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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37799/2022 del 27/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Un professionista aveva ricevuto dalla società poi fallita un mandato per stimare l'intero compendio immobiliare, attività funzionale alla predisposizione di una domanda di concordato preventivo. Il giudice delegato, pur ammettendo il credito in prededuzione, ne riduceva l'importo del 50% ritenendo la relazione estimativa affetta da lacune e inesattezze tali da integrare un non esatto adempimento. Il tribunale rigettava l'opposizione del professionista allo stato passivo, confermando che le stime presentavano plurime carenze, specie sul versante urbanistico-amministrativo, e che il compenso andava ridotto. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) nullità del decreto per violazione delle norme sulla concordato preventivo, sostenendo che l'ammissione della società alla procedura impedisse di contestare la diligenza del professionista e che, comunque, l'eccezione di inadempimento avrebbe richiesto la prova di un concreto pregiudizio per i creditori; 2) violazione degli artt. 2230, 1455 e 1460 c.c., per mancata valutazione della gravità dell'inadempimento e della sproporzione della riduzione del compenso, oltre che per asserita contrarietà a buona fede dell'eccezione sollevata dal curatore; 3) violazione dell'art. 1460 c.c., perché l'eccezione di inesatto adempimento sarebbe stata improponibile da parte già inadempiente e comunque a rapporto esaurito.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha affermato che l'ammissione della società alla procedura di concordato non costituisce un giudicato preclusivo sull'esattezza dell'adempimento del professionista, né impedisce al curatore di contestare in sede fallimentare la correttezza della prestazione e di eccepire l'inadempimento ai fini della non ammissione, totale o parziale, del credito. Ha inoltre ribadito che, una volta contestata la prestazione, grava sul professionista l'onere di dimostrare la propria esatta esecuzione secondo la diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c., oppure l'incidenza di fattori esterni imprevedibili. La valutazione circa la sussistenza dell'inadempimento e la misura della riduzione del compenso è stata ritenuta attività di merito, sorretta da motivazione adeguata e quindi non censurabile in cassazione. Le spese sono state poste a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 161, comma 2 e 3, l. fall.

    richiamato per escludere che l'apertura del concordato asseveri definitivamente l'esattezza dell'adempimento del professionista incaricato della relazione o della stima.

  • art. 162, comma 2, l. fall.

    citato dal ricorrente, ma non ritenuto ostativo alla verifica in sede fallimentare del credito del professionista.

  • art. 163, comma 1, l. fall.

    il decreto di apertura del concordato non equivale ad approvazione della relazione professionale né produce giudicato sull'esattezza dell'adempimento.

  • art. 173 l. fall.

    citato dal ricorrente nel primo motivo; la Corte non ne ha ricavato limiti al sindacato del curatore sul credito professionale.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    il professionista qualificato deve rispondere alla diligenza tecnica richiesta in concreto dalla prestazione svolta.

  • art. 1218 c.c.

    il curatore può contestare la non corretta esecuzione della prestazione nell'ambito della responsabilità contrattuale.

  • art. 1460 c.c.

    consente al curatore di eccepire l'inadempimento del professionista, con possibile non ammissione totale o parziale del credito se l'inadempimento è accertato.

  • art. 2230 c.c.

    richiamato per qualificare il rapporto professionale e la relativa prestazione intellettuale.

  • art. 1455 c.c.

    invocato dal ricorrente per la gravità dell'inadempimento, ma la relativa valutazione è stata ricondotta al merito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito delle memorie in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    norma che ha introdotto il testo applicato sull'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'ammissione di una società alla procedura di concordato preventivo non determina un accertamento irrevocabile dell'esatto adempimento del professionista che abbia redatto la relazione o la stima posta a base della domanda.
  • In sede di verifica del passivo fallimentare, il curatore può eccepire l'inadempimento o l'inesatto adempimento del professionista e ottenere la non ammissione, totale o parziale, del credito, senza dover dimostrare necessariamente un danno ulteriore rispetto alla prestazione non correttamente eseguita.
  • A fronte della contestazione del curatore sulla corretta esecuzione della prestazione, spetta al professionista provare la propria esatta diligenza tecnica oppure l'incidenza di fattori esterni imprevedibili che abbiano inciso sull'esito della procedura.
  • La valutazione sulla gravità dell'inadempimento e sulla misura della riduzione del compenso spettante al professionista costituisce apprezzamento di merito, insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata.
  • Nel rapporto tra prestazione professionale e procedura concordataria, l'eventuale inutile o solo parziale utilità dell'attività svolta per la massa può giustificare la riduzione del credito insinuato al passivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoConcordato preventivoMandatoInadempimentoMora
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContrattiObbligazioni
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

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