Cassazione Penale, Sentenza n. 28585/2022 del 20/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di liberazione anticipata per il periodo dal 4/6/2019 al 4/6/2020, sostenendo che il Tribunale di Sorveglianza, nella ordinanza di revoca dell'affidamento in prova del 27/11/2020, avrebbe considerato come già positivamente espiata la porzione di pena fino al 10/9/2020 (periodo ricompreso nella liberazione anticipata). Denuncia un vizio di motivazione e chiede annullamento del provvedimento impugnato.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l'affermazione relativa al contenuto di un atto non è stata dimostrata: il ricorrente non ha depositato copia dell'atto (estraneo al fascicolo) di cui invoca l'autorità. Il Tribunale ha inoltre ritenuto che la sospensione cautelativa del 2/11/2020 e la successiva revoca del 27/11/2020 costituiscono indice specifico di mancata partecipazione all'opera di rieducazione, parametro rilevante per la liberazione anticipata; la possibile detrazione della pena effettivamente scontata in affidamento revocato riguarda la quantificazione della pena già espiata ma non incide sulla valutazione della partecipazione all'opera rieducativa. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
Fondamento per la condanna alle spese processuali e per la comminazione della sanzione pecuniaria a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 2000
sent. Corte Cost. n.186/2000
Principio utilizzato per ritenere possibile la condanna alla somma a favore della Cassa delle ammende salvo elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020 (Tabet Abderrahim, Rv. 280522)
Sez. 1, n. 4019/13.07.2020
Stato giurisprudenziale che considera la sospensione cautelativa e la revoca di misure alternative come indici specifici di mancata partecipazione all'opera di rieducazione rilevanti ai fini della liberazione anticipata
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 490 del 03/11/2015 (Perra, Rv. 265859)
Sez. 1, n. 490/03.11.2015
Principio secondo cui la detrazione della porzione di pena espiata in regime di affidamento revocato attiene alla concreta limitazione della libertà ma non incide sulla valutazione della partecipazione all'opera di rieducazione
Massime di principio
- Quando si deduce un fatto fondante del ricorso basato su atti di altro procedimento occorre depositare copia dell'atto o altra prova documentale: l'asserzione non provata è insufficiente e comporta l'inammissibilità.
- La sospensione cautelativa e la successiva revoca della misura alternativa sono considerati indici specifici di mancata partecipazione all'opera di rieducazione e possono ostare alla concessione della liberazione anticipata.
- La possibilità di detrarre periodi effettivamente scontati in regime di affidamento revocato riguarda la quantificazione della pena già espiata, ma non elimina autonomamente la valutazione negativa sulla partecipazione rieducativa che giustifica il diniego della liberazione anticipata.
- Le impugnazioni formali senza produzione di documenti essenziali rispetto alla questione decisiva rischiano di essere dichiarate inammissibili e di comportare condanne per spese e sanzioni alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Per ottenere un esito favorevole in situazioni analoghe conviene: 1) depositare tutte le determinazioni e gli atti dei procedimenti connessi che si assumono favorevoli; 2) contestare specificamente le ragioni di merito poste a base della revoca (con prove); 3) argomentare perché eventuali detrazioni non siano incompatibili con la valutazione della partecipazione all'opera rieducativa.
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