Sentenza n. 29/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza n. 79/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 975/2024 del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, pubblicata in data 17.01.2025, notificata il 05.02.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00, quale contributo per la formazione del docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'accredito di euro 1.000,00 sulla Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 79/2025 del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione. La sentenza aveva condannato il Ministero a emettere in suo favore la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, con accredito complessivo di euro 1.000,00 per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo al Ministero il 5 febbraio 2025, l'Amministrazione non aveva posto in essere alcun adempimento. Era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. Il ricorrente ha chiesto la condanna del Ministero all'esecuzione della sentenza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la rifusione delle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato regolarmente notificato al Ministero e che il termine di 120 giorni dalla notificazione era inutilmente decorso. Il Ministero, costituitosi con atto di mera forma, è stato condannato a dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, salvo che nelle more avesse già adempiuto. Per il caso di persistente inottemperanza, il TAR ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un altro dirigente, anche dell'Ufficio scolastico regionale competente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta dell'interessato. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei fondi, il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Nessun compenso è stato liquidato al commissario, in quanto dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese, liquidate in euro 400,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari; la riduzione dei compensi è stata giustificata dalla natura seriale e standardizzata del contenzioso.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, nell'ambito del quale il TAR ha ordinato l'esecuzione del giudicato e nominato preventivamente il commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al creditore di promuovere il giudizio di ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione statale inadempiente.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
In caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, il commissario ad acta può ricorrere al pagamento in conto sospeso, secondo la disciplina applicabile.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto dal giudice del lavoro e oggetto dell'ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile e fondato quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato notificato all'Amministrazione obbligata e quest'ultima non ha eseguito quanto disposto entro il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- In presenza di un giudicato che impone all'Amministrazione un'attività esecutiva puntualmente individuata, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione di adempiere entro un termine e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
- Il commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, può essere individuato in un dirigente dell'Amministrazione inadempiente, anche con facoltà di delega ad altro dirigente territorialmente competente, senza che gli spetti un compenso quando è già dipendente della struttura amministrativa debitrice.
- Quando l'Amministrazione obbligata dichiara o risulta priva di fondi disponibili per eseguire una condanna pecuniaria, il commissario ad acta può utilizzare il meccanismo del pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
- La natura seriale e l'elevato grado di ripetitività dell'attività difensiva possono giustificare una riduzione equitativa dei compensi liquidati per le spese del giudizio di ottemperanza, pur restando tali spese a carico dell'Amministrazione soccombente.
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