’autorizzazione alle ritenute previste dall’art. 18 della legge n. 223/1991.
La documentazione relativa alle deleghe, alle eventuali revoche e alle nuove deleghe deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 18, terzo comma, della legge n. 223/1991.
Contestazioni sull’effettivo rilascio della delega
In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega da parte di uno o più lavoratori, comunicata dal datore di lavoro o dai lavoratori interessati, l’INPS deve cessare le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione.
L’organizzazione sindacale deve restituire ai lavoratori interessati le somme indebitamente percepite.
Revoca della delega e cessazione degli effetti
La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta.
Per le prestazioni la cui domanda ha efficacia per periodi superiori all’anno, la revoca o la presentazione di una nuova delega è possibile entro il 20 ottobre dell’anno precedente a quello per cui si intende revocare o modificare la delega.
Se l’INPS riceve una comunicazione del lavoratore sulla volontà di revocare la delega, la struttura competente deve acquisire la revoca nel più breve tempo possibile.
In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’organizzazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo associativo.
Misura del contributo e modalità di trattenuta
La misura del contributo deve essere espressamente indicata nell’atto di delega, in percentuale sulla prestazione previdenziale, ed essere uguale per tutti gli iscritti all’organizzazione.
Le percentuali comunicate dalla CONF.I.L. sono le seguenti:
- 1% sull’indennità di disoccupazione Mini ASpI e Mini ASpI 2012;
- 1% su CIG edile, ordinaria e straordinaria;
- 1% sui restanti trattamenti, ossia CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, indennità di disoccupazione ASpI, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.
Versamento delle somme e trasmissione degli elenchi
Le strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni devono versare le trattenute entro il mese successivo a quello del pagamento della prestazione, senza interessi e dedotte le spese previste dall’art. 7 della convenzione.
Contestualmente devono mettere a disposizione della CONF.I.L. gli elenchi dei nominativi per i quali sono state effettuate le trattenute, con i relativi dati anagrafici e l’importo delle trattenute stesse.
Costo del servizio, responsabilità e controversie
La CONF.I.L. si impegna a corrispondere all’INPS un costo di servizio pari a 0,74 euro per ogni delega.
L’eventuale variazione annuale dei costi è comunicata con raccomandata A/R o PEC; dopo tale comunicazione, la CONF.I.L. può recedere entro 60 giorni.
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra l’iscritto e l’organizzazione sindacale. L’Istituto è inoltre sollevato da responsabilità derivanti dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della stessa.
Nelle controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, se l’organizzazione risulta soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, in caso di controversie giudiziarie derivanti dall’applicazione della convenzione, l’organizzazione deve ristorare l’INPS delle spese sostenute, previa presentazione di nota specifica.
Durata, rinnovo e disdetta
La convenzione ha validità triennale dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.
È inoltre prevista la possibilità di disdetta per giusta causa da entrambe le parti con preavviso di almeno sei mesi.
Indicazioni organizzative e contabili
La sede legale della CONF.I.L. è indicata in Piazza Unità d’Italia n. 5, Sannicandro di Bari (BA).
I versamenti devono essere eseguiti sul conto corrente che sarà comunicato successivamente alle strutture dell’Istituto, completo del codice IBAN.
Ai fini della rilevazione contabile sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25355, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
- GPA35355, per l’accreditamento alla CONF.I.L. dei contributi associativi;
- GPA11355, per la rilevazione del debito verso la CONF.I.L.
I pagamenti all’organizzazione devono essere imputati in DARE del conto GPA11355; l’eventuale saldo di fine esercizio deve essere ripreso nel nuovo esercizio.
Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione devono essere imputati al conto GPA24042.
Per le ulteriori istruzioni procedurali e contabili si rinvia al punto 3 della circolare n. 167 del 7 luglio 1992. Nell’allegato n. 2 sono riportati i conti GPA11355, GPA25355 e GPA35355.
