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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30209/2026 del 07/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due indagati erano stati sottoposti a custodia cautelare in carcere per partecipazione, in concorso, a un sodalizio criminoso dedito a plurime truffe informatiche e a singole condotte di accesso abusivo e frode informatica, contestate anche con l'aggravante del metodo mafioso o dell'agevolazione di un clan camorristico. Il Tribunale del riesame aveva annullato la misura solo per il delitto di accesso abusivo a sistema informatico e per le aggravanti mafiose, confermandola nel resto e riqualificando parte dei fatti. Con il ricorso per cassazione la difesa deduceva violazione di legge in materia di intercettazioni, sostenendo che le captazioni poste a base della misura fossero inutilizzabili perché eseguite fuori dai casi consentiti dall'art. 266 c.p.p.; in particolare, una volta espunte l'aggravante mafiosa e la contestazione di accesso abusivo, i reati residui non rientrerebbero nei limiti edittali che legittimano le intercettazioni. La difesa sosteneva inoltre che, eliminati gli esiti captativi, il quadro indiziario residuo sarebbe insufficiente a sorreggere la gravità indiziaria e la misura cautelare. La Corte ha però rilevato che tali censure erano nuove, perché non risultavano dedotte dinanzi al Tribunale del riesame, e che comunque il ricorso non spiegava la decisività dell'eventuale inutilizzabilità delle captazioni, alla luce degli ulteriori plurimi elementi indiziari valorizzati dal riesame.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che le doglianze sull'inutilizzabilità delle intercettazioni e sulla conseguente carenza di gravità indiziaria fossero prospettate per la prima volta in sede di legittimità, senza essere state specificamente dedotte nel giudizio di riesame, e quindi non potessero essere esaminate. Ha inoltre osservato che il ricorso era comunque aspecifico, poiché non dimostrava la decisività delle captazioni impugnate secondo la prova di resistenza, a fronte di un quadro cautelare fondato anche su perquisizioni, sequestri, osservazioni sul territorio, videoregistrazioni, verifiche bancarie, escussione delle vittime e dichiarazioni di collaboratori di giustizia. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, disponendo gli adempimenti penitenziari di legge.

Norme richiamate

  • art. 309 c.p.p.

    nel riesame cautelare le ragioni difensive devono risultare dedotte e verbalizzate; in cassazione non si possono introdurre per la prima volta vizi non prospettati al tribunale del riesame, se non rilevabili d'ufficio

  • art. 266 c.p.p.

    indica i limiti legali di ammissibilità delle intercettazioni, che la difesa assumeva non più integrati dopo l'esclusione delle aggravanti mafiose

  • artt. 266 ss. c.p.p.

    disciplina richiamata come parametro della dedotta violazione di legge sulle intercettazioni telefoniche

  • art. 416 c.p.

    norma richiamata per il reato associativo contestato ai ricorrenti

  • art. 615-ter c.p.

    reato di accesso abusivo inizialmente contestato e poi escluso dal riesame

  • art. 640-ter c.p.

    reato di frode informatica contestato come reato-fine e poi riqualificato in truffa

  • art. 640 c.p.

    norma di riqualificazione dei fatti di frode informatica in truffa aggravata, richiamata nella descrizione del ricorso

  • art. 416-bis.1 c.p.

    circostanza aggravante contestata per agevolazione mafiosa, la cui esclusione dal riesame incideva secondo la difesa sulla legittimità delle intercettazioni

  • art. 61 n. 5 c.p.

    menzionato dalla difesa nel ragionamento sui limiti edittali conseguenti alla riqualificazione dei fatti

  • art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.

    base normativa del motivo per violazione di legge dedotto in ricorso

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    richiamato per gli adempimenti conseguenti al mantenimento in stato detentivo

  • art. 192 c.p.p.

    non citato espressamente nel testo come norma, ma evocato solo indirettamente dal tema della valutazione del compendio probatorio; non inserito

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso un'ordinanza del tribunale del riesame non possono essere dedotti per la prima volta motivi di violazione di legge o di motivazione che non siano stati specificamente prospettati in sede di riesame, salvo che siano rilevabili d'ufficio.
  • La deduzione dell'inutilizzabilità di un elemento probatorio è inammissibile per aspecificità se il ricorrente non spiega in modo concreto perché quell'elemento sia decisivo e non superato dalle altre risultanze acquisite, secondo la c.d. prova di resistenza.
  • Quando l'ordinanza cautelare si fonda su un insieme plurimo di elementi indiziari autonomi, l'eventuale contestazione dell'inutilizzabilità di una sola fonte di prova non è sufficiente se non si dimostra che, espunta tale fonte, il quadro residuo non regge più la gravità indiziaria.
  • In sede cautelare il giudice del riesame può confermare la misura valorizzando un complesso di elementi eterogenei, e il ricorso per cassazione deve confrontarsi con tutti gli elementi indicati a sostegno della decisione, non con una sola componente del compendio investigativo.

Come è indicizzato

MaterieIntercettazioniEsigenze cautelariCustodia cautelareImpugnazioni
RamiProcesso penaleMisure cautelari
SottomaterieInutilizzabilitàCaptatore informatico
IstitutiInutilizzabilità della provaOnere della prova

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