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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00969/2026 del 12/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza per mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all'aumento di pena per la continuazione ai sensi dell'art. 81, comma 2, c.p., e per l'omessa motivazione sul rigetto della richiesta di riconoscimento della continuazione tra i fatti del processo e precedenti sentenze del Tribunale di Salerno. Inoltre contestava che l'onere probatorio per chi chiede la continuazione fosse mero di allegazione e che la Corte d'appello non potesse rinviare la decisione al giudice dell'esecuzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente l'aumento per continuazione richiamando la ripetizione delle condotte, la pluralità di persone offese in breve tempo e il disvalore sociale degli spostamenti per commettere i reati; la censura è stata ritenuta generica e implicitamente assorbita. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la richiesta di applicazione della continuazione nei confronti di D'Antonio era stata formulata per la prima volta in sede di legittimità (censura nuova). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Usato come norma sul concorso di persone nel reato per qualificare la partecipazione dei due imputati; la Corte ha ritenuto sussistente il concorso.

  • art. 624-bis cod. pen.

    Richiamato per il capo A: norma applicata per il fatto specifico contestato; la Corte ha confermato la responsabilità ai sensi di detta fattispecie.

  • art. 624 cod. pen.

    Richiamato per il capo B: norma applicata per il fatto contestato in data diversa; la Corte ha confermato la condanna anche rispetto a questa fattispecie.

  • art. 625, comma 1, n. 4 cod. pen.

    La circostanza aggravante contestata è stata espressamente esclusa dai giudici di merito.

  • art. 81, comma 2 cod. pen.

    Applicata per l'aumento di pena per continuazione; la Corte d'appello ha motivato l'aumento richiamando la reiterazione delle condotte, la pluralità di vittime e l'aggravio del disvalore sociale.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamato implicitamente nella valutazione dei vizi di motivazione: omissioni non rilevano se il motivo di impugnazione è generico o sarebbe stato inaccoglibile e quando la motivazione del giudice assorbe implicitamente la censura.

  • sentenza Corte costituzionale 13/06/2000, n. 186

    Usata per giustificare l'imposizione della somma alla Cassa delle ammende, affermando che non sussistono elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Una censura generica sull'aumento di pena per continuazione può essere ritenuta inammissibile o implicitamente assorbita se la motivazione di merito fornisce spiegazioni attinenti alla reiterazione delle condotte, alla pluralità di vittime e al maggiore disvalore sociale.
  • Il ricorso in Cassazione non può sollevare questioni nuove rispetto a quelle effettivamente dedotte in sede di merito: istanze formulate per la prima volta in legittimità sono inammissibili.
  • L'omessa espressa trattazione di un motivo di appello non determina automaticamente l'annullamento quando la censura, se esaminata, non sarebbe suscettibile di accoglimento o è implicitamente assorbita dalla motivazione complessiva.
  • Per la richiesta di riconoscimento della continuazione è necessario che la parte ne abbia allegato i presupposti in sede di merito; l'onere non può essere assolto per la prima volta solo in Cassazione.
  • Il giudice può aumentare la sanzione per continuazione motivando con elementi quali ripetizione delle condotte, pluralità di vittime, durata e modalità delle azioni criminose e l'aggravio del disvalore sociale derivante dall'organizzazione degli spostamenti per commettere i reati.
  • Parte che propone ricorso manifestamente inammissibile può essere condannata alle spese processuali e ad una somma in favore della Cassa delle ammende salvo elementi che dimostrino l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso.

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