Cassazione Civile, Ordinanza n. 20266/2022 del 23/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (titolare marchi)
La controversia
La controversia nasce da un conflitto tra imprese operanti nel settore alimentare e riguarda la validità e la contraffazione di segni distintivi, in particolare della frazione italiana di un marchio internazionale contenente il motivo grafico a quadretti "Vichy" e di altri marchi comunitari. In primo grado era stata dichiarata la nullità parziale del marchio internazionale limitatamente al motivo Vichy, mentre erano state respinte altre domande di nullità, contraffazione e concorrenza sleale. La corte d'appello aveva respinto gli appelli principale e incidentale. La società ricorrente principale ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia della corte territoriale su uno specifico motivo di appello diretto a contestare la nullità parziale della frazione italiana del marchio, sostenendo che il giudice d'appello avrebbe esaminato solo la trama Vichy isolatamente e non la censura complessiva sulla valutazione unitaria del segno complesso; con il secondo ha dedotto, in via subordinata, nullità della sentenza per totale mancanza o contraddittorietà della motivazione sul medesimo punto. Le resistenti hanno proposto ricorso incidentale condizionato contro il capo che aveva riconosciuto la validità di altri marchi UE dell'attrice, lamentando a loro volta vizi di motivazione e sostenendo che, in caso di accoglimento del ricorso principale, dovesse cadere per simmetria anche quel capo della decisione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo sussistente un vizio di omessa pronuncia perché la corte d'appello non aveva esaminato l'intera censura proposta contro la dichiarazione di nullità parziale della frazione italiana del marchio, ma si era soffermata solo su un profilo parziale della questione. Il secondo motivo del ricorso principale è stato dichiarato assorbito. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato inammissibile, poiché la critica non spiegava in modo coerente perché l'eventuale accoglimento del ricorso principale dovesse travolgere anche il diverso capo relativo alla validità dei marchi comunitari. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla corte d'appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
la sua violazione è ravvisata quando il giudice d'appello ometta di pronunciare su un motivo di impugnazione decisivo per la soluzione della controversia
artt. 132, n. 4, e 156 c.p.c.
sono richiamati a fondamento del vizio di nullità della sentenza per mancanza o contraddittorietà della motivazione
art. 13 c.p.i.
è richiamato come norma che prevede la nullità dei marchi costituiti esclusivamente da segni generici o descrittivi
artt. 12 e 19 c.p.i.
sono richiamati in relazione alla domanda di nullità del marchio figurativo per difetto di novità e deposito in mala fede
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
è menzionato nel dispositivo per il presupposto del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Ricorre il vizio di omessa pronuncia quando il giudice d'appello non statuisce su un motivo di impugnazione che investe un punto decisivo della controversia, e non è sufficiente una motivazione che mostri di aver inteso solo parzialmente o erroneamente la doglianza.
- Nella valutazione di un marchio complesso la censura relativa alla capacità distintiva non può essere esaminata in modo atomistico, isolando un singolo elemento grafico, se il motivo di gravame investe l'apprezzamento unitario del segno nel suo complesso.
- La nullità del marchio va verificata alla luce della sua struttura complessiva e non può essere affermata o negata senza confrontarsi con tutte le componenti segnalate dalla parte come rilevanti ai fini distintivi.
- Un ricorso incidentale condizionato è inammissibile quando la sua argomentazione non spiega in modo logicamente coerente il nesso tra l'eventuale accoglimento del ricorso principale e la caduta del capo di sentenza impugnato in via incidentale.
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