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Circolare

Circolare numero 51 del 10-04-2013

Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e la CONFSAL COMUNICAZIONI, per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 15 febbraio 2013 con CONFSAL COMUNICAZIONI, valida fino al 31 dicembre 2013, per la trattenuta dei contributi sindacali sulle pensioni. Vengono indicati i soggetti che possono rilasciare la delega, le modalità di sottoscrizione, la decorrenza di deleghe e revoche, la misura del contributo, i costi del servizio, l’esonero da responsabilità dell’INPS, il codice organizzazione e le istruzioni contabili per la rilevazione delle trattenute.

Convenzione con CONFSAL COMUNICAZIONI per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni

Convenzione INPS-CONFSAL COMUNICAZIONI per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni

La circolare illustra la convenzione stipulata con CONFSAL COMUNICAZIONI per consentire la trattenuta dei contributi sindacali sulle pensioni dei soggetti aventi diritto. Sono richiamate le regole operative per l’acquisizione delle deleghe e delle revoche, la misura del contributo, i profili finanziari e contabili, nonché le clausole di esonero da responsabilità dell’INPS.

Durata della convenzione e quadro generale

La convenzione è stata sottoscritta il 15 febbraio 2013 ed è stata approvata con determinazione n. 245 del 21 dicembre 2012. La sua validità è fissata fino al 31 dicembre 2013. La circolare richiama il testo convenzionale allegato e ne sintetizza i principali contenuti applicativi.

Soggetti che possono rilasciare la delega

L’articolo 1 individua i pensionati che possono autorizzare la trattenuta sindacale sulla pensione. Possono aderire i titolari di:

  • pensione diretta;
  • pensione indiretta;
  • pensione di reversibilità;
  • prestazioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
  • prestazioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
  • prestazioni a carico di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS.

La circolare precisa che la disciplina non si applica ai titolari di pensione sociale o di assegno sociale, poiché l’articolo 23 octies della legge n. 485/72 fa espresso riferimento alle pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

Modalità di rilascio della delega

La delega deve essere compilata sul modello predisposto dall’Istituto, nel quale sono indicati anche:

  • la misura del contributo sindacale;
  • le autorizzazioni necessarie al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03.

La delega deve essere sottoscritta dal titolare della pensione e controfirmata dal responsabile locale di CONFSAL COMUNICAZIONI. Inoltre, i nominativi dei rappresentanti e degli incaricati dell’organizzazione sindacale abilitati alla firma e alla presentazione delle deleghe all’INPS devono essere comunicati per iscritto alle strutture periferiche dell’Istituto, a cura della sede locale o degli uffici centrali della stessa organizzazione.

Decorrenza delle deleghe e documentazione di supporto

Le deleghe presentate alla struttura territoriale INPS che ha in carico la pensione, così come le revoche, producono effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui vengono acquisite.

Le deleghe controfirmate devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia. Una copia resta agli atti della sede INPS e l’altra viene restituita alla CONFSAL COMUNICAZIONI con timbro e firma per ricevuta. Tale elenco, insieme alla copia della delega, costituisce prova dell’avvenuta presentazione in caso di contestazioni.

Revoca della delega e gestione di più deleghe

La circolare chiarisce che, se il pensionato ha rilasciato più deleghe a favore di diverse organizzazioni sindacali, ai fini della trattenuta è efficace la prima delega pervenuta agli uffici INPS, salvo che una delega successiva sia accompagnata dalla revoca di quella precedente. In tal caso, prevale la delega successiva.

Viene inoltre escluso che una nuova delega determini automaticamente la revoca implicita di quella precedente. Se la revoca è comunicata direttamente dal pensionato all’INPS, la struttura periferica la acquisisce e la revoca produce effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di ricezione.

Misura del contributo sindacale

Il contributo è determinato in percentuale sull’importo lordo delle singole rate di pensione, inclusa la tredicesima, ma con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote sono articolate per scaglioni:

  • 0,50% per importi compresi entro il trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
  • 0,40% per la parte di importo eccedente il trattamento minimo e non eccedente il doppio del trattamento minimo del FPLD;
  • 0,35% per la parte eccedente il doppio del trattamento minimo del FPLD.

Rapporti finanziari, spese e rimesse

Gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della convenzione disciplinano i rapporti finanziari, le spese e le rimesse, con adempimenti affidati al livello centrale tra Direzione Generale e CONFSAL COMUNICAZIONI.

I costi del servizio di riscossione, determinati sulla base della contabilità analitica dell’esercizio 2011, sono indicati come segue:

  • nuova delega su domanda di pensione: euro 0,04;
  • nuova delega su pensione esistente: euro 0,74;
  • revoca delega: euro 0,74;
  • variazione (revoca + acquisizione nuova delega): euro 1,48;
  • gestione delega: euro 0,04.

