Sentenza n. 8206/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento del provvedimento-OMISSIS- emesso in data 15/06/-OMISSIS-, dal Comando Generale della Guardia di Finanza, con il quale è stata dichiarata la “non idoneità” del ricorrente all'avanzamento al grado di Finanziere Scelto, con riferimento all'anno 2021, notificato in data 21 luglio -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità all'avanzamento al grado di Finanziere Scelto per l'anno 2021
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità all'avanzamento, deducendo: violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, dell'art. 1, comma 1, l. n. 241/1990 e dell'art. II-107 della Costituzione europea, nonché eccesso di potere per manifesta ingiustizia, carenza istruttoria e travisamento dei presupposti; eccesso di potere per macroscopica contraddittorietà e illogicità; violazione dei principi di ragionevolezza e coerenza per incongruità della motivazione. In particolare, il ricorrente contestava che l'Amministrazione avesse attribuito rilievo a un precedente disciplinare nonostante le valutazioni caratteristiche positive o eccellenti, l'impiego in servizi di particolare responsabilità, i riconoscimenti professionali e la successiva cessazione degli effetti della sanzione disciplinare.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il giudizio di non idoneità. Il giudizio di avanzamento del personale militare costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnico-valutativa, sindacabile soltanto in presenza di manifesta illogicità, travisamento dei fatti o evidente arbitrarietà, che nel caso concreto non sono stati ravvisati. L'Amministrazione non ha applicato un automatismo fondato sulla mera esistenza della sanzione, ma ha valutato il precedente disciplinare quale indice sintomatico di carenze comportamentali incompatibili, almeno temporaneamente, con le maggiori responsabilità del grado superiore. Anche un episodio disciplinare isolato può assumere rilievo ostativo, in ragione della particolare importanza dell'affidabilità e della funzione di esempio richiesta al personale militare di grado superiore. Le valutazioni professionali positive e le valutazioni disciplinari operano su piani diversi e non impediscono una valutazione complessiva negativa ai fini dell'avanzamento, che non consiste nella mera sommatoria delle note caratteristiche. La cessazione degli effetti della sanzione non elimina storicamente il fatto disciplinare, che può restare elemento conoscitivo della carriera. Né l'impiego in servizi di responsabilità o i riconoscimenti professionali determinano un diritto all'avanzamento, trattandosi di elementi riferibili alla gestione ordinaria del personale e distinti dal giudizio selettivo e comparativo per il conferimento del grado superiore. La motivazione del provvedimento, fondata sul precedente disciplinare quale elemento indicativo di carenze comportamentali, è stata ritenuta sufficiente e coerente. Le spese sono state compensate, anche in considerazione della successiva procedura di avanzamento favorevole al ricorrente.
Norme richiamate
art. 1, comma 1, l. 241/1990
Il ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione ai principi di ragionevolezza e proporzionalità; la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della disposizione.
art. II-107 Costituzione europea
Il ricorrente ne ha dedotto la violazione; la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della disposizione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato nel dispositivo quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati nel dispositivo, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il giudizio di idoneità all'avanzamento del personale militare è espressione di ampia discrezionalità tecnico-valutativa ed è sindacabile dal giudice amministrativo solo in presenza di manifesta illogicità, travisamento dei fatti o evidente arbitrarietà.
- Nella valutazione dell'idoneità all'avanzamento, anche un singolo episodio disciplinare può essere considerato dall'Amministrazione quale indice sintomatico di carenze comportamentali e quale elemento temporaneamente ostativo al conseguimento del grado superiore, purché sia inserito in una valutazione complessiva e non costituisca oggetto di automatica esclusione.
- Le valutazioni caratteristiche positive o eccellenti sul piano professionale non impediscono un giudizio negativo di idoneità all'avanzamento, poiché le note caratteristiche e le valutazioni disciplinari operano su piani diversi e il giudizio di avanzamento implica una valutazione globale della personalità e dell'affidabilità del militare.
- La cessazione degli effetti di una sanzione disciplinare incide sull'efficacia giuridica della sanzione, ma non elimina il fatto storico che ne ha costituito il presupposto; tale fatto può quindi essere considerato quale elemento conoscitivo nella valutazione complessiva della carriera ai fini dell'avanzamento.
- L'impiego in servizi di particolare responsabilità e i riconoscimenti professionali non attribuiscono automaticamente il diritto all'avanzamento, che resta oggetto di una procedura selettiva e comparativa finalizzata a individuare il personale maggiormente idoneo ad assumere funzioni di più elevata responsabilità.
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