Punti principali
Soggetti interessati e prestazioni assoggettabili
Possono aderire alla trattenuta dei contributi associativi i beneficiari di trattamenti previdenziali di mobilità, disoccupazione ordinaria, ASpI, Mini ASpI e Mini ASpI 2012, disoccupazione speciale, integrazione salariale ordinaria e straordinaria e sussidi per lavori socialmente utili.
Delega e validità della trattenuta
La trattenuta è subordinata al rilascio di una delega contenuta nel modello INPS di domanda della prestazione, sottoscritta dal lavoratore e recante timbro e firma del legale rappresentante dell’organizzazione. La delega è inefficace se manca nel modulo di domanda o se non è completa dei requisiti formali richiesti. Il codice identificativo CONF.I.L. è 4701.
Obblighi in caso di pagamento diretto e gestione delle contestazioni
Nei casi di pagamento diretto da parte dell’INPS delle integrazioni salariali, il datore di lavoro deve trasmettere contestualmente agli elenchi i dati delle deleghe rilasciate, compresa l’autorizzazione alle ritenute ex art. 18 legge n. 223/1991, conservando la documentazione, le revoche e le nuove deleghe. Se sorgono contestazioni sull’effettivo rilascio della delega, l’INPS interrompe le trattenute dal mese successivo alla comunicazione e l’organizzazione sindacale restituisce le somme indebitamente percepite.
Revoca, annullamento e durata dell’efficacia della delega
La delega si esaurisce con il pagamento della prestazione richiesta. Per prestazioni con domanda efficace per periodi superiori all’anno, la revoca o la nuova delega possono essere presentate entro il 20 ottobre dell’anno precedente a quello per il quale si intende modificare la delega. Se l’INPS riceve una comunicazione del lavoratore di revoca, la struttura competente deve acquisirla tempestivamente. In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’organizzazione restituisce al lavoratore le somme trattenute.
Misura del contributo e modalità di versamento
La misura del contributo deve essere indicata espressamente nella delega in percentuale sulla prestazione e deve essere uguale per tutti gli iscritti. La CONF.I.L. ha comunicato le seguenti aliquote: 1% su Mini ASpI e Mini ASpI 2012; 1% su CIG edile, ordinaria e straordinaria; 1% sui restanti trattamenti indicati nella circolare. Le strutture territoriali INPS versano le somme entro il mese successivo al pagamento della prestazione, senza interessi, dedotte le spese previste dalla convenzione, e trasmettono gli elenchi dei nominativi, con dati anagrafici e importi trattenuti.
Costo del servizio e responsabilità delle parti
L’organizzazione corrisponde all’INPS un costo di servizio pari a 0,74 euro per singola delega. L’eventuale variazione annuale dei costi è comunicata via raccomandata A/R o PEC, con facoltà di recesso della CONF.I.L. entro 60 giorni. La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo e viene sollevato da responsabilità, anche in caso di pignoramenti presso terzi. In caso di soccombenza nelle controversie sulla delega, l’organizzazione deve rimborsare al lavoratore la ritenuta e ristorare l’INPS delle spese sostenute.
Durata della convenzione e condizioni di rinnovo/disdetta
La convenzione ha durata triennale dalla data di sottoscrizione. Il rinnovo deve essere richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza. È prevista la disdetta per giusta causa da ciascuna delle parti con preavviso di almeno sei mesi.
Indicazioni operative e contabili
La sede legale CONF.I.L. è indicata in Piazza Unità d’Italia n. 5, Sannicandro di Bari (BA). I versamenti vanno eseguiti sul conto corrente che sarà successivamente comunicato con codice IBAN. Ai fini contabili sono istituiti i conti GPA25355, GPA35355 e GPA11355; i pagamenti all’organizzazione vanno imputati in DARE del conto GPA11355, con riporto del saldo al nuovo esercizio. Le spese di esazione sono imputate al conto GPA24042. Per ulteriori istruzioni si rinvia alla circolare n. 167 del 7 luglio 1992.
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