Esonero da responsabilità

Con l’articolo 10 della convenzione, CONFSAL COMUNICAZIONI esonera l’INPS da qualsiasi responsabilità derivante dai rapporti intercorrenti tra il pensionato e l’organizzazione sindacale. In caso di controversie sulla validità o regolarità del rilascio della delega, l’organizzazione sindacale si obbliga a ristorare l’Istituto di ogni eventuale effetto negativo conseguente a tali contestazioni.

Codice organizzazione e istruzioni contabili

Alla convenzione è assegnato il codice INPS F5.

Per la rilevazione contabile delle trattenute effettuate sulle pensioni per conto di CONFSAL COMUNICAZIONI devono essere utilizzati i seguenti conti, già istituiti con messaggio n. 5872 del 3 aprile 2012:

  • GPA25315, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
  • GPA27315, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti.

I rapporti finanziari con l’organizzazione sindacale sono definiti direttamente dalla Direzione Generale.

Punti principali

Oggetto e durata della convenzione

È stata sottoscritta una convenzione con CONFSAL COMUNICAZIONI, approvata con determinazione n. 245 del 21 dicembre 2012, per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni. La convenzione decorre dal 15 febbraio 2013 e ha validità fino al 31 dicembre 2013.

Soggetti legittimati a rilasciare la delega

Possono avvalersi della trattenuta i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS. Restano esclusi i titolari di pensione o assegno sociale, poiché la norma richiamata si riferisce alle pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

Modalità di rilascio e presentazione della delega

La delega deve essere rilasciata sul testo predisposto dall’Istituto, che indica la misura del contributo e le autorizzazioni per il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. Deve essere sottoscritta dal pensionato e controfirmata dal responsabile locale di CONFSAL COMUNICAZIONI. I nominativi dei rappresentanti e incaricati abilitati alla firma e alla presentazione delle deleghe all’INPS devono essere comunicati per iscritto alle strutture periferiche, dalla sede locale o dagli uffici centrali dell’organizzazione sindacale.

Decorrenza delle deleghe e prova di presentazione

Le deleghe e le revoche presentate alla struttura territoriale INPS che gestisce la pensione producono effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di acquisizione. Le deleghe, controfirmate da soggetti abilitati, devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia: una copia è restituita dalla sede INPS a CONFSAL COMUNICAZIONI con timbro e firma per ricevuta. L’elenco e la copia della delega fanno fede in caso di contestazione sull’avvenuta presentazione.

Revoche e pluralità di deleghe

Se il pensionato ha rilasciato deleghe a più organizzazioni sindacali, è efficace ai fini della trattenuta la prima delega pervenuta all’INPS, salvo che una delega successiva sia accompagnata dalla revoca della precedente: in tal caso prevale la delega successiva. Il rilascio di una nuova delega non costituisce revoca implicita della precedente. Se la revoca è comunicata direttamente dal pensionato all’INPS, la struttura periferica acquisisce la revoca, che produce effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di ricezione.

Misura del contributo sindacale

L’importo del contributo, da indicare nel testo di delega, è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote previste sono: 0,50% fino al trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti; 0,40% sulla quota eccedente il minimo e fino al doppio del trattamento minimo; 0,35% sulla quota eccedente il doppio del trattamento minimo.

Rapporti finanziari, spese e rimesse

Gli aspetti finanziari sono disciplinati dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della convenzione e sono gestiti a livello centrale tra Direzione Generale e CONFSAL COMUNICAZIONI. I costi del servizio, determinati sulla base della contabilità analitica 2011, sono: nuova delega su domanda di pensione euro 0,04; nuova delega su pensione esistente euro 0,74; revoca delega euro 0,74; variazione (revoca + acquisizione nuova delega) euro 1,48; gestione delega euro 0,04.

Esonero da responsabilità dell’INPS

Ai sensi dell’articolo 10 della convenzione, CONFSAL COMUNICAZIONI esonera l’INPS da ogni responsabilità derivante dai rapporti tra pensionato e organizzazione sindacale. In caso di controversie sulla validità e regolarità della delega, l’organizzazione sindacale si impegna a ristorare l’INPS di eventuali effetti negativi derivanti da tali contestazioni.

Codice INPS e istruzioni contabili

Il codice INPS assegnato alla convenzione è F5. Le trattenute per contributi sindacali sulle pensioni devono essere rilevate sui conti GPA25315, per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso, e GPA27315, per quelli trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti, entrambi già istituiti con messaggio n. 5872 del 3 aprile 2012. I rapporti finanziari con l’organizzazione sindacale sono definiti direttamente dalla Direzione generale.

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