Cassazione Penale, Sentenza n. 16707/2024 del 22/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per violazione aggravata di sigilli (art. 349 c.p.), censurando la motivazione per omessa considerazione di circostanze rilevanti e violazione di legge (art. 349, commi 1 e 2). Sostiene che la rimozione dei sigilli era stata autorizzata dal Tribunale del riesame esclusivamente per la messa a norma dei locali e subordinata a cauzione, e che non vi è prova che egli abbia violato i sigilli per riprendere l'attività produttiva; il rinvenimento di bottiglie di mosto con etichette di settembre 2016 non proverebbe la modifica dei beni sottoposti a sequestro né la ripresa dell'attività.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, rilevando che il ricorso riproduceva criticamente le stesse doglianze già dedotte in appello senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito, che hanno tratto dalla presenza delle bottiglie di mosto, dal rumore del motorino dell'acqua e dalle altre risultanze obiettive la prova della ripresa dell'attività in violazione del divieto; ha richiamato il principio che per il reato di violazione di sigilli è sufficiente una condotta di effettiva disobbedienza al divieto rappresentato dai sigilli. Il ricorso è quindi respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 349 cod. pen.
Il reato di violazione di sigilli si realizza con qualsiasi condotta che effettivamente eluda il vincolo rappresentato dai sigilli, ossia che frusti l'assicurazione della cosa per la finalità pubblica che ha giustificato il sequestro; a tal fine possono essere valutate anche prove indiziarie e circostanze oggettive
art. 133 cod. pen.
Richiamato in relazione al trattamento sanzionatorio; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dei parametri di determinazione della pena previsti da tale norma e l'assenza di scostamenti ingiustificati rispetto ai limiti edittali
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (conv. con modificazioni)
Prevede il trattamento cartolare dei ricorsi per cassazione in assenza di istanza di discussione orale; la Corte ha trattato il ricorso senza discussione orale essendo assente la relativa istanza
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione è inammissibile se si limita a riprodurre motivi già svolti in appello e respinti: è necessario confrontarsi criticamente e specificamente con le ragioni della sentenza impugnata
- Per il reato di violazione dei sigilli (art. 349 c.p.) è sufficiente dimostrare una condotta che eluda il divieto rappresentato dai sigilli; non è richiesta una prova diretta della volontà di riprendere l'attività se esistono elementi oggettivi compatibili con tale conclusione
- L'autorizzazione alla rimozione temporanea dei sigilli per una finalità specifica (es. messa a norma) e il pagamento di una cauzione non legittimano l'uso dei locali per finalità diverse da quelle autorizzate; l'uso difforme integra la violazione
- La Corte di legittimità non è chiamata a rivedere libere valutazioni di merito se queste sono compatibili con il senso comune e una plausibile opinabilità; la censura deve quindi rilevare un vizio di diritto o una motivazione manifestamente illogica
- Nella motivazione di condanna è ammissibile il ricorso ad inferenze e ipotesi purché sorrette da elementi oggettivi non ipotetici; il giudice deve valutare se le ipotesi sono compatibili con le risultanze processuali acquisite
- Per evitare l'inammissibilità, il difensore in cassazione dovrebbe: (a) indicare chiaramente quali norme sarebbero state violate o applicate erroneamente; (b) mostrare errori logico-giuridici specifici nella motivazione; (c) produrre elementi di novità o dimostrare l'insufficienza probatoria in termini di diritto
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