Cassazione Civile, Ordinanza n. 19329/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Una società aveva chiesto la restituzione di somme versate a titolo di imposta addizionale sull'accisa dell'energia elettrica, ritenuta indebitamente applicata perché contrastante con la direttiva UE 2008/118/CE. In primo grado il Tribunale aveva condannato più società alla restituzione della somma. In appello, le società condannate avevano eccepito il difetto di legittimazione passiva sostenendo che il credito dell'attrice fosse stato ceduto a un factor nell'ambito di un contratto di factoring; la società attrice aveva negato la valida cessione. La Corte d'appello aveva accolto l'appello ritenendo che il contratto di factoring avesse comportato la cessione in massa dei crediti futuri e che, essendo il contratto a durata indeterminata e assistito da recesso, fosse sufficiente a ricomprendere anche il credito in lite, poi rigettando la domanda di ripetizione. La ricorrente ha proposto quattro motivi: il primo, ex art. 360 n. 6 c.p.c., denunciava violazione dell'art. 3 l. 52/1991 e dell'art. 1260 c.c. per mancanza dell'atto di cessione specifico al factor; il secondo, ex art. 360 n. 3 c.p.c., denunciava violazione dell'art. 3, comma 3, l. 52/1991 e dell'art. 1346 c.c. per avere la Corte d'appello ritenuto valida la cessione di un credito sorto da contratto stipulato oltre il limite biennale dalla convenzione di factoring; gli ulteriori motivi restavano assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché introduceva una questione non specificamente devoluta in appello e comunque implicante una nuova valutazione del materiale istruttorio e della ricostruzione del contratto, preclusa in sede di legittimità. Ha accolto il secondo motivo, affermando che l'art. 3 l. 52/1991 consente la cessione in massa di crediti futuri solo se i contratti da cui essi sorgeranno siano stipulati entro 24 mesi dall'accordo iniziale; la durata indeterminata del factoring non può superare questo limite, perché attiene ai rapporti interni tra le parti e non alla determinatezza dell'oggetto della cessione. Poiché nel caso concreto il contratto di factoring era del 10 gennaio 2003 e il contratto da cui era sorto il credito era del 20 novembre 2009, il limite temporale era stato violato. I motivi ulteriori sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 702 ter c.p.c.
richiamato solo come base del provvedimento di primo grado reso con ordinanza nel procedimento sommario
art. 3 L. 52/1991
consente la cessione in massa di crediti futuri solo entro il limite di contratti da stipulare in un periodo non superiore a ventiquattro mesi; la durata indeterminata del rapporto non può elidere tale vincolo e l'oggetto deve restare determinato o determinabile
art. 1260 c.c.
richiamato dalla ricorrente come norma generale sulla cessione del credito, superata dalla disciplina speciale del factoring nei limiti previsti dalla legge speciale
art. 1346 c.c.
l'oggetto della cessione deve essere determinato o determinabile; la disciplina speciale del factoring consente la determinabilità solo entro i limiti temporali e soggettivi fissati dall'art. 3 l. 52/1991
art. 360 n.6 c.p.c.
il motivo che introduce una questione nuova o richiede accertamenti di fatto non compiuti nel merito è inammissibile in cassazione
art. 360 n.3 c.p.c.
dedotto come vizio di violazione di legge per l'erronea applicazione della disciplina sul factoring e sulla determinatezza dell'oggetto
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte questioni nuove o temi di contestazione non specificamente devoluti in appello, specie se richiedono accertamenti di fatto o una diversa lettura del materiale istruttorio.
- Nel factoring, la cessione in massa di crediti futuri è ammessa solo entro il limite di cui all'art. 3 l. 52/1991: i contratti da cui nasceranno i crediti devono essere stipulati entro ventiquattro mesi dalla convenzione originaria.
- La clausola di durata indeterminata del contratto di factoring e la facoltà di recesso non possono sanare il difetto di determinatezza dell'oggetto quando consentano la cessione di crediti futuri oltre il limite legale.
- L'oggetto della cessione in massa di crediti futuri è valido solo se resta determinato o determinabile secondo la disciplina speciale; la mera esistenza di un contratto quadro non basta a ricomprendere crediti sorti oltre il termine biennale previsto dalla legge.
- La verifica dell'esistenza e del contenuto dell'atto di cessione specifico, ove contestata in fatto, non può essere sostituita in cassazione da una diversa valutazione delle risultanze istruttorie.
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