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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11546/2024 del 19/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la sua istanza di declaratoria di non esecutività per mancata notificazione dell'estratto contumaciale e, in subordine, la restituzione in termini per proporre impugnazione avverso due sentenze (Tribunale di Milano 10/07/2001 e Tribunale di Brindisi 13/07/2004). Contestava altresì la mancata traduzione degli atti e la lack di effettiva rappresentanza difensiva (nomina/eleggibilità del difensore e domicilio), nonché questioni relative all'imputazione dell'indulto e al presunto ne bis in idem in executivis.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto inammissibile la parte relativa alla mancata traduzione (non oggetto dell'incidente) e manifestamente infondati i restanti profili: la nomina fiduciaria dell'avvocato Silvestri e l'elezione di domicilio presso il suo studio erano risultanti dagli atti e operano anche per i procedimenti incidentali; la partecipazione del difensore all'udienza preliminare prova l'effettiva instaurazione del rapporto e la conoscenza del processo, escludendo la restituzione in termini. Sul secondo motivo ha ritenuto l'argomento (riguardante indulto e art. 669 c.p.p.) inammissibile perché privo di rilevanza decisoria nell'ambito dell'incidente proposto. Per effetto della declaratoria di inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 669 cod. proc. pen.

    La norma, richiamata nel ricorso in relazione al ne bis in idem in executivis, non è stata applicata perché la questione non era stata posta nell'incidente di esecuzione e quindi è stata ritenuta irrilevante ai fini della decisione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per stabilire la conseguenza della declaratoria di inammissibilità: condanna alle spese processuali e possibilità di irrogare, per l'impugnazione irrituale, una somma a favore della Cassa delle ammende

  • Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 2000

    Riferita in relazione alla possibilità di irrogare una sanzione pecuniaria per l'irritualità dell'impugnazione; la Corte ha consentito di considerare profili di colpa correlati all'impugnazione per determinare la somma da versare

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez.1, n. 8824/19.01.2017, Bernini)

    Principio secondo cui la nomina fiduciaria del difensore è efficace non solo nel procedimento principale ma anche per i procedimenti incidentali derivati, salvo diversa e espressa volontà dell'interessato

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez.2, n. 6057/13.01.2022, Aguasvivas)

    La partecipazione del difensore all'udienza preliminare, senza rilievi sul rapporto fiduciario, può costituire prova dell'effettiva instaurazione del rapporto e della conoscenza del processo da parte dell'imputato

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 28912/28.02.2019, Innaro)

    La conoscenza effettiva del processo esclude la restituzione nel termine per proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale

Massime di principio

  • La nomina fiduciaria del difensore e l'elezione di domicilio sono efficaci anche per i procedimenti incidentali direttamente derivati dal procedimento principale, salvo espressa volontà contraria dell'interessato.
  • La partecipazione del difensore all'udienza preliminare e l'assenza di contestazioni sul rapporto fiduciario sono elementi che comprovano la conoscenza del processo da parte dell'imputato e possono escludere la restituzione in termini per impugnare una sentenza contumaciale.
  • Questioni non sollevate nell'ambito dell'incidente di esecuzione non possono essere poi dedotte in Cassazione: va verificato che i profili oggetto del ricorso costituiscano effettivo oggetto dell'incidente sottoposto al giudice dell'esecuzione.
  • La contestazione della mancata traduzione degli atti va tempestivamente sollevata e, se non proposta nell'ambito procedimentale pertinente, può essere dichiarata inammissibile.
  • Ricorsi manifestamente infondati o che sollevano questioni non decisive possono comportare la condanna alle spese e l'irrogazione di una somma a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto è necessario valutare preliminarmente la rilevanza e la fondatezza degli argomenti prima di proporre impugnazioni cautelari.

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